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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 09737/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEdato avv. o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 137/2023, emessa in data 25 marzo 2023 dal giudice di pace di Trieste, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 15.000 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

L'appello, però, è stato trasmesso a questa Corte in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, le sentenze emesse dal giudice di pace sono appellabili dall'imputato solo se è irrogata una pena diversa da quella pecuniaria, o se è impugnata la condanna al risarcimento del danno, condizioni non presenti nell'atto qui impugnato.

Contro la sentenza indicata è proponibile il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/2000.

Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod.proc.pen. 3.

L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall'art. 613 cod.proc.pen.

Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche stabilito che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata.

Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).v

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08 febbraio 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEdato avv. o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 137/2023, emessa in data 25 marzo 2023 dal giudice di pace di Trieste, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 15.000 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'appello, però, è stato trasmesso a questa Corte in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, le sentenze emesse dal giudice di pace sono appellabili dall'imputato solo se è irrogata una pena diversa da quella pecuniaria, o se è impugnata la condanna al risarcimento del danno, condizioni non presenti nell'atto qui impugnato. Contro la sentenza indicata è proponibile il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/2000. Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod.proc.pen. 3. L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall'art. 613 cod.proc.pen. Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche stabilito che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata. Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).v 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 febbraio 2024 Il Consigliere e
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