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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19928/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di SORVEGLIANZA di L'aquilavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ilrigewtto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento emesso in data 14 ottobre 2025 il Tribunale di Sorveglianza diL’Aquila ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA], in tema di visto di censurasulla corrispondenza.In motivazione si evidenzia che la tesi del reclamante – che lamenta la esistenza di unirragionevole doppio vaglio sulla propria corrispondenza, in ragione della condizione digiudicabile e di definitivo con denunzia di illegittimità del vaglio operato dal Magistrato diSorveglianza – non può essere condivisa.L’esistenza di due distinti organi giurisdizionali - entrambi competenti ai sensi dell’art.18 ter ord. pen. in ragione della posizione giuridica mista del detenuto - non determinaalcuna illegittimità in ragione del fatto che è la stessa disposizione di legge a prevedere ledistinte competenze.Non si verte in una situazione di conflitto e l’ambito del controllo, pure avendo oggettole medesime missive, è in parte diverso, posto che il GIP ha una conoscenza di fatti chederivano dalle indagini più recenti, lì dove il Magistrato di Sorveglianza ha più ampiaconoscenza della realtà interna all’Istituto penitenziario.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente contesta la ritenuta legittimità del doppio vaglio (del GIP e del MdS) sullemedesime missive e rappresenta che in diversi casi il provvedimento favorevole all’inoltro diuna delle autorità è rimasto privo di effetti per l’esistenza di un diniego da parte della autoritàdiversa.Si lamenta, pertanto, un effettivo pregiudizio alla cura dei propri interessi relazionali. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.La disciplina di legge è stata correttamente inquadrata dal Tribunale, posto che lacondizione di giudicabile determina la competenza del giudice procedente e quella didefinitivo determina la competenza del Magistrato di Sorveglianza.

L’art. 18 ter ord. pen. nonprevede in via espressa il caso – non infrequente – del cumulo delle due condizioni in capoal medesimo soggetto.

L’assenza di una previsione ad hoc di siffatta condizione (che è in concreto quellavissuta dall’[OSCURATO:PERSONA]) rende applicabile tanto la disposizione che si riferisce alla fase delgiudizio che quella riferita alla fase della esecuzione.Nè può ritenersi applicabile la disciplina dei conflitti di competenza, posto che la doppiasoggettivo delle condizioni, ciascuna delle quali è prevista dalla legge.

Non vi è, pertanto,alcun profilo di illegittimità del provvedimento impugnato rilevabile.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di SORVEGLIANZA di L'aquilavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ilrigewtto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento emesso in data 14 ottobre 2025 il Tribunale di Sorveglianza diL’Aquila ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA], in tema di visto di censurasulla corrispondenza.In motivazione si evidenzia che la tesi del reclamante – che lamenta la esistenza di unirragionevole doppio vaglio sulla propria corrispondenza, in ragione della condizione digiudicabile e di definitivo con denunzia di illegittimità del vaglio operato dal Magistrato diSorveglianza – non può essere condivisa.L’esistenza di due distinti organi giurisdizionali - entrambi competenti ai sensi dell’art.18 ter ord. pen. in ragione della posizione giuridica mista del detenuto - non determinaalcuna illegittimità in ragione del fatto che è la stessa disposizione di legge a prevedere ledistinte competenze.Non si verte in una situazione di conflitto e l’ambito del controllo, pure avendo oggettole medesime missive, è in parte diverso, posto che il GIP ha una conoscenza di fatti chederivano dalle indagini più recenti, lì dove il Magistrato di Sorveglianza ha più ampiaconoscenza della realtà interna all’Istituto penitenziario.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente contesta la ritenuta legittimità del doppio vaglio (del GIP e del MdS) sullemedesime missive e rappresenta che in diversi casi il provvedimento favorevole all’inoltro diuna delle autorità è rimasto privo di effetti per l’esistenza di un diniego da parte della autoritàdiversa.Si lamenta, pertanto, un effettivo pregiudizio alla cura dei propri interessi relazionali. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.La disciplina di legge è stata correttamente inquadrata dal Tribunale, posto che lacondizione di giudicabile determina la competenza del giudice procedente e quella didefinitivo determina la competenza del Magistrato di Sorveglianza. L’art. 18 ter ord. pen. nonprevede in via espressa il caso – non infrequente – del cumulo delle due condizioni in capoal medesimo soggetto. L’assenza di una previsione ad hoc di siffatta condizione (che è in concreto quellavissuta dall’[OSCURATO:PERSONA]) rende applicabile tanto la disposizione che si riferisce alla fase delgiudizio che quella riferita alla fase della esecuzione.Nè può ritenersi applicabile la disciplina dei conflitti di competenza, posto che la doppiasoggettivo delle condizioni, ciascuna delle quali è prevista dalla legge. Non vi è, pertanto,alcun profilo di illegittimità del provvedimento impugnato rilevabile.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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