CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 settembre 2023
Cassazione n. 31091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23853/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Rieti, Via dei Gerani n. 8. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18. –CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1263/2022, pubblicata in data 24.2.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.9.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello, in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato il decreto ingiuntivo n. 24401/2014, emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso di € 8.634,54, corrispondente alla quota di ½ dell’importo di un buono fruttifero cointestato a Oggetto: divisione [OSCURATO:PERSONA], dante causa della Guglielmetti, e a [OSCURATO:PERSONA], che aveva riscosso e trattenuto l’intero importo del titolo. Per quel che rileva nel presente giudizio, la Corte ha ritenuto tempestiva l’opposizione, osservando che la notifica della citazione, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, era stata effettuata nel domicilio eletto nel ricorso monitorio, reputando che, in virtù di tale elezione, non potesse pretendersi dall’opponente di riavviare spontaneamente il procedimento notificatorio. Non si configurava – secondo il giudice distrettuale - un vizio di inesistenza della notifica, ma una nullità sanata con effetto retroattivo della costituzione in giudizio dell’opposta. Ha respinto la domanda monitoria, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] fosse solo formale intestataria del buono fruttifero. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.141, 151, 156 e 160 c.p.c., evidenziando che la notifica dell’opposizione, effettuata in data 29.12.2014, non era andata a buon fine e che l’opponente non l’aveva mai rinnovata per cui il decreto era divenuto definitivo. La circostanza che la notifica fosse stata tentata presso il domicilio eletto con il ricorso monitorio non esonerava la parte dal riavviare il procedimento notificatorio entro un termine ragionevole e, in assenza di consegna, la notifica era inesistente ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione spontanea dell’opposta. Il motivo è fondato. Nella fase monitoria, l’opposta era difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Rieti, che aveva eletto domicilio in Roma ([OSCURATO:PERSONA] n. 3). L’opponente, tentata la notifica dell’opposizione presso il domicilio eletto nel ricorso monitorio, in data 29.12.2014, non ha provveduto ad alcun ulteriore adempimento, ad eccezione dell’iscrizione a ruolo della causa. Alla prima udienza di comparizione, in data 20.5.2015, l’opposta si è costituita spontaneamente, allorquando il decreto, notificato in data 29.11.2014, era già divenuto definitivo per decorso del termine fissato dall’art. 641 c.p.c. Giova rammentare che la notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del R. D . 37/1934 nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare gli eventuali mutamenti (Cass. s.u. 17352/2009; Cass.24539/2014; Cass. 3356/2014; Cass. s.u. 14594/2016; Cass.24660/2017; Cass. 4663/2021). Tuttavia, sebbene nel ricorso monitorio fosse indicato il domicilio eletto, tale circostanza rendeva non imputabile il mancato esito della notifica, ma - come già affermato in tema di impugnazione , i cui principi valgono anche per la notifica dell’opposizione ex art. 645, parimenti prevista a pena di decadenza (cfr. Cass.4663/2021) - non sollevava l’opponente dall’onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento (Cass. s.u. 14594/2016; Cass. 19059/2017; Cass. 11485/2018; Cass.7246/2017). Nessuna deroga poteva discendere dall’unitarietà del procedimento per decreto ingiuntivo: l’opposizione costituisce una fase del procedimento la cui proposizione è subordinata a l rispetto d i un termine di decadenza e richiede la notificazione dell’opposizione, in mancanza della quale, in quanto non materialmente perfezionata, il decreto passa in giudicato; lo stesso principio di scissione degli effetti della notifica vale ad escludere ogni decadenza allorquando la parte abbia provveduto nei termini alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o postale ma sempre che la notifica si sia finalmente perfezionatacon la consegna dell’atto in una delle forme previste dal codice di rito (Cass. s .u. 13394/2022; Cass.14916/2016). La notificazione semplicemente tentata presso il recapito del difensore della controparte, trasferitosi altrove, era inesistente e , perciò, non suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell’opposto:in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza ricorre nei casi in cui l’attività notificatoria sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase diconsegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. 31085/2022; Cass. 26511/2022; Cass. 23968/2017; Cass.2174/2017; Cass. s.u. 14916/2016). E’ quindi accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenza è cassata senza rinvio poiché, come stabilito dal Tribunale, l’opposizione era tardiva e non poteva esser proseguita. Le spese sono regolate in dispositivo. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00 per compensi ed € 150,00 per esborsi per il processo di appello, ed in € 2500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi per il giudizio di legittimità, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sez