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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33543/2026

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ovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 17 febbraio 2025, harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interessedi [OSCURATO:PERSONA].La misura cautelare era collegata alla provvisoria contestazione del reato dicui all'art. 378 cod. pen., aggravato dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, peravere il [OSCURATO:PERSONA] – all'epoca assistente della Polizia di Stato – consigliato allapersona offesa di cedere alle pretese estorsive senza sporgere denuncia,agevolando in tal modo gli appartenenti all'articolazione mafiosa di CorsoCalatafimi.L'istante era stato sottoposto a misura custodiale una prima volta il 13 maggio2013 e una seconda volta il 5 febbraio 2014, dopo l'annullamento delprovvedimento liberatorio del Riesame; la condanna di primo grado era statariformata in appello con declaratoria di prescrizione; la Suprema Corte aveva infineannullato senza rinvio perché il fatto non sussiste.I giudici della riparazione hanno ravvisato la colpa grave dell'istante innumerose violazioni deontologiche, causalmente collegate all'adozione e almantenimento della misura.

Hanno valorizzato la qualifica di assistente dellaPolizia di Stato, fonte di doveri rafforzati di lealtà, correttezza e imparzialitàoperanti anche fuori dal servizio, sottolineando come il [OSCURATO:PERSONA], venuto aconoscenza di un grave fatto delittuoso nel corso di una conversazione privata,non solo avesse omesso ogni denuncia, ma avesse intrattenuto con la personaoffesa colloqui improntati al riconoscimento e alla legittimazione delle logichemafiose.L’ordinanza di rigetto ha tratto dalla conversazione ambientale del 1° marzo2010 – nella quale l'istante invitava l'interlocutore “a farsi la strada” – la prova diun comportamento subdolo, volto a implementare la percezione del pericolo nellavittima e a incrementare il sistema di omertà e di assoggettamento alle cosche.E’ stata sottolineata la valenza ostativa dei rapporti coltivati con soggetti diindubbio spessore criminale, nonché della condotta serbata dal [OSCURATO:PERSONA] che,avendo appreso di essere sottoposto a indagine, si era recato presso l'eserciziodella persona offesa per sollecitarne la ritrattazione.Ad avviso della Corte distrettuale, simili circostanze, scorrette, imprudenti eoggettivamente ambigue, si erano poste come fattore condizionante dellaproduzione dell'evento detentivo, a prescindere dall'esito assolutorio irrevocabile.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.Deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e la mancanza dimotivazione, sotto forma di motivazione meramente apparente.Premette di essere stato prosciolto con la formula perché il fatto non sussistee rammenta che la Suprema Corte, in sede di annullamento senza rinvio, haescluso in radice la configurabilità della condotta criminosa ascrittagli sotto unduplice profilo.Quanto all'omessa denuncia, osserva che il paradigma legale dell'art. 361 cod.pen., reato proprio del pubblico ufficiale o, nell'ipotesi aggravata, dell'agente dipolizia giudiziaria, richiede che la notizia di reato sia appresa nell'esercizio o acausa delle funzioni, connotazione funzionale assente nel caso di specie, avendoegli avuto contezza del tentativo estorsivo fuori dall'orario di servizio e nel corsodi un colloquio privato in alcun modo connesso all'esercizio delle funzioni (Sez. 6,n. 29836 del 02/07/2012, Bellavista, Rv. 253181).

Sottolinea che la Corte dilegittimità ha enunciato il principio per cui non è configurabile il delitto di omessadenuncia nei confronti dell'appartenente alla Polizia di Stato che apprenda lanotizia di reato a seguito di una conversazione privata svoltasi al di fuoridell'esercizio delle funzioni.Lamenta, altresì, che la pronuncia di annullamento aveva ravvisato unulteriore errore di diritto nella ritenuta integrazione del favoreggiamento, avendoomesso di considerare il carattere mirato della condotta criminosa.

Invero, l'art.378 cod. pen. sanziona non la mera condotta che ostacoli le indagini, bensì quelladiretta a prestare aiuto a taluno per eludere le investigazioni; pertanto, conspecifico riferimento al caso concreto, a fronte del carattere soggettivamenteneutro dell'invito rivolto all'Albicocco di rivolgersi a un mediatore, la sentenzariformata aveva apoditticamente asserito che il [OSCURATO:PERSONA] intendesse agevolare gliautori dell'estorsione.Osserva che la Suprema Corte, dinanzi all'evidente possibilità di unagiustificazione alternativa della condotta, riconducibile a un mero consiglio dato aun vecchio conoscente, ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato.Sostiene che da simili rilievi discende la natura squisitamente giuridica deglierrori che hanno determinato la privazione della libertà personale.

Si è trattato dierrori di diritto, ossia di errori del giudice nell'interpretazione e applicazione dellenorme, rispetto ai quali nessuna condotta dell'imputato può aver svolto efficaciaeziologica, restando la lettura del precetto compito esclusivo del giudicante.

Nediscende, ad avviso del ricorrente, che il giudice della cautela, ove avessecorrettamente conosciuto e applicato il diritto vigente, non avrebbe potuto limitarela libertà dell'istante, sì che l'unico dato realmente in evidenza è la mancatacorretta applicazione delle norme.Contesta, infine, la motivazione apparente dell'ordinanza, posta in nettocontrasto con il contenuto della sentenza di annullamento.

Rileva chel'affermazione secondo cui egli era a conoscenza degli equilibri criminali delquartiere non trova alcun riscontro nella pronuncia di proscioglimento, la quale,vertendo su reato dichiarato estinto per prescrizione, non conteneva statuizionisull'accertamento di fatti storici.

Censura, del pari, la lettura dell'invito “a farsi lastrada” in chiave di implementazione del pericolo e di sottoposizione alle logichemafiose, in aperto contrasto con il carattere soggettivamente neutro riconosciutodalla Suprema Corte.Aggiunge che l'attività di compravendita di autovetture e i rapporti a essacorrelati non possono aver tratto in errore il giudice, non essendo connessi al fattoche ha determinato la misura, sicchè l'unica genesi dell'errore resta la non correttainterpretazione e applicazione delle norme.Osserva che il giudice della cautela avrebbe dovuto arrestarsi alla verifica deigravi indizi di reato e che, non essendo il reato ipotizzabile alla luce dei criteriindicati dalla Corte di legittimità, non avrebbe potuto adottare una misuraincidente sulla libertà personale.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Va premesso che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiustadetenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere lasussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod.proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto erappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con unaprescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti,valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quodplerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sianotali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso interventodell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta inpericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è datadall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto allariparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quellacondotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente,macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi,regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta,ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzinell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nellamancata revoca di uno già emesso. (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996,Sarnataro, Rv. 203637; Sez. 4, n. 13360 del 28/02/2025, Rv. 287903 - 01).Dalla diversità tra il giudizio penale e quello riparatorio discende l'autonomiadi quest'ultimo, che però va intesa nei suoi precisi confini, per non trasmodare, daun lato, in una indebita subalternità al verdetto penale e, dall’altro, in una diversaricostruzione di quanto in quella sede definitivamente acquisito.Invero, il giudice della riparazione non è chiamato a stabilire se la condottadell'interessato integri gli estremi di un reato, ma soltanto se essa sia stata ilpresupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autoritàprocedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016,dep. 2017, Rv. 268952; Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764).Da siffatta autonomia discende una duplice e speculare conseguenza, chegoverna l'intera vicenda.

Per un verso, è precluso al giudice della riparazionedesumere la colpa grave da circostanze che la sentenza di assoluzione abbiaritenuto insussistenti o sfornite di prova; per altro verso, gli è consentitoapprezzare, sotto una luce affatto diversa, le condotte storicamente accertate che,pur prive di rilievo penale, si siano poste come fattore condizionante dell'erroneaadozione della misura (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 - 01; Sez.4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350).3.

Ciò premesso, il ricorrente assume che la privazione della libertà sia statadeterminata da un duplice errore di diritto del giudice della cautela, censurato dallasentenza di annullamento e non riferibile alla sua condotta perché frutto dellalettura della norma incriminatrice, attività rimessa al solo giudicante.Il motivo sembra evocare un profilo di ingiustizia formale.Invero, laddove la doglianza intenda evocare un profilo di ingiustizia formale,la stessa trova un ostacolo insuperabile nel principio secondo cui, in tema diriparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, onde accertare la ricorrenza diun'ipotesi di ingiustizia formale per insussistenza, ab origine, delle condizioni diapplicabilità della misura cautelare, non deve sostituire la propria valutazione aquella contenuta nella decisione irrevocabile, ma è tenuto a valutare se ladecisione nella quale risulti accertata l'originaria insussistenza delle condizioni diapplicabilità del vincolo sia stata adottata in base agli stessi elementi illo temporenella disponibilità del giudice della cautela, unicamente in ragione di una lorodiversa valutazione (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Rv. 288517 – 01).È difatti sempre necessario l'accertamento con decisione irrevocabiledell'emissione del provvedimento cautelare in assenza delle condizioni legittimanti,cioè l'accertamento che gli elementi fondanti il provvedimento cautelare nonfossero in realtà gravemente indizianti ab origine (Sez. 4, n. 9625 del 06/03/2025,[OSCURATO:PERSONA], in motivazione).Nel caso di specie, gli elementi contrari alla tesi proposta dal ricorrente,tuttavia, sono significativi.Un primo rilievo è di ordine sistematico.

L’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.richiede che l’insussistenza originaria delle condizioni di applicabilità della misurarisulti da una decisione irrevocabile.Non è sufficiente che la sentenza definitiva di merito abbia assolto l’imputatoo abbia escluso il reato.Nella vicenda in esame risulta che vi fu una prima misura, seguita da unprovvedimento liberatorio del Tribunale del Riesame, dall’annullamento di quelprovvedimento e da una nuova applicazione della misura.

Se nel procedimentocautelare sia stata già affermata, con decisione non più suscettibile di riesameinterno a quella fase, la sussistenza dei gravi indizi, tale vincolo decisorio deveessere specificamente considerato, perché può incidere sulla possibilità diqualificare la detenzione come formalmente ingiusta ai sensi dell’art. 314, comma2, cod. proc. pen.Da tale premessa discende che l’ingiustizia formale presuppone l’assenza diun vincolo decisorio già formatosi sull’esistenza dei gravi indizi.

Se quel vincolo viè stato, la domanda non può essere ricondotta automaticamente al comma 2dell’art. 314 cod. proc. pen., ma resta eventualmente nel perimetro del comma 1,cioè dell’ingiustizia sostanziale, con conseguente piena operatività della condottaostativa dolosa o gravemente colposa.Ancora, l’ordinanza impugnata non ha nuovamente verificato se le condottedell’istante integrassero i reati di omessa denuncia o di favoreggiamento, ormaiesclusi dalla sentenza di annullamento, ma ha operato nella diversa prospettiva,propria del giudizio di riparazione, diretta ad accertare se quei medesimicomportamenti, considerati come dati storici e non come fatti penalmenterilevanti, avessero concorso a creare un quadro oggettivo idoneo, al momentodell’adozione della misura, a rappresentare al giudice della cautela una situazionedi possibile coinvolgimento dell’interessato nel fatto per cui si procedeva.Al contrario, essa si è collocata su un piano diverso, avendo valorizzato lefrequentazioni ambigue, il ruolo di appartenente alla Polizia di Stato, i colloqui conla persona offesa, la conoscenza del contesto criminale e la successiva iniziativavolta a sollecitare una ritrattazione.In questa impostazione, il giudice della riparazione non nega quanto ritenutonella sentenza di assoluzione, ma ritiene che la condotta dell’istante abbiacomunque generato una situazione di apparenza idonea a spiegare l’interventocautelare.Pertanto, se la misura è stata determinata anche da un quadro complessivodi relazioni, contatti e comportamenti oggettivamente ambigui, il tema non siesaurisce nella prospettata mancanza originaria dei gravi indizi, ma impone diverificare se quelle condotte abbiano concorso a determinare l’apparenza delcoinvolgimento dell’interessato nel fatto oggetto di indagine.In tale prospettiva, l’errore dell’autorità giudiziaria nella qualificazionegiuridica del fatto non esclude, di per sé, la rilevanza causale del comportamentodell’interessato ai fini della causa ostativa.3.1.

Nel caso in esame, il sindacato deve dunque concentrarsi non sullarivalutazione del fatto-reato escluso dalla sentenza di annullamento, ma sullaverifica della tenuta logica del giudizio con cui l’ordinanza impugnata ha ritenutoche condotte storiche non negate, pur prive di rilievo penale, fossero idonee aconcorrere alla formazione dell’apparenza del quadro cautelare.Al riguardo, la censura non si confronta adeguatamente con la ratio decidendidell’ordinanza impugnata, poiché muove da una lettura del provvedimento che nealtera l’effettiva natura.Deve rilevarsi come l'ordinanza, quale risulta dal suo testo, non abbiaancorato la colpa grave alla configurabilità penale dell'omessa denuncia o delfavoreggiamento, profili definitivamente esclusi dalla pronuncia di legittimitàintervenuta in sede di cognizione (Sez. 6, n. 44423 del 30/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284003).Il giudice della riparazione ha valorizzato, su un piano diverso, la condottastoricamente accertata dell'istante, collocandola nel tessuto di rapporti consoggetti gravati da indagini nel medesimo procedimento e con esponenti di verticedel sodalizio mafioso da cui promanava l'estorsione subita dall'Albicocco.Una simile impostazione non è diretta ad attribuire rilievo penale a condotteche ne sono prive e, per tale ragione, non collide con il giudicato: l'ordinanza nonrimette in discussione l'insussistenza del fatto, ma valuta gli stessi comportamentisotto il diverso profilo della loro idoneità ad avere concorso a generare, seppur inpresenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della loroconfigurabilità come illecito penale.La condotta valorizzata ai fini ostativi non coincide, dunque, con la fattispeciepenale esclusa dalla sentenza di annullamento, ma con comportamenti storiciautonomamente apprezzabili nell’ottica del giudizio di riparazione.In tal modo, il suddetto giudizio non si pone in contrasto con il giudicatoassolutorio, senza trasformarsi in una surrettizia rivalutazione della responsabilitàpenale.Soccorre, al riguardo, il consolidato insegnamento secondo cui, in tema diriparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpagrave la condotta di chi, nei reati associativi o a finalità agevolativadell'associazione mafiosa, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicatividi una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenentiall'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il direttocoinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025,Maniscalco, Rv. 287302; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996).La frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti, ove nongiustificata da necessità o da rapporti di parentela e accompagnata dallaconsapevolezza della loro caratura criminale, si presta obiettivamente a essereletta come indizio di complicità e può dare luogo al comportamento gravementecolposo ostativo all'indennizzo (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro,Rv. 282565; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610).L'ordinanza impugnata ha assunto simili coordinate quale paradigma del propriogiudizio, facendone applicazione non censurabile sul piano della manifestaillogicità.Secondo la ricostruzione del provvedimento, i rapporti con Longo, Armanno,Lareddola, Argento e [OSCURATO:PERSONA]Amico, dei quali il [OSCURATO:PERSONA] conosceva l’indubbiospessore criminale, risultano, documentati da intercettazioni ambientali etelefoniche acquisite nell'ambito del procedimento di provenienza, e la loromaterialità storica non è stata negata dalla sentenza di annullamento.Ne consegue che il giudice della riparazione ha apprezzato l'attitudine aingenerare l'apparenza di una prossimità all'organizzazione lungo un percorsovalutativo autonomo, riservato alla sua cognizione e qui sindacabile nei soli limitidel vizio motivazionale.

Sotto tale angolo visuale la doglianza non evidenzia unafrattura logica del ragionamento, ma ne sollecita una rilettura alternativa, estraneaal perimetro del giudizio di legittimità.3.2.

Il ricorrente lamenta inoltre che l'ordinanza abbia valorizzato la qualità diassistente della Polizia di Stato per fondare un rimprovero deontologico incontrasto con il proscioglimento.La censura non ha pregio.In tema di ingiusta detenzione, per la valutazione della colpa grave ostativaal riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, ilgiudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici,quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idoneaa evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4, n.26925 del 15/05/2019, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep.2017, Rv. 269034 - 01).Il provvedimento impugnato ha utilizzato il profilo deontologico qualeelemento che, saldandosi alle frequentazioni ambigue, concorre a comporre unquadro unitario di apparente contiguità.Letta in questi termini, la motivazione non incorre nel vizio denunciato, poichénon desume dalla qualità di appartenente alla polizia la configurabilità di un obbligodi denuncia penalmente sanzionato, già esclusa dalla sentenza di annullamento,ma ne ricava soltanto la maggiore pregnanza, sul piano dell'apparenza, di uncontegno proveniente da chi è istituzionalmente preposto alla tutela della legalità.Si è già rilevato come la valutazione della condotta ostativa imponga unapprezzamento complessivo, esteso all'intero contegno processuale edextraprocessuale e non circoscritto al fatto oggetto di imputazione.Nella medesima prospettiva, plurime circostanze possono integrare nel loroinsieme la colpa grave allorché concorrano a generare l'apparenza di reità che hacondizionato la misura.Ne discende che l'ordinanza, intessendo il profilo deontologico e quello dellefrequentazioni in un'unica trama motivazionale, ha fatto corretta applicazione deiprincipi richiamati, senza incorrere nel vizio di contraddittorietà con il giudicatoassolutorio.3.3.

Resta da esaminare il versante del nesso eziologico, sul quale si appuntala censura di motivazione apparente.Deve premettersi che il vizio di motivazione è deducibile nelle forme dellamancanza o della manifesta illogicità, dovendo il sindacato di legittimità arrestarsia rilievi di macroscopica evidenza, senza che sia consentito opporre allavalutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione, ancorché altrettantoplausibile (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).L'ordinanza ha dato conto degli indicatori fattuali della condotta gravementeimprudente dell'istante al momento dell'applicazione della misura, evidenziandocome il contegno serbato, inserito nel contesto delle relazioni con soggetti delsodalizio mafioso, abbia, nella prospettazione del giudice della riparazione,contribuito a determinare l'errore della cautela.Il ricorrente obietta che quei rapporti con esponenti della criminalità nonavevano alcun collegamento con la vicenda estorsiva su cui si fondava la custodia,e che perciò non potevano avervi dato causa.L'obiezione, però, confonde due piani distinti: un conto è stabilire se quegliindizi fossero sufficienti a giustificare la misura sul piano cautelare, valutazionepropria del giudice della cautela; altro conto è verificare, una volta intervenuto ilproscioglimento, se la condotta dell'istante sia stata gravemente colposa e abbiaconcorso a causare la detenzione, valutazione propria del giudice della riparazione.In questa chiave, la motivazione non è né apparente né manifestamenteillogica.L'ordinanza non si è limitata a evocare in modo generico le frequentazionidell'istante, ma le ha poste in relazione con il ruolo istituzionale rivestito, con leviolazioni deontologiche ravvisate e con il significato attribuito all'invito rivolto allapersona offesa “a farsi la strada”, letto non come autonoma prova del reato ormaiescluso, ma come indice del riconoscimento della forza intimidatrice del contestomafioso e della sollecitazione ad adeguarvisi.

Il collegamento tra tali dati rendepercepibile l'itinerario argomentativo seguito dal giudice della riparazione econsente di comprendere perché il comportamento dell'istante sia stato ritenutocausalmente concorrente nella formazione dell'apparenza cautelare.4.

Il percorso argomentativo della decisione impugnata si sottrae, diconseguenza, alla censura di apparenza, risultando sorretto da un itinerario logicocompiuto e ancorato a circostanze concrete e individuate, lontano da ogniconnotazione meramente congetturale.

Sulla base di tali considerazioni, lamotivazione dell'ordinanza resiste ai rilievi formulati.Le censure, pertanto, non attingono effettive carenze logiche o giuridiche dellamotivazione, ma sollecitano una diversa lettura del materiale valutativo giàapprezzato dal giudice della riparazione.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 17 febbraio 2025, harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interessedi [OSCURATO:PERSONA].La misura cautelare era collegata alla provvisoria contestazione del reato dicui all'art. 378 cod. pen., aggravato dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, peravere il [OSCURATO:PERSONA] – all'epoca assistente della Polizia di Stato – consigliato allapersona offesa di cedere alle pretese estorsive senza sporgere denuncia,agevolando in tal modo gli appartenenti all'articolazione mafiosa di CorsoCalatafimi.L'istante era stato sottoposto a misura custodiale una prima volta il 13 maggio2013 e una seconda volta il 5 febbraio 2014, dopo l'annullamento delprovvedimento liberatorio del Riesame; la condanna di primo grado era statariformata in appello con declaratoria di prescrizione; la Suprema Corte aveva infineannullato senza rinvio perché il fatto non sussiste.I giudici della riparazione hanno ravvisato la colpa grave dell'istante innumerose violazioni deontologiche, causalmente collegate all'adozione e almantenimento della misura. Hanno valorizzato la qualifica di assistente dellaPolizia di Stato, fonte di doveri rafforzati di lealtà, correttezza e imparzialitàoperanti anche fuori dal servizio, sottolineando come il [OSCURATO:PERSONA], venuto aconoscenza di un grave fatto delittuoso nel corso di una conversazione privata,non solo avesse omesso ogni denuncia, ma avesse intrattenuto con la personaoffesa colloqui improntati al riconoscimento e alla legittimazione delle logichemafiose.L’ordinanza di rigetto ha tratto dalla conversazione ambientale del 1° marzo2010 – nella quale l'istante invitava l'interlocutore “a farsi la strada” – la prova diun comportamento subdolo, volto a implementare la percezione del pericolo nellavittima e a incrementare il sistema di omertà e di assoggettamento alle cosche.E’ stata sottolineata la valenza ostativa dei rapporti coltivati con soggetti diindubbio spessore criminale, nonché della condotta serbata dal [OSCURATO:PERSONA] che,avendo appreso di essere sottoposto a indagine, si era recato presso l'eserciziodella persona offesa per sollecitarne la ritrattazione.Ad avviso della Corte distrettuale, simili circostanze, scorrette, imprudenti eoggettivamente ambigue, si erano poste come fattore condizionante dellaproduzione dell'evento detentivo, a prescindere dall'esito assolutorio irrevocabile.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.Deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e la mancanza dimotivazione, sotto forma di motivazione meramente apparente.Premette di essere stato prosciolto con la formula perché il fatto non sussistee rammenta che la Suprema Corte, in sede di annullamento senza rinvio, haescluso in radice la configurabilità della condotta criminosa ascrittagli sotto unduplice profilo.Quanto all'omessa denuncia, osserva che il paradigma legale dell'art. 361 cod.pen., reato proprio del pubblico ufficiale o, nell'ipotesi aggravata, dell'agente dipolizia giudiziaria, richiede che la notizia di reato sia appresa nell'esercizio o acausa delle funzioni, connotazione funzionale assente nel caso di specie, avendoegli avuto contezza del tentativo estorsivo fuori dall'orario di servizio e nel corsodi un colloquio privato in alcun modo connesso all'esercizio delle funzioni (Sez. 6,n. 29836 del 02/07/2012, Bellavista, Rv. 253181). Sottolinea che la Corte dilegittimità ha enunciato il principio per cui non è configurabile il delitto di omessadenuncia nei confronti dell'appartenente alla Polizia di Stato che apprenda lanotizia di reato a seguito di una conversazione privata svoltasi al di fuoridell'esercizio delle funzioni.Lamenta, altresì, che la pronuncia di annullamento aveva ravvisato unulteriore errore di diritto nella ritenuta integrazione del favoreggiamento, avendoomesso di considerare il carattere mirato della condotta criminosa. Invero, l'art.378 cod. pen. sanziona non la mera condotta che ostacoli le indagini, bensì quelladiretta a prestare aiuto a taluno per eludere le investigazioni; pertanto, conspecifico riferimento al caso concreto, a fronte del carattere soggettivamenteneutro dell'invito rivolto all'Albicocco di rivolgersi a un mediatore, la sentenzariformata aveva apoditticamente asserito che il [OSCURATO:PERSONA] intendesse agevolare gliautori dell'estorsione.Osserva che la Suprema Corte, dinanzi all'evidente possibilità di unagiustificazione alternativa della condotta, riconducibile a un mero consiglio dato aun vecchio conoscente, ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato.Sostiene che da simili rilievi discende la natura squisitamente giuridica deglierrori che hanno determinato la privazione della libertà personale. Si è trattato dierrori di diritto, ossia di errori del giudice nell'interpretazione e applicazione dellenorme, rispetto ai quali nessuna condotta dell'imputato può aver svolto efficaciaeziologica, restando la lettura del precetto compito esclusivo del giudicante. Nediscende, ad avviso del ricorrente, che il giudice della cautela, ove avessecorrettamente conosciuto e applicato il diritto vigente, non avrebbe potuto limitarela libertà dell'istante, sì che l'unico dato realmente in evidenza è la mancatacorretta applicazione delle norme.Contesta, infine, la motivazione apparente dell'ordinanza, posta in nettocontrasto con il contenuto della sentenza di annullamento. Rileva chel'affermazione secondo cui egli era a conoscenza degli equilibri criminali delquartiere non trova alcun riscontro nella pronuncia di proscioglimento, la quale,vertendo su reato dichiarato estinto per prescrizione, non conteneva statuizionisull'accertamento di fatti storici. Censura, del pari, la lettura dell'invito “a farsi lastrada” in chiave di implementazione del pericolo e di sottoposizione alle logichemafiose, in aperto contrasto con il carattere soggettivamente neutro riconosciutodalla Suprema Corte.Aggiunge che l'attività di compravendita di autovetture e i rapporti a essacorrelati non possono aver tratto in errore il giudice, non essendo connessi al fattoche ha determinato la misura, sicchè l'unica genesi dell'errore resta la non correttainterpretazione e applicazione delle norme.Osserva che il giudice della cautela avrebbe dovuto arrestarsi alla verifica deigravi indizi di reato e che, non essendo il reato ipotizzabile alla luce dei criteriindicati dalla Corte di legittimità, non avrebbe potuto adottare una misuraincidente sulla libertà personale.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va premesso che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiustadetenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere lasussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod.proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto erappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con unaprescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti,valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quodplerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sianotali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso interventodell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta inpericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è datadall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto allariparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quellacondotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente,macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi,regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta,ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzinell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nellamancata revoca di uno già emesso. (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996,Sarnataro, Rv. 203637; Sez. 4, n. 13360 del 28/02/2025, Rv. 287903 - 01).Dalla diversità tra il giudizio penale e quello riparatorio discende l'autonomiadi quest'ultimo, che però va intesa nei suoi precisi confini, per non trasmodare, daun lato, in una indebita subalternità al verdetto penale e, dall’altro, in una diversaricostruzione di quanto in quella sede definitivamente acquisito.Invero, il giudice della riparazione non è chiamato a stabilire se la condottadell'interessato integri gli estremi di un reato, ma soltanto se essa sia stata ilpresupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autoritàprocedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016,dep. 2017, Rv. 268952; Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764).Da siffatta autonomia discende una duplice e speculare conseguenza, chegoverna l'intera vicenda. Per un verso, è precluso al giudice della riparazionedesumere la colpa grave da circostanze che la sentenza di assoluzione abbiaritenuto insussistenti o sfornite di prova; per altro verso, gli è consentitoapprezzare, sotto una luce affatto diversa, le condotte storicamente accertate che,pur prive di rilievo penale, si siano poste come fattore condizionante dell'erroneaadozione della misura (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 - 01; Sez.4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350).3. Ciò premesso, il ricorrente assume che la privazione della libertà sia statadeterminata da un duplice errore di diritto del giudice della cautela, censurato dallasentenza di annullamento e non riferibile alla sua condotta perché frutto dellalettura della norma incriminatrice, attività rimessa al solo giudicante.Il motivo sembra evocare un profilo di ingiustizia formale.Invero, laddove la doglianza intenda evocare un profilo di ingiustizia formale,la stessa trova un ostacolo insuperabile nel principio secondo cui, in tema diriparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, onde accertare la ricorrenza diun'ipotesi di ingiustizia formale per insussistenza, ab origine, delle condizioni diapplicabilità della misura cautelare, non deve sostituire la propria valutazione aquella contenuta nella decisione irrevocabile, ma è tenuto a valutare se ladecisione nella quale risulti accertata l'originaria insussistenza delle condizioni diapplicabilità del vincolo sia stata adottata in base agli stessi elementi illo temporenella disponibilità del giudice della cautela, unicamente in ragione di una lorodiversa valutazione (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Rv. 288517 – 01).È difatti sempre necessario l'accertamento con decisione irrevocabiledell'emissione del provvedimento cautelare in assenza delle condizioni legittimanti,cioè l'accertamento che gli elementi fondanti il provvedimento cautelare nonfossero in realtà gravemente indizianti ab origine (Sez. 4, n. 9625 del 06/03/2025,[OSCURATO:PERSONA], in motivazione).Nel caso di specie, gli elementi contrari alla tesi proposta dal ricorrente,tuttavia, sono significativi.Un primo rilievo è di ordine sistematico. L’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.richiede che l’insussistenza originaria delle condizioni di applicabilità della misurarisulti da una decisione irrevocabile.Non è sufficiente che la sentenza definitiva di merito abbia assolto l’imputatoo abbia escluso il reato.Nella vicenda in esame risulta che vi fu una prima misura, seguita da unprovvedimento liberatorio del Tribunale del Riesame, dall’annullamento di quelprovvedimento e da una nuova applicazione della misura. Se nel procedimentocautelare sia stata già affermata, con decisione non più suscettibile di riesameinterno a quella fase, la sussistenza dei gravi indizi, tale vincolo decisorio deveessere specificamente considerato, perché può incidere sulla possibilità diqualificare la detenzione come formalmente ingiusta ai sensi dell’art. 314, comma2, cod. proc. pen.Da tale premessa discende che l’ingiustizia formale presuppone l’assenza diun vincolo decisorio già formatosi sull’esistenza dei gravi indizi. Se quel vincolo viè stato, la domanda non può essere ricondotta automaticamente al comma 2dell’art. 314 cod. proc. pen., ma resta eventualmente nel perimetro del comma 1,cioè dell’ingiustizia sostanziale, con conseguente piena operatività della condottaostativa dolosa o gravemente colposa.Ancora, l’ordinanza impugnata non ha nuovamente verificato se le condottedell’istante integrassero i reati di omessa denuncia o di favoreggiamento, ormaiesclusi dalla sentenza di annullamento, ma ha operato nella diversa prospettiva,propria del giudizio di riparazione, diretta ad accertare se quei medesimicomportamenti, considerati come dati storici e non come fatti penalmenterilevanti, avessero concorso a creare un quadro oggettivo idoneo, al momentodell’adozione della misura, a rappresentare al giudice della cautela una situazionedi possibile coinvolgimento dell’interessato nel fatto per cui si procedeva.Al contrario, essa si è collocata su un piano diverso, avendo valorizzato lefrequentazioni ambigue, il ruolo di appartenente alla Polizia di Stato, i colloqui conla persona offesa, la conoscenza del contesto criminale e la successiva iniziativavolta a sollecitare una ritrattazione.In questa impostazione, il giudice della riparazione non nega quanto ritenutonella sentenza di assoluzione, ma ritiene che la condotta dell’istante abbiacomunque generato una situazione di apparenza idonea a spiegare l’interventocautelare.Pertanto, se la misura è stata determinata anche da un quadro complessivodi relazioni, contatti e comportamenti oggettivamente ambigui, il tema non siesaurisce nella prospettata mancanza originaria dei gravi indizi, ma impone diverificare se quelle condotte abbiano concorso a determinare l’apparenza delcoinvolgimento dell’interessato nel fatto oggetto di indagine.In tale prospettiva, l’errore dell’autorità giudiziaria nella qualificazionegiuridica del fatto non esclude, di per sé, la rilevanza causale del comportamentodell’interessato ai fini della causa ostativa.3.1. Nel caso in esame, il sindacato deve dunque concentrarsi non sullarivalutazione del fatto-reato escluso dalla sentenza di annullamento, ma sullaverifica della tenuta logica del giudizio con cui l’ordinanza impugnata ha ritenutoche condotte storiche non negate, pur prive di rilievo penale, fossero idonee aconcorrere alla formazione dell’apparenza del quadro cautelare.Al riguardo, la censura non si confronta adeguatamente con la ratio decidendidell’ordinanza impugnata, poiché muove da una lettura del provvedimento che nealtera l’effettiva natura.Deve rilevarsi come l'ordinanza, quale risulta dal suo testo, non abbiaancorato la colpa grave alla configurabilità penale dell'omessa denuncia o delfavoreggiamento, profili definitivamente esclusi dalla pronuncia di legittimitàintervenuta in sede di cognizione (Sez. 6, n. 44423 del 30/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284003).Il giudice della riparazione ha valorizzato, su un piano diverso, la condottastoricamente accertata dell'istante, collocandola nel tessuto di rapporti consoggetti gravati da indagini nel medesimo procedimento e con esponenti di verticedel sodalizio mafioso da cui promanava l'estorsione subita dall'Albicocco.Una simile impostazione non è diretta ad attribuire rilievo penale a condotteche ne sono prive e, per tale ragione, non collide con il giudicato: l'ordinanza nonrimette in discussione l'insussistenza del fatto, ma valuta gli stessi comportamentisotto il diverso profilo della loro idoneità ad avere concorso a generare, seppur inpresenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della loroconfigurabilità come illecito penale.La condotta valorizzata ai fini ostativi non coincide, dunque, con la fattispeciepenale esclusa dalla sentenza di annullamento, ma con comportamenti storiciautonomamente apprezzabili nell’ottica del giudizio di riparazione.In tal modo, il suddetto giudizio non si pone in contrasto con il giudicatoassolutorio, senza trasformarsi in una surrettizia rivalutazione della responsabilitàpenale.Soccorre, al riguardo, il consolidato insegnamento secondo cui, in tema diriparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpagrave la condotta di chi, nei reati associativi o a finalità agevolativadell'associazione mafiosa, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicatividi una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenentiall'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il direttocoinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025,Maniscalco, Rv. 287302; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996).La frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti, ove nongiustificata da necessità o da rapporti di parentela e accompagnata dallaconsapevolezza della loro caratura criminale, si presta obiettivamente a essereletta come indizio di complicità e può dare luogo al comportamento gravementecolposo ostativo all'indennizzo (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro,Rv. 282565; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610).L'ordinanza impugnata ha assunto simili coordinate quale paradigma del propriogiudizio, facendone applicazione non censurabile sul piano della manifestaillogicità.Secondo la ricostruzione del provvedimento, i rapporti con Longo, Armanno,Lareddola, Argento e [OSCURATO:PERSONA]Amico, dei quali il [OSCURATO:PERSONA] conosceva l’indubbiospessore criminale, risultano, documentati da intercettazioni ambientali etelefoniche acquisite nell'ambito del procedimento di provenienza, e la loromaterialità storica non è stata negata dalla sentenza di annullamento.Ne consegue che il giudice della riparazione ha apprezzato l'attitudine aingenerare l'apparenza di una prossimità all'organizzazione lungo un percorsovalutativo autonomo, riservato alla sua cognizione e qui sindacabile nei soli limitidel vizio motivazionale. Sotto tale angolo visuale la doglianza non evidenzia unafrattura logica del ragionamento, ma ne sollecita una rilettura alternativa, estraneaal perimetro del giudizio di legittimità.3.2. Il ricorrente lamenta inoltre che l'ordinanza abbia valorizzato la qualità diassistente della Polizia di Stato per fondare un rimprovero deontologico incontrasto con il proscioglimento.La censura non ha pregio.In tema di ingiusta detenzione, per la valutazione della colpa grave ostativaal riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, ilgiudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici,quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idoneaa evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4, n.26925 del 15/05/2019, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep.2017, Rv. 269034 - 01).Il provvedimento impugnato ha utilizzato il profilo deontologico qualeelemento che, saldandosi alle frequentazioni ambigue, concorre a comporre unquadro unitario di apparente contiguità.Letta in questi termini, la motivazione non incorre nel vizio denunciato, poichénon desume dalla qualità di appartenente alla polizia la configurabilità di un obbligodi denuncia penalmente sanzionato, già esclusa dalla sentenza di annullamento,ma ne ricava soltanto la maggiore pregnanza, sul piano dell'apparenza, di uncontegno proveniente da chi è istituzionalmente preposto alla tutela della legalità.Si è già rilevato come la valutazione della condotta ostativa imponga unapprezzamento complessivo, esteso all'intero contegno processuale edextraprocessuale e non circoscritto al fatto oggetto di imputazione.Nella medesima prospettiva, plurime circostanze possono integrare nel loroinsieme la colpa grave allorché concorrano a generare l'apparenza di reità che hacondizionato la misura.Ne discende che l'ordinanza, intessendo il profilo deontologico e quello dellefrequentazioni in un'unica trama motivazionale, ha fatto corretta applicazione deiprincipi richiamati, senza incorrere nel vizio di contraddittorietà con il giudicatoassolutorio.3.3. Resta da esaminare il versante del nesso eziologico, sul quale si appuntala censura di motivazione apparente.Deve premettersi che il vizio di motivazione è deducibile nelle forme dellamancanza o della manifesta illogicità, dovendo il sindacato di legittimità arrestarsia rilievi di macroscopica evidenza, senza che sia consentito opporre allavalutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione, ancorché altrettantoplausibile (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).L'ordinanza ha dato conto degli indicatori fattuali della condotta gravementeimprudente dell'istante al momento dell'applicazione della misura, evidenziandocome il contegno serbato, inserito nel contesto delle relazioni con soggetti delsodalizio mafioso, abbia, nella prospettazione del giudice della riparazione,contribuito a determinare l'errore della cautela.Il ricorrente obietta che quei rapporti con esponenti della criminalità nonavevano alcun collegamento con la vicenda estorsiva su cui si fondava la custodia,e che perciò non potevano avervi dato causa.L'obiezione, però, confonde due piani distinti: un conto è stabilire se quegliindizi fossero sufficienti a giustificare la misura sul piano cautelare, valutazionepropria del giudice della cautela; altro conto è verificare, una volta intervenuto ilproscioglimento, se la condotta dell'istante sia stata gravemente colposa e abbiaconcorso a causare la detenzione, valutazione propria del giudice della riparazione.In questa chiave, la motivazione non è né apparente né manifestamenteillogica.L'ordinanza non si è limitata a evocare in modo generico le frequentazionidell'istante, ma le ha poste in relazione con il ruolo istituzionale rivestito, con leviolazioni deontologiche ravvisate e con il significato attribuito all'invito rivolto allapersona offesa “a farsi la strada”, letto non come autonoma prova del reato ormaiescluso, ma come indice del riconoscimento della forza intimidatrice del contestomafioso e della sollecitazione ad adeguarvisi. Il collegamento tra tali dati rendepercepibile l'itinerario argomentativo seguito dal giudice della riparazione econsente di comprendere perché il comportamento dell'istante sia stato ritenutocausalmente concorrente nella formazione dell'apparenza cautelare.4. Il percorso argomentativo della decisione impugnata si sottrae, diconseguenza, alla censura di apparenza, risultando sorretto da un itinerario logicocompiuto e ancorato a circostanze concrete e individuate, lontano da ogniconnotazione meramente congetturale. Sulla base di tali considerazioni, lamotivazione dell'ordinanza resiste ai rilievi formulati.Le censure, pertanto, non attingono effettive carenze logiche o giuridiche dellamotivazione, ma sollecitano una diversa lettura del materiale valutativo giàapprezzato dal giudice della riparazione.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente