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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 12689/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 del GIP del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. l'imputato ha dedotto vizio di motivazione "in relazione all'aumento per continuazione" (pg.1).

2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p. in quanto non viene dedotta l'illegalità della pena ma semplicemente la carenza di motivazione.

3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti, si determina equitativarnente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma; 5 marzo 2024 Il Consigliere est.

La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Go [OSCURATO:PERSONA] osi [OSCURATO:PERSONA] PnALE 2 7 MAR. 2024 'Effi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 del GIP del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. l'imputato ha dedotto vizio di motivazione "in relazione all'aumento per continuazione" (pg.1). 2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p. in quanto non viene dedotta l'illegalità della pena ma semplicemente la carenza di motivazione. 3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti, si determina equitativarnente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma; 5 marzo 2024 Il Consigliere est. La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Go [OSCURATO:PERSONA] osi [OSCURATO:PERSONA] PnALE 2 7 MAR. 2024 'Effi
Sentenza Cassazione n. 12689/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris