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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25969/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; O-7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 27/02/2026, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Palermo il 13/06/2023; Premesso che «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che con i due motivi di ricorso si contesta genericamente la valutazione svolta dai giudici di merito sugli elementi indiziari relativi all'assenza dell'imputato presso l'abitazione dove gli operanti lo avevano cercato e avevano più volte bussato; il Tribunale ha concluso che se l'imputato fosse stato in casa avrebbe certamente sentito il suo del campanello insistito per venti minuti, oltre tutti gli altri rumori provocati dagli operanti per sollecitare la sua attenzione; che tali argomenti articolati logicamente con considerazioni in punto di fatto insindacabili in sede di legittimità; che non vengono evidenziate specifici vizi logici ma si formulano nel ricorso mere argomentazioni controvalutative.

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; O-7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 27/02/2026, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Palermo il 13/06/2023; Premesso che «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che con i due motivi di ricorso si contesta genericamente la valutazione svolta dai giudici di merito sugli elementi indiziari relativi all'assenza dell'imputato presso l'abitazione dove gli operanti lo avevano cercato e avevano più volte bussato; il Tribunale ha concluso che se l'imputato fosse stato in casa avrebbe certamente sentito il suo del campanello insistito per venti minuti, oltre tutti gli altri rumori provocati dagli operanti per sollecitare la sua attenzione; che tali argomenti articolati logicamente con considerazioni in punto di fatto insindacabili in sede di legittimità; che non vengono evidenziate specifici vizi logici ma si formulano nel ricorso mere argomentazioni controvalutative. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.M
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