CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1983 DATAPARSEC S.R.L. in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 6 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza resa il 24 luglio 2020, con cui il GIP del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] Srl, ha disposto nei confronti del predetto indagato e della società indicata il sequestro preventivo della somma di 153.820 C in funzione della futura confisca diretta del profitto dei reati di truffa pluriaggravata contestati al Saracino, quale legale rappresentante della società DATAPARSEC. Si contesta al Saracino nella veste di legale rappresentante della società DATAPARSEC di avere indotto con artifizi e raggiri due società (Sanofi e Caleva ) a versare consistenti acconti per la fornitura di mascherine FFP2 di importazione. Con il provvedimento oggetto dell'appello il GIP aveva ritenuto che l' istanza di sequestro del pubblico ministero non potesse trovare accoglimento poiché il profitto dei reati contestati non era confiscabile , in quanto interamente coincidente con il danno arrecato alle società persone offese e pertanto destinato ad essere restituito alle predette. Il Tribunale ha invece disposto il sequestro ritenendo sussistente il fumus commissi delicti del reato di truffa contrattuale ed infondata l'affermazione del gip secondo cui non sarebbe possibile disporre la confisca sull'oggetto delle pretese risarcitorie o restitutorie della vittima del reato richiamando quelle norme che fanno comunque di i diritti della persona offesa alle restituzioni al risarcimento. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 vizio di motivazione poiché il tribunale ritiene la piena applicabilità del sequestro sul presupposto che la condotta ipotizzata dal pubblico ministero possa essere qualificata come truffa contrattuale, ipotizzando che l'indagato con artifizi e raggiri abbia indotto le due persone offese a sottoscrivere dei contratti e a pagare degli acconti che non avrebbero altrimenti sottoscritto, avendo omesso di rappresentare alle controparti che la merce non era nella sua disponibilità; prospettato tempistiche della consegna dell'ordine non credibili e accampato scuse per giustificare il ritardo e la mancata consegna. Deduce il ricorrente che il ragionamento del tribunale è privo di fondamento poiché non è necessario per la valida contrattazione che l'indagato avesse la disponibilità del bene da consegnare; i tempi per la consegna erano compatibili con una operazione commerciale internazionale; la società si è mossa sul mercato realizzando un'associazione temporanea di imprese per acquistare le dette mascherine. Per l'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è sufficiente il fumus del commesso reato, ma va determinato anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato. Lamenta altresì il ricorrente che il tribunale ritiene sequestrabili i conti personali del Saracino ma incorre in una motivazione errata e illogica in quanto rileva che sul conto della società risultano addebitate spese non riferibili direttamente all'impresa ma al soddisfacimento delle esigenze di una persona fisica, senza entrare nello specifico delle voci e, così facendo, omette di considerare che possono rientrare nelle spese di rappresentanza di una società. il tribunale del riesame ha effettuato il calcolo per la concorrenza della somma aderendo all'ammontare individuato dal pubblico ministero e sottraendo 25.000 C restituiti alla [OSCURATO:PERSONA]., ma non ha sottratto l'importo di 10.980 C per le mascherine effettivamente consegnate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché deduce censure non consentite in questa sede. Occorre ricordare in questa sede che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione). (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 Cc. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 269656 - 01). Nel caso in esame il ricorrente non deduce in realtà il vizio di violazione di legge, che è integrata dalla assoluta mancanza di motivazione e dall'apparenza della stessa, ma lamenta pretesi vizi della motivazione del provvedimento, osservando che la condotta posta in essere non integra il delitto di truffa ma un mero inadempimento civilistico e che non è stato adeguatamente comprovato il dolo da parte dell'indagato e cioè l'intenzione fraudolenta. Va detto che al riguardo la corte ha reso articolata ed esaustiva motivazione che certamente risulta idonea a dimostrare il fumus del delitto ipotizzato dall'accusa, essendo emerso che la società del Saracino aveva acquisito ordinativi molto consistenti di mascherine da diverse società, pur non avendo alcuna capacità e possibilità di onorare gli impegni assunti. Anche il contegno tenuto dall'indagato dopo la sottoscrizione dei contratti è stato ritenuto indicativo della sua iniziale mala fede e sintomatico di una preordinata volontà di non adempiere. Va detto peraltro che il tribunale si è confrontato anche con gli elementi offerti dalla difesa osservando che le deduzioni difensive sono risultate prive al momento di adeguati riscontri probatori, sicché anche sotto questo profilo il tribunale non è incorso in nessuna violazione di legge. Va, infine osservato, che l'adempimento parziale e tardivo dell'obbligazione con la consegna di 5.000 mascherine, a differenza della restituzione di parte dell'acconto, non incide immediatamente sulla quantificazione del profitto del reato di truffa contrattuale, rappresentato dalle somme ricevute in acconto, e correttamente non è stato considerato ai fini della determinazione della somma da sequestrare. Si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 14 dicembre 2021 il consigliere estensor