CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa derubricazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, operata la riduzione per il rito, ha rideterminatola pena nei confronti dello stesso in anni uno, mesi otto e giorni dieci di reclusione e euro 4000,00 di multa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando un unico motivo di annullamento, per violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. Si deduce che, per effetto della derubricazione del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto che il fatto è commesso il 23 novembre 2017 e che il termine di prescrizione massima è pari ad anni sette e mesi sei, al momento dell'emissione della sentenza di secondo grado il reato era prescritto. La Corte di appello era tenuta a rilevare anche d'ufficio la prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; l'omessa declaratoria della prescrizione integra violazione di legge deducibile in sede di legittimità e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le Sezioni Unite hanno precisato che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, PG in proc. Polichetti, Rv. 288175 - 01). Dunque, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 il termine di sospensione è sospeso «dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi». 2. In applicazione di tali criteri il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il reato per cui si procede è stato commesso il 23 novembre 2017, per cui il termine di prescrizione massimo, tenuto conto del periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla I. n. 103 de12017, è da individuare nel 23 novembre 2016.A tale termine vanno, poi, aggiunte le sospensioni del corso della prescrizione verificatesi nei giudizi di merito, pari a: a) centottanta giorni, per tre rinvii per impedimento del difensore; b) anni uno, mesi due e giorni tre, per un rinvio su richiesta dei difensori dal 08/05/2023 al 14/03/2024. In relazione a tale periodo, va precisato che il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta, ex art. 159, comma 1, n. 3), - , • , cod. pen., la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni fondanti la richiesta e indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione del Pubblico ministero o della parte civile (ex multis Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552 - 02). Per effetto delle sospensioni, la prescrizione del reato maturerà il 26 gennaio 2028. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M0 [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERif,,, IL — 2 SET 2026 -agonzeni