CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sstatscher [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/6/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla disposizione sulla confisca per equivalente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 10 mesi e 7 giorni di reclusione, sostituita con la multa di 15.350,00 euro, con riguardo al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi:- inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione all'art. 322-ter cod. pen. Il Tribunale avrebbe disposto la confisca per equivalente del profitto del reato, nei confronti del ricorrente, in violazione dell'art. 12-bis citato, in forza del quale la stessa misura è consentita soltanto quando non è possibile applicare la confisca in via diretta nei confronti del soggetto beneficiario del profitto stesso, ossia dell'ente. Sebbene necessario, dunque, questo accertamento non sarebbe stato compiuto, così che la sentenza si rivelerebbe radicalmente ingiusta ed illegittima; - inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 12-bis, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione all'art. 322-ter cod. pen. La confisca del profitto sarebbe stata disposta senza tener conto della novella di cui al d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87, in forza della quale - salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale - il sequestro finalizzato alla confisca non può essere disposto qualora il debito tributario sia in corso di estinzione mediante rateizzazione. Ebbene, proprio questa ipotesi ricorrerebbe nel caso di specie, ed il ricorrente avrebbe già provveduto al regolare e tempestivo pagamento delle somme indicate nelle rate, come da documentazione offerta dalla difesa al Giudice di merito; - la stessa censura, infine ed in via subordinata, è sollevata con riguardo alla misura della confisca, che la sentenza avrebbe individuato nell'intero profitto del reato, dunque senza ridurla, come invece dovuto, in relazione ai ratei già versati. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, la Corte osserva che l'art. 12-bis, comma 1, d. Igs. n. 74 del 2000, dispone che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal citato decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 4.1. La chiara lettera della norma, dunque, assegna ruolo residuale alla confisca per equivalente, che può essere disposta soltanto nel caso in cui quella diretta - legata al reato, cioè, da un nesso di pertinenzialità, immediata o mediata - non sia praticabile per incapienza totale o parziale del patrimonio del soggetto - l'ente - che ha conseguito il profitto dell'illecito. 4.2. Tanto premesso, la Corte osserva che tale verifica è stata effettivamente compiuta nel caso in oggetto, cosicché la confisca per equivalente è statacorrettamente disposta. Dall'esame degli atti, legittimo alla luce della natura della questione, emerge, infatti, che il G.i.p. del Tribunale di Bolzano - con decreto del 30/3/2021 - aveva disposto il sequestro finalizzato a confisca del profitto del reato, in primo luogo ed in via diretta, su somme di denaro, giacenze di conti correnti, conti di deposito titoli, libretti di deposito o altre disponibilità finanziarie in capo alla persona giuridica "BELK-MOBIL GmbH", di cui il ricorrente era legale rappresentante e nel cui interesse il reato era stato commesso; soltanto in via eventuale, e dunque per il solo caso di impossibilità di eseguire il vincolo presso l'ente, lo stesso decreto aveva poi disposto il sequestro per equivalente nei confronti dell'indagato. Ebbene, come risulta con evidenza dai verbali di esecuzione in atti, a data 16/4/2021, nessuna disponibilità finanziaria era stata reperita in capo alla società, cosicché la misura cautelare reale era stata eseguita per equivalente nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Risulta legittima e non censurabile, pertanto, la decisione del G.i.p. del Tribunale di Bolzano, che, accogliendo la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., ha ordinato la confisca dei beni dell'imputato, nella misura del profitto del reato. 4.4. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato. 5. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto al secondo profilo di censura, che contesta la mancata applicazione dell'art. 12-bis, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. Igs. n. 87 del 2024. 5.1. Ai sensi di questa disposizione, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti. 5.2. Ebbene, muovendo dal testo di legge, il ricorso sostiene che "il sequestro finalizzato alla confisca debba essere revocato", qualora non sussista concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, "e che, in ogni ipotesi, in tale contesto la confisca non possa essere ordinata dal Giudice competente". 5.3. Questa lettura della norma non può essere condivisa. 5.4. Per un verso, occorre evidenziare che la novella del 2024 non ha modificato il comma 1 dello stesso art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, già richiamato, dunque confermando l'obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo del reato, in via diretta o per equivalente. Il giudice, pertanto, qualora emetta una delle pronunce indicate dalla norma, deve disporre la confisca, non 3residuando spazi per ritenere che la stessa "non possa essere ordinata", come invece affermato nel ricorso. 5.5. Per altro verso, la Corte osserva che proprio la natura obbligatoria della misura di sicurezza impedisce che il giudice possa, in termini opposti, revocarla in sentenza, qualora già disposta, nel caso in cui sia in corso un pagamento rateale da parte del contribuente. Questo, infatti, potrà incidere sulla disposizione del (solo) sequestro, alla presenza delle condizioni espressamente previste dal già citato art. 12-bis, comma 2, ma non potrà impedire l'applicazione della stessa norma nel comma 1, ossia l'ordine di confisca, per la sua più volte menzionata natura obbligatoria. 6. Il ricorso, infine, risulta infondato anche sul terzo motivo, che attiene alla misura della confisca, sul presupposto che il Giudice avrebbe "completamente trascurato i versamenti medio tempore effettuati in forma dilazionata nell'ambito delle procedure deflattive". 6.1. La Corte osserva, infatti, che la sentenza impugnata, nell'ordinare la confisca del profitto, ha espressamente previsto che la stessa "diventerà efficace in caso di mancato adempimento dell'impegno di pagamento rateale del debito tributario." Con piena valorizzazione, dunque, del progressivo versamento di quanto dovuto, tale da impedire l'esecuzione - in corso di pagamento - della misura, legittimamente disposta per l'intero. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Riget P.Q.M