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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07592/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, relativi alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultano reiterativi delle doglianze formulata nell'atto di appello alle quali la sentenza ha dato adeguata risposta, rilevando che la modalità del fatto, commesso allo scopo di minacciare e ingiuriare la ex fidanzata e il breve lasso di tempo trascorso dal precedente reato danno conto della maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto, idonea a giustificare la contestata recidiva; elementi, questi, che per altro verso dimostrano l'immeritevolezza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.

Motivazione, sotto entrambi i profili, non illogica e dunque non sindacabile in questa sede; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, relativi alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultano reiterativi delle doglianze formulata nell'atto di appello alle quali la sentenza ha dato adeguata risposta, rilevando che la modalità del fatto, commesso allo scopo di minacciare e ingiuriare la ex fidanzata e il breve lasso di tempo trascorso dal precedente reato danno conto della maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto, idonea a giustificare la contestata recidiva; elementi, questi, che per altro verso dimostrano l'immeritevolezza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. Motivazione, sotto entrambi i profili, non illogica e dunque non sindacabile in questa sede; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 07592/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris