CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2025
Cassazione n. 38569/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficio; avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa in data 17/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; vista la memoria datata 03/09/2025 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale si chiede il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/05/2025 il Tribunale di Napoli non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] operato dalla polizia giudiziaria in relazione al reato di rapina impropria, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la convalida dell'arresto, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 2.1. In particolare, il ricorrente osserva quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato per rapina impropria commessa in Napoli in data 16/05/2025 per avere sottratto presso un esercizio commerciale due pantaloni, previamente privati dell'etichetta con il codice a barre antitaccheggio, ed avere usato violenza e minacce nei confronti dell'addetto alla sicurezza, dopo avere superato le barriere antitaccheggio, per assicurarsi il possesso delle cose sottratte e procurarsi l'impunità; segnatamente, appena [OSCURATO:PERSONA] veniva segnalato dal dispositivo sonoro della barriera antitaccheggio, l'addetto alla sicurezza lo seguiva, lo fermava e, dopo avere ricevuto da Brancale due colpi, lo scaraventava a terra e lo bloccava fino all'arrivo della polizia, che trovava nella borsa di [OSCURATO:PERSONA] due pantaloni con etichetta danneggiata; l'arrestato ammetteva di avere sottratto i pantaloni e di avere sferrato due schiaffi al vigilante, dopo essere stato da lui fermato; riferiva altresì riferito di avere immediatamente rilasciato a terra la borsa dopo essere stato bloccato e giustificava la sua reazione violenta come dettata dalla rabbia per essere stato sorpreso con la refurtiva alla presenza di numerose persone e dalla volontà di sottrarsi alla presa del vigilante; il tribunale ha ritenuto le dichiarazioni di Brancale non infondate, inferendone che la sua reazione violenta non poteva essere diretta ad assicurarsi la refurtiva, avendo egli dichiarato di avere immediatamente lasciato la borsa dopo essere stato bloccato dal vigilante (dichiarazioni non in contrasto con quanto dichiarato dal vigilante), e che non poteva essere diretta neanche ad assicurarsi l'impunità, considerato che la presa del vigilante era particolarmente energica, trattandosi di soggetto alto circa due metri e di corporatura robusta, che non risulta avere riportato lesioni dagli schiaffi ricevuti, in assenza di certificazione medica; il tribunale quindi non ha convalidato l'arresto, disponendo l'immediata liberazione dell'arrestato. 2.2. Il ricorrente deduce che il tribunale ha formulato considerazioni che riguardano l'aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari riservate alla valutazione di applicabilità delle misure cautelari ed è sconfinato in apprezzamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito; aggiunge che, anche volendo conferire ai soli fini della convalida una valenza alle dichiarazioni dell'arrestato (secondo il quale la sua volontà, con la reazione violenta e con le frasi minacciose, sarebbe stata quella di sottrarsi alla presa energica del vigilante e la sua reazione sarebbe stata dettata dalla vergogna per la presenza di numerose persone) risulta evidente la sussistenza del delitto di rapina impropria ai fini della convalida dell'arresto, ricorrendo i requisiti p della minaccia ("sei un nero di merda, sei morto, stasera per te è finita vedrai") e della violenza (i colpi al volto) idonea a produrre coazione fisica assoluta o relativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito espressi. 2. In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla scorta degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli art. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (tra le più recenti, Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 - 01). Con specifico riferimento alla misura precautelare, questa Corte ha invero chiarito che in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica "ex ante", dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria, ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza, al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis" (ex multis, Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pm c. Pasceri, Rv. 260084). Il giudice, oltre all'osservanza dei termini, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti il fermo o l'arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito. 3. L'ordinanza impugnata di diniego di convalida, alla luce delle indicazioni richiamate, appare illegittima e deve essere annullata. 3.1. Come correttamente osservato dal Pubblico ministero ricorrente, la ordinanza impugnata, infatti, non ha operato buon governo di queste indicazioni atteso che il Tribunale di Napoli, nel non convalidare l'arresto nei confronti dell'allora indagato, ha valorizzato e tenuto in conto elementi che non erano a disposizione del Pubblico ministero al momento dell'adozione della misura precautelare; con particolare riferimento a quanto emerso nel corso dell'udienza di convalida, lo stesso tribunale (p.3) precisa che "è emerso in modo incontrovertibile dall'istruttoria del giudizio di convalida che il Monseur è alto circa 2 m. ed è riuscito a mantenere bloccato il [OSCURATO:PERSONA] e a scaraventarlo a terra nonostante i due schiaffi ricevuti" e conclude che, in assenza di un certificato medico relativo alle condizioni del vigilante e considerato che questi ha continuato a svolgere l'attività lavorativa senza lamentare dolore, la reazione di [OSCURATO:PERSONA] non è stata particolarmente violenta e comunque non era idonea a sottrarsi alla presa del vigilante. 3 (/' Così facendo, il Tribunale, in sede di convalida dell'arresto, ha espresso apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento. 4. Si impone, dunque, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida dell'arresto, dal momento che il ricorso, avendo a oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, per cui l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (tra le più recenti, Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Cos