CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10333/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede perché risultano fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, con particolare riguardo al primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato all'imputato nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., la Corte territoriale ha congruamente rilevato, con motivazione esente dai vizi dedotti ed in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come l'uso ripetuto da parte dell'imputato dell'apparecchio elettronico oggetto di furto e la mancata indicazione da parte dello stesso delle ragioni del relativo possesso integrassero, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato di cui all'art. 648 cod. pen. (si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata); considerato che anche l'ulteriore censura proposta nel secondo motivo di ricorso, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva l'insussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta attenuante, tenuto conto del reale pregiudizio economico subito dalla persona offesa e del complessivo danno arrecato in conseguenza della perdita di significativi dati e documenti personali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 di