CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello dì Roma il 6 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Roma il 13 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 99, comma 4, cod. pen. condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a tre motivi, con i quali deduce violazione di legge sotto un triplice profilo: a) in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; b) in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che la sostanza stupefacente era destinata ad un uso personale; e) in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di cui al citato art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella fattispecie di lieve entità. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Peraltro, le censure si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto al rigetto dell'impugnazione di merito, rappresentati dalla quantità, qualità e diversità di tipologie di sostanza sequestrata, dal numero di dosi da essa ricavabili e dalle modalità di detenzione della stessa, oltre che dalla non modesta somma di denaro in contanti rinvenuta nella disponibilità dell'imputato nonostante egli fosse privo di occupazione lavorativa e di altra fonte di reddito regolare (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione logica e sufficiente, che comunque va valutata unitamente alla decisione di primo grado, essendosi in presenza di una doppia conforme; infatti, secondo tradizionale insegnamento della Suprema Corte, da cui non vi è ragione di discostarsi, «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile»: Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; in conformità, ex plurimis, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; più di recente, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/202016, Genitore e altro, Rv. 266617. Infine, il secondo motivo si risolve in una doglianza non previamente sottoposta al giudice di appello che, conseguentemente, non era tenuto a fornire motivazione sul punto. Dalla lettura degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc.•pen. in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc.pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d