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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45088/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 ottobre 2020 la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione di primo grado - che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di calunnia a lui ascritti sub A) e B) e lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili - dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai predetti reati perché estinti per prescrizione, con esclusione del fatto relativo all'istanza di accesso agli atti presentata in data 14 febbraio 2012, riducendo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ad anno uno e mesi quattro di reclusione la pena irrogatagli, con l'eliminazione delle statuizioni civili per l'intervenuta revoca, nelle more, della costituzione di parte civile e la conferma nel resto della decisione impugnata.

1.1. I Giudici di merito hanno ritenuto l'imputato responsabile del delitto di calunnia per avere, con istanza di accesso agli atti indirizzata il 14 febbraio 2012 al Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, [OSCURATO:PERSONA], incolpato, pur sapendoli innocenti, il [OSCURATO:PERSONA] - già Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Lecce - ed il [OSCURATO:PERSONA] - già Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lecce - del reato di abuso d'ufficio, per avere entrambi, per ragioni di grave inimicizia nei suoi confronti, impartito ai militari in servizio l'ordine di sottoporlo a reiterati ed ingiustificati controlli mentre transitava con la propria autovettura, con la conseguente contestazione di numerose contravvenzioni nel periodo di tempo ricompreso fra il mese di febbraio e quello di agosto 2011.

2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con il primo motivo violazioni di legge e plurimi vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato con riguardo all'istanza di accesso agli atti del 14 febbraio 2012, il cui contenuto era del tutto inidoneo a configurare il reato de quo, poiché in essa si chiedeva se esistessero ordini di servizio con i quali il [OSCURATO:PERSONA] avesse impartito l'ordine di controllare la presenza e i passaggi di un veicolo in uso alla famiglia dell'imputato, esternando in tal modo un fatto concretamente percepito nel tempo e non confutato da elementi di prova contraria, ossia che una determinata condotta (l'annotazione del numero di targa da parte dei militari della Guardia di Finanza al passaggio di quell'autoveicolo) discendeva da precisi ordini di servizio.

2.1. Si evidenzia, sotto tale profilo: a) che i rigetti delle due istanze di accesso agli atti presentate dal Tempesta erano stati annullati dal T.A.R. di Lecce; b) che tra i servizi impartiti dal Comando di appartenenza - secondo quanto emerso dalla testimonianza di un Maresciallo della Guardia di Finanza ([OSCURATO:PERSONA]) - non si è escluso che vi fosse anche quello di effettuare appostamenti, segnalazioni ed annotazioni dei numeri di targa dei veicoli che transitavano all'interno del centro storico di Lecce, con la conseguente dimostrazione della fondatezza delle richieste presentate dall'imputato; c) che l'imputato era rimasto sorpreso dal fatto di aver ricevuto un considerevole numero di contravvenzioni stradali ed aveva inteso esprimere, pertanto, il proprio disappunto, senza alcun intento calunniatorio nei confronti dei predetti militari.

2.2. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, atteso che le doglianze racchiuse nelle istanze di accesso agli atti sottoscritte dal Tempesta erano fondate su elementi oggettivi e idonei ad ingenerare la presenza di condivisibili dubbi.

Si assume, al riguardo, che l'imputato si è limitato a valutare ed interpretare le condotte da lui denunciate sulla scorta di un convincimento non fraudolento, né consapevolmente forzato, ma frutto, come già evidenziato, della constatazione di fatti certi o, comunque, supposti ma non smentiti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure ivi prospettate, in quanto reiterative di analoghe ragioni di doglianza già compiutamente esaminate e congruamente disattese dalla decisione impugnata.

2. Nel condividere integralmente le conclusioni cui è pervenuta la conforme decisione di primo grado, la Corte distrettuale ha posto in rilievo, sulla base di un ragionamento immune da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili e direttamente fondato sull'apprezzamento delle emergenze probatorie in motivazione richiamate, le dirimenti circostanze di fatto qui di seguito indicate, e segnatamente: a) che l'istanza di accesso del 14 febbraio 2012 era indirizzata al Comandante provinciale della Guardia di Finanza, dunque ad un pubblico ufficiale obbligato a denunziare all'Autorità giudiziaria la notizia di reati perseguibili d'ufficio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 30297 del 06/06/2002, Connetto, Rv. 222365); b) che la predetta istanza ribadiva il contenuto di una precedente, analoga, istanza di accesso del 15 dicembre 2011, ove l'imputato chiedeva al Comandante dei [OSCURATO:PERSONA] della Guarda di Finanza di Lecce conferma delle proprie asserzioni riguardo al fatto di avere ricevuto, nell'arco temporale ricompreso tra il mese di febbraio e quello di agosto 2011, un gran numero di contravvenzioni al codice della strada "inopinatamente" elevate dai militari della Guardia di Finanza di Lecce, ricollegando tale condotta, reiterata per circa sei mesi da differenti equipaggi, "a precisi ordini di servizio impartiti (presumo) dall'ex comandante della compagnia Guardia di Finanza di Lecce capitano Sederino, evidentemente di concerto con l'ex comandante provinciale col. [OSCURATO:PERSONA]"; c) che nella medesima istanza, inoltre, si specificava che, certamente a seguito del trasferimento dei predetti militari ad altra sede, quegli ordini non erano stati riprodotti, essendo tali provvedimenti per lo più dettati da una grave inimicizia portata nei suoi confronti; d) che nella successiva istanza del 14 febbraio 2012, ribadito il contenuto della precedente richiesta di accesso, espressamente richiamatavi, l'imputato chiedeva, muovendo dall'analogo presupposto dell'irregolare esercizio delle funzioni svolte dai predetti militari, se vi fossero ordini di servizio con i quali il capitano Sederino avesse impartito l'ordine di controllare la presenza e i passaggi del predetto autoveicolo.

3. Ricostruite le note modali della condotta, i Giudici di merito hanno puntualmente esaminato gli elementi di fatto che, secondo la tesi prospettata dall'imputato, avrebbero fatto insorgere in lui il legittimo sospetto di una condotta dettata da grave inimicizia nei suoi confronti, escludendone in toto la fondatezza e confutandone, con una serie di argomenti linearmente esposti (cfr. pagg. 5-6 della motivazione della sentenza impugnata e pagg. 6-9 della sentenza di primo grado), qualsiasi profilo di pretesa rilevanza al fine qui considerato.

Privo di base logica, in particolare, è stato dalla Corte distrettuale ritenuto l'argomento difensivo incentrato sulla circostanza che l'evocato sospetto di finalità persecutorie da parte dei locali vertici della Guardia di Finanza potesse trovare alimento a fronte di un'evenienza (la legittimità delle richiamate istanze di accesso agli atti, i cui provvedimenti di rigetto erano stati impugnati dinanzi al T.A.R. di Lecce) solo successivamente verificatasi rispetto all'istanza, in quanto non ancora sottoposta alla cognizione del Giudice amministrativo.

Esclusa la presenza di qualsiasi elemento concreto in grado di giustificare l'insorgere di un ragionevole sospetto di abusi da parte dei predetti militari ed evidenziata, al contempo, la regolarità del loro operato in ragione dell'infondatezza nel merito delle prospettate doglianze, la sentenza impugnata ha coerentemente spiegato come il carattere calunnioso della condotta sia consistito nel fatto di aver ingiustamente attribuito ad una condotta persecutoria dettata da ragioni di grave inimicizia, dunque ad un abuso d'ufficio reiteratamente posto in essere ai danni dell'istante, una pressante forma di controllo sui veicoli condotti da lui e da altri componenti della sua famiglia, con la conseguente ingiustificata contestazione di numerose infrazioni al codice della strada (in particolare, di divieti di sosta), senza che le pretese situazioni di illegittimità dei relativi verbali di contravvenzione siano state mai fatte oggetto di impugnativa dinanzi ai competenti organi amministrativi o giurisdizionali.

Genericamente dedotto e prospettato in forma perplessa deve inoltre ritenersi l'evocato argomento secondo cui le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non avrebbero escluso che tra i servizi predisposti dal Comando della Guardia di Finanza vi fosse anche quello di effettuare appostamenti, segnalazioni ed annotazioni dei numeri di targa dei veicoli che transitavano all'interno del centro storico di Lecce, con riferimento alla zona ove l'imputato era solito transitare o parcheggiare la propria autovettura: argomento, questo, solo congetturale, sfornito di alcuna concreta incidenza dimostrativa sul caso di specie e non sorretto da alcun elemento di prova riguardo all'effettiva adozione di ordini di servizio che si assumono connotati, in tesi, da un intento persecutorio nell'origine, nel contenuto e nelle relative finalità.

Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia, avendo le conformi decisioni di merito spiegato, con lineari sequenze argomentative, che le attività di accertamento delle relative infrazioni al codice della strada erano state regolarmente svolte e che alcun indizio sintomatico di una volontà persecutoria ai danni dell'imputato e dei suoi familiari era emerso in capo ai pubblici ufficiali cui si faceva riferimento nelle richiamate istanze di accesso agli atti, sicché del tutto ingiustificata doveva ritenersi la volontaria attribuzione di fatti integranti il delitto di abuso d'ufficio, là dove si prospettava l'esistenza di un'illecita deviazione dalle ordinarie finalità di svolgimento delle attività istituzionali: deviazione a sua volta basata sul diretto collegamento fra l'attività di accertamento e repressione delle infrazioni stradali e l'adozione di un preciso ordine di servizio concertato dai predetti pubblici ufficiali al fine di sottoporre a ripetuti controlli e verbali di contravvenzione l'autoveicolo in uso all'imputato ed ai suoi familiari, in ragione di una grave inimicizia nei confronti dell'istante.

Del tutto irrilevante deve ritenersi, al riguardo, l'utilizzo di espressioni in parte dubitative (nel caso in esame, come si è visto, l'impiego fra parentesi del verbo "presumere"), qualora dal complesso delle false incolpazioni sia desumibile una precisa denunzia di un fatto costituente reato (Sez. 6, n. 5469 del 26/03/1986, Moi, Rv. 173108).

La consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è esclusa - secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, cui i Giudici di merito si sono rettamente uniformati - solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (da ultimo, v.

Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753; Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254): condizioni, quelle or ora indicate, la cui ricorrenza nel caso di specie è stata motivatamente esclusa dai Giudici di merito.

4. A fronte di una completa disamina delle emergenze dibattimentali, esposta attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo ivi delineato, ma vi abbia assertivamente contrapposto una lettura alternativa del compendio probatorio, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di merito, e la cui rivisitazione esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile.

Né, peraltro, la Corte di legittimità potrebbe sostituire una propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza oggetto di cognizione, senza oltrepassare i limiti riconnessi all'accertamento della coerenza strutturale del discorso giustificativo, né, tanto meno, sovrapporre un'attività di verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza dell'apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è servito, dovendo il vizio della motivazione risultare, per ciò stesso, palese e di immediata riconoscibilità, ossia di spessore tale da emergere ictu ()culi.

Giova, infine, richiamare il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturate in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotte né rilevate da quel giudice (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; v., inoltre, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

5. Sulla base delle su esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 ottobre 2020 la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione di primo grado - che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di calunnia a lui ascritti sub A) e B) e lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili - dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai predetti reati perché estinti per prescrizione, con esclusione del fatto relativo all'istanza di accesso agli atti presentata in data 14 febbraio 2012, riducendo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ad anno uno e mesi quattro di reclusione la pena irrogatagli, con l'eliminazione delle statuizioni civili per l'intervenuta revoca, nelle more, della costituzione di parte civile e la conferma nel resto della decisione impugnata. 1.1. I Giudici di merito hanno ritenuto l'imputato responsabile del delitto di calunnia per avere, con istanza di accesso agli atti indirizzata il 14 febbraio 2012 al Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, [OSCURATO:PERSONA], incolpato, pur sapendoli innocenti, il [OSCURATO:PERSONA] - già Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Lecce - ed il [OSCURATO:PERSONA] - già Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lecce - del reato di abuso d'ufficio, per avere entrambi, per ragioni di grave inimicizia nei suoi confronti, impartito ai militari in servizio l'ordine di sottoporlo a reiterati ed ingiustificati controlli mentre transitava con la propria autovettura, con la conseguente contestazione di numerose contravvenzioni nel periodo di tempo ricompreso fra il mese di febbraio e quello di agosto 2011. 2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con il primo motivo violazioni di legge e plurimi vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato con riguardo all'istanza di accesso agli atti del 14 febbraio 2012, il cui contenuto era del tutto inidoneo a configurare il reato de quo, poiché in essa si chiedeva se esistessero ordini di servizio con i quali il [OSCURATO:PERSONA] avesse impartito l'ordine di controllare la presenza e i passaggi di un veicolo in uso alla famiglia dell'imputato, esternando in tal modo un fatto concretamente percepito nel tempo e non confutato da elementi di prova contraria, ossia che una determinata condotta (l'annotazione del numero di targa da parte dei militari della Guardia di Finanza al passaggio di quell'autoveicolo) discendeva da precisi ordini di servizio. 2.1. Si evidenzia, sotto tale profilo: a) che i rigetti delle due istanze di accesso agli atti presentate dal Tempesta erano stati annullati dal T.A.R. di Lecce; b) che tra i servizi impartiti dal Comando di appartenenza - secondo quanto emerso dalla testimonianza di un Maresciallo della Guardia di Finanza ([OSCURATO:PERSONA]) - non si è escluso che vi fosse anche quello di effettuare appostamenti, segnalazioni ed annotazioni dei numeri di targa dei veicoli che transitavano all'interno del centro storico di Lecce, con la conseguente dimostrazione della fondatezza delle richieste presentate dall'imputato; c) che l'imputato era rimasto sorpreso dal fatto di aver ricevuto un considerevole numero di contravvenzioni stradali ed aveva inteso esprimere, pertanto, il proprio disappunto, senza alcun intento calunniatorio nei confronti dei predetti militari. 2.2. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, atteso che le doglianze racchiuse nelle istanze di accesso agli atti sottoscritte dal Tempesta erano fondate su elementi oggettivi e idonei ad ingenerare la presenza di condivisibili dubbi. Si assume, al riguardo, che l'imputato si è limitato a valutare ed interpretare le condotte da lui denunciate sulla scorta di un convincimento non fraudolento, né consapevolmente forzato, ma frutto, come già evidenziato, della constatazione di fatti certi o, comunque, supposti ma non smentiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure ivi prospettate, in quanto reiterative di analoghe ragioni di doglianza già compiutamente esaminate e congruamente disattese dalla decisione impugnata. 2. Nel condividere integralmente le conclusioni cui è pervenuta la conforme decisione di primo grado, la Corte distrettuale ha posto in rilievo, sulla base di un ragionamento immune da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili e direttamente fondato sull'apprezzamento delle emergenze probatorie in motivazione richiamate, le dirimenti circostanze di fatto qui di seguito indicate, e segnatamente: a) che l'istanza di accesso del 14 febbraio 2012 era indirizzata al Comandante provinciale della Guardia di Finanza, dunque ad un pubblico ufficiale obbligato a denunziare all'Autorità giudiziaria la notizia di reati perseguibili d'ufficio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 30297 del 06/06/2002, Connetto, Rv. 222365); b) che la predetta istanza ribadiva il contenuto di una precedente, analoga, istanza di accesso del 15 dicembre 2011, ove l'imputato chiedeva al Comandante dei [OSCURATO:PERSONA] della Guarda di Finanza di Lecce conferma delle proprie asserzioni riguardo al fatto di avere ricevuto, nell'arco temporale ricompreso tra il mese di febbraio e quello di agosto 2011, un gran numero di contravvenzioni al codice della strada "inopinatamente" elevate dai militari della Guardia di Finanza di Lecce, ricollegando tale condotta, reiterata per circa sei mesi da differenti equipaggi, "a precisi ordini di servizio impartiti (presumo) dall'ex comandante della compagnia Guardia di Finanza di Lecce capitano Sederino, evidentemente di concerto con l'ex comandante provinciale col. [OSCURATO:PERSONA]"; c) che nella medesima istanza, inoltre, si specificava che, certamente a seguito del trasferimento dei predetti militari ad altra sede, quegli ordini non erano stati riprodotti, essendo tali provvedimenti per lo più dettati da una grave inimicizia portata nei suoi confronti; d) che nella successiva istanza del 14 febbraio 2012, ribadito il contenuto della precedente richiesta di accesso, espressamente richiamatavi, l'imputato chiedeva, muovendo dall'analogo presupposto dell'irregolare esercizio delle funzioni svolte dai predetti militari, se vi fossero ordini di servizio con i quali il capitano Sederino avesse impartito l'ordine di controllare la presenza e i passaggi del predetto autoveicolo. 3. Ricostruite le note modali della condotta, i Giudici di merito hanno puntualmente esaminato gli elementi di fatto che, secondo la tesi prospettata dall'imputato, avrebbero fatto insorgere in lui il legittimo sospetto di una condotta dettata da grave inimicizia nei suoi confronti, escludendone in toto la fondatezza e confutandone, con una serie di argomenti linearmente esposti (cfr. pagg. 5-6 della motivazione della sentenza impugnata e pagg. 6-9 della sentenza di primo grado), qualsiasi profilo di pretesa rilevanza al fine qui considerato. Privo di base logica, in particolare, è stato dalla Corte distrettuale ritenuto l'argomento difensivo incentrato sulla circostanza che l'evocato sospetto di finalità persecutorie da parte dei locali vertici della Guardia di Finanza potesse trovare alimento a fronte di un'evenienza (la legittimità delle richiamate istanze di accesso agli atti, i cui provvedimenti di rigetto erano stati impugnati dinanzi al T.A.R. di Lecce) solo successivamente verificatasi rispetto all'istanza, in quanto non ancora sottoposta alla cognizione del Giudice amministrativo. Esclusa la presenza di qualsiasi elemento concreto in grado di giustificare l'insorgere di un ragionevole sospetto di abusi da parte dei predetti militari ed evidenziata, al contempo, la regolarità del loro operato in ragione dell'infondatezza nel merito delle prospettate doglianze, la sentenza impugnata ha coerentemente spiegato come il carattere calunnioso della condotta sia consistito nel fatto di aver ingiustamente attribuito ad una condotta persecutoria dettata da ragioni di grave inimicizia, dunque ad un abuso d'ufficio reiteratamente posto in essere ai danni dell'istante, una pressante forma di controllo sui veicoli condotti da lui e da altri componenti della sua famiglia, con la conseguente ingiustificata contestazione di numerose infrazioni al codice della strada (in particolare, di divieti di sosta), senza che le pretese situazioni di illegittimità dei relativi verbali di contravvenzione siano state mai fatte oggetto di impugnativa dinanzi ai competenti organi amministrativi o giurisdizionali. Genericamente dedotto e prospettato in forma perplessa deve inoltre ritenersi l'evocato argomento secondo cui le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non avrebbero escluso che tra i servizi predisposti dal Comando della Guardia di Finanza vi fosse anche quello di effettuare appostamenti, segnalazioni ed annotazioni dei numeri di targa dei veicoli che transitavano all'interno del centro storico di Lecce, con riferimento alla zona ove l'imputato era solito transitare o parcheggiare la propria autovettura: argomento, questo, solo congetturale, sfornito di alcuna concreta incidenza dimostrativa sul caso di specie e non sorretto da alcun elemento di prova riguardo all'effettiva adozione di ordini di servizio che si assumono connotati, in tesi, da un intento persecutorio nell'origine, nel contenuto e nelle relative finalità. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia, avendo le conformi decisioni di merito spiegato, con lineari sequenze argomentative, che le attività di accertamento delle relative infrazioni al codice della strada erano state regolarmente svolte e che alcun indizio sintomatico di una volontà persecutoria ai danni dell'imputato e dei suoi familiari era emerso in capo ai pubblici ufficiali cui si faceva riferimento nelle richiamate istanze di accesso agli atti, sicché del tutto ingiustificata doveva ritenersi la volontaria attribuzione di fatti integranti il delitto di abuso d'ufficio, là dove si prospettava l'esistenza di un'illecita deviazione dalle ordinarie finalità di svolgimento delle attività istituzionali: deviazione a sua volta basata sul diretto collegamento fra l'attività di accertamento e repressione delle infrazioni stradali e l'adozione di un preciso ordine di servizio concertato dai predetti pubblici ufficiali al fine di sottoporre a ripetuti controlli e verbali di contravvenzione l'autoveicolo in uso all'imputato ed ai suoi familiari, in ragione di una grave inimicizia nei confronti dell'istante. Del tutto irrilevante deve ritenersi, al riguardo, l'utilizzo di espressioni in parte dubitative (nel caso in esame, come si è visto, l'impiego fra parentesi del verbo "presumere"), qualora dal complesso delle false incolpazioni sia desumibile una precisa denunzia di un fatto costituente reato (Sez. 6, n. 5469 del 26/03/1986, Moi, Rv. 173108). La consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è esclusa - secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, cui i Giudici di merito si sono rettamente uniformati - solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (da ultimo, v. Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753; Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254): condizioni, quelle or ora indicate, la cui ricorrenza nel caso di specie è stata motivatamente esclusa dai Giudici di merito. 4. A fronte di una completa disamina delle emergenze dibattimentali, esposta attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo ivi delineato, ma vi abbia assertivamente contrapposto una lettura alternativa del compendio probatorio, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di merito, e la cui rivisitazione esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. Né, peraltro, la Corte di legittimità potrebbe sostituire una propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza oggetto di cognizione, senza oltrepassare i limiti riconnessi all'accertamento della coerenza strutturale del discorso giustificativo, né, tanto meno, sovrapporre un'attività di verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza dell'apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è servito, dovendo il vizio della motivazione risultare, per ciò stesso, palese e di immediata riconoscibilità, ossia di spessore tale da emergere ictu ()culi. Giova, infine, richiamare il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturate in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotte né rilevate da quel giudice (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; v., inoltre, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 5. Sulla base delle su esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a
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