CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2021
Cassazione n. 42271/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in. data 02/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LODI, in data 15/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 646 CP posto in essere quale amministratore di condominio. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; l'appropriazione indebita è reato istantaneo, non permanente e dunque le condotte appropriative (contestate come commesse tra il 2012 e il 2016) si consumano singolarmente al momento dell'apprensione, o alla chiusura dei bilanci annuali, non già alla fine del mandato quale amministratore; sotto il profilo soggettivo, inoltre, la sola circostanza della gestione disordinata dei conti condominiali non è indicativa della volontà di appropriazione del denaro del condominio. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rilievo della prescrizione, almeno in relazione alle condotte commesse sino al 2.9.2013 . - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, da commisurare sulla base delle pene edittali previgenti, pure in considerazione della concessione in primo grado delle circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale si è correttamente conformata ai condivisi insegnamenti giurisprudenziali (cfr., Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Rv. 274889 - 01) secondo cui l'amministratore che, senza autorizzazione, distoglie i saldi dei conti attivi del condominio dal conto condominiale risponde del reato di appropriazione indebita, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell'amministratore o ad esigenze dei condomìnii amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento. In relazione al profilo soggettivo, nessuna dimostrazione è stata offerta in relazione alle ragioni dei prelevamenti del denaro dal contom condominiale, rendendosi così evidente la consapevolezza dell'indebito. Quanto al secondo motivo, secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Rv. 279336 - 01) , nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l'amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse). Massime precedenti Conformi: N. 40870 del 2017 Rv. 271199 - 01 ; nello stesso senso, Sez. 2, n. 11323 del 09/02/2021, Rv. 280807 - 01. Nella specie l'amministratore è cessato dalla carica nel 2016 e non risulta accertata la verificazione di precedenti alternative forme di chiusure della contabilità capaci di definire i conti del dare e avere tra amministratore e condominio. Quanto al terzo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti .per circostanze, è necessaria soltanto se la 'pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) . Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato l'entità degli importi sottratti (oltre ? 10.000) e l'intensità del dolo desumibile dalla protrazione nel tempo delle condotte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28 09/2021