CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2025
Cassazione n. 19284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Firenze del 05/12/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la memoria del difensore del 5 marzo 2026, contenente un nuovo motivo; 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato del 5 dicembre 2025, il Tribunale per il riesame di Firenze ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede del 12 novembre 2025, con la quale è stata applicata ai predetti la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn.2 e 5, 61 n. 5 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza indicata del Tribunale per il riesame di Firenze hanno proposto ricorso gli indagati, con unico atto a firma del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 337 cod. proc. pen. e 2384 cod. civ. quanto all'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per essere stata proposta querela da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non legittimato alla formulazione dell'istanza di punizione. Si evidenzia, al riguardo, come il conferimento di siffatto potere non discenda né dalla qualità di componente del Consiglio di amministrazione, né risulti dalla visura camerale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., illeggibile nella sua integralità, essendo certo, invece, che altri riveste la carica di amministratore delegato e che il verbale del Consiglio di amministrazione del 1 giugno 2022 - valorizzato dal Tribunale per il riesame - non poteva conferire un potere per un fatto che sarebbe solo successivamente accaduto. Per altro verso, non trova applicazione - ad avviso dei ricorrenti - la giurisprudenza di questa Corte che legittima la querela proposta dal detentore qualificato del bene, in considerazione del diverso luogo in cui il predetto [OSCURATO:PERSONA] svolge la propria attività. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento all'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. per inosservanza del termine ivi previsto per la notificazione dell'avviso dell'udienza di riesame del 5 dicembre 2025. Sull'eccezione, proposta alla stessa udienza dal difensore, il Tribunale per il riesame ha reputato che il termine indicato si riferisca esclusivamente alla fissazione 2della prima udienza e non già all'udienza interlocutoria fissata all'esito di richiesta di documentazione integrativa, in tal guisa incorrendo nella violazione denunciata. Si evidenzia, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimità (Rv. 272241), pur escludendo la necessità di un nuovo avviso e del rispetto del termine dilatorio di tre giorni, postuli anche per il rinvio ad udienza fissa un termine a difesa adeguato al tipo di acquisizione aggiuntiva, mentre, nel caso in esame, il rinvio è stato disposto - il 3 dicembre 2025 - fuori udienza, senza che il difensore avesse rinunciato a comparire e, comunque, a distanza tanto ravvicinata da non garantire alla difesa di prendere visione e valutare adeguatamente il materiale trasmesso dal pubblico ministero. 3.3. Il terzo motivo prospetta analoga censura in relazione all'art. 132 d. Igs. 196/03 ed eccepisce l'inutilizzabilità dei dati relativi al traffico telematico per mancanza in atti dei decreti autorizzativi motivati di convalida del GIP; in ogni caso, deduce violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen. in riferimento al decreto autorizzativo del GIP in data 17 ottobre 2025, relativo alle utenze 3509847549 e 3505841498, riferite a [OSCURATO:PERSONA], per difetto di motivazione. 3.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge ai sensi degli artt. 292, comma 3-bis, 292, comma 1-quater cod. proc. pen. in riferimento all'omesso interrogatorio preventivo degli indagati, nonché vizio della motivazione riguardo l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen. Richiamate le coordinate dell'interrogatorio preventivo, lamenta il difensore l'illogicità della motivazione resa sul punto del pericolo di inquinamento probatorio, ravvisato nella necessità di identificazione del coindagato rimasto ignoto e nel rischio di definitiva dispersione della refurtiva, fuori dei casi previsti dall'art. 274, lett. a) cod. proc. pen. e dai criteri postulati dalla giurisprudenza di legittimità (Rv. 283656; Rv. 282359), che esige la prova di un'attività di intralcio o di sviamento delle indagini. 3.5. Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen. in riferimento alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], avendo il Tribunale del riesame respinto la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari senza valutare l'inidoneità della misura con il presidio del dispositivo di controllo. 4. Con memoria del difensore del 5 marzo 2026, è stato proposto un motivo nuovo, con il quale si insiste per l'accoglimento del primo motivo. Dalla visura camerale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allegata, risulta come, con verbale del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2025, sia stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il potere di rappresentanza in giudizio e di presentare querela con 3firma singola per importi sino ad euro centomila e, per importi superiori, con firma congiunta con l'amministratore [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende - ad avviso del ricorrente - come la querela, relativa ai fatti per cui si procede, dovesse essere congiuntamente sottoscritta dai predetti, con conseguente invalidità dell'istanza di punizione proposta dal solo [OSCURATO:PERSONA], alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. In tema di legittimazione alla querela, questa Corte ha affermato - come correttamente evidenziato dai ricorrenti - che, nel caso di società di grandi dimensioni in cui i poteri di rappresentanza legale sono specificamente assegnati a particolari soggetti, la procura speciale rilasciata per lo svolgimento di determinate operazioni inerenti beni della società non può ritenersi automaticamente attributiva anche della legittimazione a proporre querela (Sez. 2, n. 29775 del 16/09/2020, Ferrero, Rv. 279878 - 01); la procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve, invece, contenere l'indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell'atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all'oggetto sociale (Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288 - 01). I ricorrenti deducono il difetto di legittimazione del consigliere d'amministrazione [OSCURATO:PERSONA] poiché, dalla visura allegata alla memoria contenente il nuovo motivo, risulta come, con verbale del Consiglio d'amministrazione del 29 marzo 2024 - successivo al verbale citato nell'ordinanza impugnata - sia stato nominato procuratore speciale per la rappresentanza in giudizio [OSCURATO:PERSONA], cui è stato attribuito il potere di firma singola per importi sino al valore di euro 100.000,00 e, a firma congiunta con l'amministratore [OSCURATO:PERSONA], per importi superiori, inferendone l'irritualità della querela proposta, invece, dal solo [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di deduzione palesemente infondata. 1.2. Come emerge chiaramente dalla stessa visura prodotta - il cui esame è consentito, ed anzi imposto, dalla natura della proposta questione di procedibilità 4(Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - al Consigliere d'amministrazione [OSCURATO:PERSONA] è stato esplicitamente conferito, con verbale del Consiglio d'amministrazione del 29 marzo 2024, il più ampio potere di "promuovere giudizi e resistere in giudizio dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria in Italia, azionando ricorsi, istanze, memorie, comparse, appelli, reclami e ponendo in essere qualsiasi altro atto inerente ai procedimenti presso tali autorità e sottoscrivendo ogni relativo atto e documento" (f. 9, punto 7) visura camerale). Con successivo verbale del Consiglio d'amministrazione del 29 aprile 2025 (f. 25, punto 1) visura camerale), [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato procuratore speciale per la rappresentanza in giudizio, attribuendo allo stesso il potere, a firma congiunta con il consigliere [OSCURATO:PERSONA], per controversie di valore superiore ad euro 100.000,00. La sequenza delle determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rende, con incontestabile evidenza, ragione di una illimitata legittimazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] ad assumere qualsivoglia iniziativa giudiziaria a tutela della società, non limitata dal conferimento a [OSCURATO:PERSONA] di circoscritti e graduati poteri d'iniziativa, evidentemente alternativi al mancato esercizio dell'ampio ed incondizionato munus conferito al consigliere delegato. Il che vale a dire che mentre il potere d'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] si esplica in tutta la sua latitudine, dettagliatamente descritta al punto della visura segnalato, il limitato mandato di [OSCURATO:PERSONA] potrà esplicarsi, nelle iniziative giudiziarie relative ad importi superiori alla soglia indicata, solo con la firma congiunta del consigliere delegato. Ne consegue che non si versa in ipotesi di procura speciale reciprocamente congiunta, bensì della necessaria doppia sottoscrizione solo nel caso in cui agisca [OSCURATO:PERSONA]; il che, calato nella fattispecie all'odierno vaglio, rende non pertinente la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti (Sez. 2, n. 51565 del 10/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268351 - 01) e manifestamente infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata. 2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente inconducente, evidenziando anche tratti di perplessità. 2.1. Nella formulazione della censura, i ricorrenti finiscono per evocare promiscuamente un profilo di nullità riferito ora al termine di comparizione, ora ad un generico termine a difesa, che i ricorrenti non deducono di aver richiesto. Quanto al primo aspetto, questa Corte ha già affermato, con indirizzo che il Collegio condivide, come, in tema di riesame avverso misure cautelari reali, il termine di tre giorni liberi prima dell'udienza entro cui, ex art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore l'avviso di fissazione si riferisce solo alla prima 5udienza di trattazione e non ad eventuali udienze di rinvio (Sez. 3, n. 27463 del 16/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283641 - 01) 2.2. Nel caso in esame, la prima udienza del 3 dicembre 2025, per la quale il difensore è stato tempestivamente avvisato, è stata differita per acquisizioni documentali al 5 dicembre successivo; non si è verificata, dunque, alcuna nullità riferibile alla mancata conoscenza della prima udienza da parte degli indagati, ma solo un differimento dell'udienza di discussione per integrazione istruttoria. All'udienza del 5 dicembre, il difensore ha - infondatamente - eccepito l'inosservanza del termine di comparizione, ma non ha richiesto un termine a difesa per l'esame dei decreti acquisiti, né ha contestato l'esiguità del differimento temporale rispetto all'esame della mole - invero esigua - documentale trasmessa dal pubblico ministero. Ne consegue che la giurisprudenza evocata dai ricorrenti (Sez. 6, n. 7901 del 15/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272241 - 01, relativa a fattispecie di rinvio non dell'udienza, ma della sola discussione, in cui è stato ritenuto congruo il termine di circa un giorno intercorso tra il deposito degli atti e l'udienza), lungi dall'accreditare la fondatezza dell'eccezione, esprime - nella generale valutazione di congruità del termine - il necessario nesso di proporzione tra l'entità delle acquisizioni integrative ed il tempo congruo per il relativo esame. 3. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. 3.1. Va, innanzitutto, rilevato come, nel proporre l'eccezione di inutilizzabilità dei dati relativi al traffico telematico e delle intercettazioni relative alle utenze 3509847549 e 3505841498, riferite a [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non hanno operato la prescritta "prova di resistenza", in ossequio al principio per cui è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne, altresì, la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01); il che rende aspecifica la relativa questione. 3.2. Nel resto, il motivo pecca di astrattismo, nella parte in cui si limita a richiamare la giurisprudenza di questa Corte sullo standard motivazionale delle captazioni, ed è, nel resto, manifestamente infondato. Va, al riguardo, considerato come, ai sensi dell'art. 132, comma 3, d.lgs, 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal d.l. 30/9/2021, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 23/11/2021, n. 178, l'acquisizione dei dati di traffico è 6subordinata all'autorizzazione del giudice e può essere disposta solo se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonché di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, e se i dati di cui si chiede l'acquisizione sono rilevanti per l'accertamento dei fatti. Il successivo comma 3-bis consente, tuttavia al pubblico ministero di disporre l'acquisizione dei dati di traffico con decreto motivato, soggetto alla convalida del giudice, quando ricorrono ragioni di urgenza e vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini. Infine, il comma 3-quater sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei dati in violazione delle disposizioni sopra esaminate. Nel quadro così delineato, la presenza in atti dei decreti di convalida relativi ai tabulati telefonici acquisiti, di cui i ricorrenti lamentano l'omessa allegazione, priva ex se di specificità la censura. Il decreto di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari del 17 ottobre 2025 è, per altro verso, rispondente alle indicazioni del novellato art. 267, comma 1, cod. proc. pen., in quanto soddisfa i criteri di autonomia e concretezza della valutazione, esprimendo l'effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza incorrere in un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente (ex multis Sez. 5, n. 29613 del 23/07/2025, Ferrazzano, Rv. 288375 - 02): la delibazione tanto dei gravi indizi di reato - inequivocabilmente riferiti nella narrativa ai fatti per cui si procede, in tal modo perdendo consistenza l'erronea indicazione a diverso titolo di reato - che dell'indispensabilità dell'acquisizione dei dati specificamente indicati nella richiesta, esprime l'autonoma valutazione giudiziale, nella misura in cui recepisce gli esiti delle investigazioni e delinea le opzioni per ottimizzarne i risultati. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 4.1. I ricorrenti contestano la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio e, correlativamente, la nullità derivante dall'omesso interrogatorio anticipato ex art. 292, comma 3-bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame valorizzato, al riguardo, il pericolo di fuga dei complici rimasti ancora non identificati ed il rischio di dispersione della refurtiva. Trattasi di deduzione palesemente inconducente. 4.2. Premesso che l'insussistenza e, correlativamente, la sussistenza di esigenze cautelari ostative all'espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, 7comma 1-quater, cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, atteso l'espresso riferimento operato dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. all'art. 274 del medesimo codice (Sez. 5, n. 40709 del 17/09/2025, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289036 - 02), con riguardo al pericolo di inquinamento della prova deve rammentarsi il consolidato insegnamento di questa Corte, per cui questo deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (ex multis Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270561). Ebbene, questa Corte ha già affermato come ogni attività tesa ad occultare l'apprensione del profitto del reato - e dunque il suo concreto accertamento - rileva non solo sul piano del pericolo di reiterazione del reato, ma anche su quello del pericolo di inquinamento probatorio (Sez. 5, n. 48092 del 17/10/2019, Fogliani, Rv. 277651 - 01; Sez. 2, n. 44922 del 03/11/2021, Pernice, Rv. 282359 - 01); ed analoghe considerazioni possono essere svolte in riferimento al rischio di fuga del concorrente nel reato, per l'evidente ragione che l'identificazione dei complici - e le conseguenti attività investigative esperibili - s'appalesa idonea ad introdurre nel processo ulteriori fonti di prova, altrimenti esposte a pericolo di dispersione, mentre la latitanza si pone, al contrario, quale concorrente fattore di rischio di contaminazione del compendio investigativo. 4.3. Le contestazioni mosse sul punto si rivelano, quindi, de iure manifestamente infondate e - quanto al dedotto vizio della motivazione - finalizzate a proporre un'alternativa rilettura degli esiti delle intercettazioni ed a dissentire inammissibilmente dall'interpretazione resa nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), nella misura in cui valorizza la perdurante disponibilità della refurtiva (in parte sequestrata presso gli indagati) e la ricerca di canali di smercio. Il personale coinvolgimento degli indagati nella monetizzazione della refurtiva dai medesimi, in tesi, sottratta rende, infine, non pertinente il rilievo difensivo che, nel richiamare la giurisprudenza qui già ricordata al paragrafo che precede (Sez. 5, n. 48092 del 17/10/2019, Fogliani, Rv. 277651 - 01; Sez. 2, n. 44922 del 03/11/2021, Pernice, Rv. 282359 - 01), impone che i comportamenti selezionati al fine della ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio debbano essere autonomi rispetto a quello che integra il reato per cui si procede nei confronti 8dell'indagato; autonomia che qui s'appalesa evidente, poiché la monetizzazione della refurtiva costituisce post factum del furto. 5. Il quinto motivo è generico. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omessa enunciazione delle ragioni per cui non si è ritenuta idonea, nel caso in esame, l'applicazione al predetto della misura degli areresti domiciliari, con i presidi di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. Nel solco tracciato da Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01, questa Corte ha affermato come il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01: in motivazione, è stato precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico); valutazione che, nel caso in esame, risulta formulata per [OSCURATO:PERSONA] non solo in relazione al pericolo di recidiva, ma anche al rischio di inquinamento probatorio, ex se non contenibile con la richiesta misura alternativa. 6. Da quanto sin qui argomentato discende l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M