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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04188/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4124-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 07488800967, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1246/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1246/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata respinta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, diretta da ottenere l'inquadramento nel superiore livello H del CCNL Metalmeccanici mentre era stata accolta quella finalizzata ad ottenere le differenze retributive, sul livello I, condannando la [OSCURATO:PERSONA] srl al pagamento delle somma di euro 20.146,37 e la predetta società, in solido alla [OSCURATO:SOCIETA] (per i lavori di appalto svolti dal dipendente in favore di quest'ultima), al pagamento di euro 6.635,82.

2. Avverso la pronuncia di secondo grado, che aveva confermato l'impianto decisorio di quella di prime cure, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] srl affidato ad un unico motivo.

3. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non hanno svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. In prossimità dell'udienza è stata prodotta sentenza di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl del novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve specificarsi che l'intervenuta modifica dell'art. 43

I. fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. n. 27143/2017).

2. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (nella specie art. 115 cpc) di cui all'art. 360 n.3 cpc, per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto non contestate le affermazioni dell'Aissa da parte di essa società sul quantum preteso quando, invece, erano stati formulati autonomi conteggi per la corretta determinazione del dovuto: conteggi che, secondo l'assunto della ricorrente, non erano stati mai contestati.

3. Il motivo non è fondato.

Ric. 2022 n. 04124 sez.

ML - ud. 20-12-2022 -2-

4. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta, conformemente alla decisione di primo grado, alla conclusione della parziale fondatezza delle pretese del lavoratore.

5. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass.n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

6. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

7. Infine, è opportuno sottolineare, per completezza, che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, sotto il profilo processuale, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019).

8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

9. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non essendo stata svolta attività difensiva dagli intimati.

Ric. 2022 n. 04124 sez.

ML - ud. 20-12-2022 -3-

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4124-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 07488800967, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1246/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1246/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata respinta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, diretta da ottenere l'inquadramento nel superiore livello H del CCNL Metalmeccanici mentre era stata accolta quella finalizzata ad ottenere le differenze retributive, sul livello I, condannando la [OSCURATO:PERSONA] srl al pagamento delle somma di euro 20.146,37 e la predetta società, in solido alla [OSCURATO:SOCIETA] (per i lavori di appalto svolti dal dipendente in favore di quest'ultima), al pagamento di euro 6.635,82. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado, che aveva confermato l'impianto decisorio di quella di prime cure, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] srl affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non hanno svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. In prossimità dell'udienza è stata prodotta sentenza di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl del novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve specificarsi che l'intervenuta modifica dell'art. 43 I. fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. n. 27143/2017). 2. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (nella specie art. 115 cpc) di cui all'art. 360 n.3 cpc, per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto non contestate le affermazioni dell'Aissa da parte di essa società sul quantum preteso quando, invece, erano stati formulati autonomi conteggi per la corretta determinazione del dovuto: conteggi che, secondo l'assunto della ricorrente, non erano stati mai contestati. 3. Il motivo non è fondato. Ric. 2022 n. 04124 sez. ML - ud. 20-12-2022 -2- 4. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta, conformemente alla decisione di primo grado, alla conclusione della parziale fondatezza delle pretese del lavoratore. 5. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass.n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 6. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 7. Infine, è opportuno sottolineare, per completezza, che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, sotto il profilo processuale, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019). 8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 9. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non essendo stata svolta attività difensiva dagli intimati. Ric. 2022 n. 04124 sez. ML - ud. 20-12-2022 -3- 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
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