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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10715/2026

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PUBBLICA ITALIANA - [OSCURATO:PERSONA] DEI2026 MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,1071 rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 6006/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 16/09/2021 R.G.N. 1842/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7820/2022Numero di raccolta generale 10715/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello dDia taR poubmbliaca zione 22/04/2026rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma del 29/9/2020.2.

Cesarini, già dipendente di ente locale, presso il quale avevamaturato una anzianità di servizio di 25 anni, 11 mesi e 6 giorni, dal1/1/2000 era divenuto dipendente del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca (MIUR) come assistente amministrativo.A seguito del passaggio, il Ministero gli aveva attribuito la prima fasciastipendiale (anni da 0 a 2) ed un assegno ad personam atto a parificarel’ultimo stipendio percepito presso l’Amministrazione di provenienza.Egli aveva rivendicato, presso il Tribunale di Castrovillari, il diritto alriconoscimento della fascia stipendiale quinta, corrispondenteall’anzianità di servizio maturata presso l’Ente di provenienza, oltre adassegno ad personam a conguaglio, con le conseguenti differenzeretributive.

Accolta la domanda dal Tribunale nel 2003, l’intervento,operato sull’art. 8 della legge n.124/99, di interpretazione autentica daparte dell’art.1, comma 218, della legge n 266/2005, nel senso che alpersonale trasferito spettasse solo la conservazione del maturatoeconomico, e non anche il corrispondente dell’anzianità di serviziomaturata, aveva determinato la Corte di Appello di Catanzaro, nel2008, alla relativa riforma, con conseguente rigetto delle domande dalui proposte.La sentenza della Corte di Appello di Catanzaro era stata cassata conrinvio da Cass. n. 19787/2012, che aveva evidenziato la necessità diverificare la conformità del complesso normativo coi princìpieurounitari.

La Corte di Appello di Salerno, in sede di rinvio, consentenza del 2014, aveva nuovamente respinto la domanda,sull’assunto che questa non era stata originariamente proposta sulpresupposto di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto delNumero registro generale 7820/2022trasferimento, e che le deduzioni inerenti alle differenze retrNibumuetriov seez ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026successivamente maturate erano inammissibilmente nuove.Data pubblicazione 22/04/2026Cesarini aveva quindi agìto in giudizio nei confronti della RepubblicaItaliana quale rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministricon azione di responsabilità ai fini del risarcimento del danno ponendoa fondamento della domanda il fatto che sia la Corte Europea dei Dirittidell’Uomo (Corte Edu 7 giugno 2011, Agrati) che la Corte di GiustiziaUE (sentenza della Grande Sezione del 6 settembre 2011, Scattolon)avevano giudicato la disposizione di interpretazione autentica incontrasto con i principi eurounitari in materia di giusto processo e ditutela della proprietà.3.

A fondamento del gravame proposto avverso l’ordinanza di rigettoresa dal Tribunale, il Cesarini aveva in primo luogo lamentato il fattoche questo avesse attribuito portata preclusiva dell’accoglimento dellapretesa alla circostanza che il passaggio in giudicato della sentenzadella Corte di Appello di Salerno avesse «reso intangibile la statuizionesull’insussistenza del lamentato peggioramento retributivo».

Cosìgiudicando, il Tribunale aveva confuso le due azioni, diverse peroggetto, causa petendi e soggetti, tanto più che comunque nella causadi lavoro era stata chiesta anche la condanna ad un facere inerente alriconoscimento della maggiore anzianità di servizio.In secondo luogo, aveva lamentato il fatto che il Tribunale avesseerrato nel giudicare non offerta la prova del peggioramento economicosubìto a causa dell’illegittima condotta dello Stato.In terzo luogo, si era doluto del fatto che il Tribunale non avessedisposto la conversione del rito, chiedendo, ai sensi dell’art. 702 quaterc.p.c., di poter produrre documenti atti a dimostrare il dedotto dannoeconomico, e l’espletamento di una CTU.4.

La Corte di Appello di Roma, dopo aver affermato che «Primo motivodi appello è infondato e va respinto», riconosceva che il Tribunale avevaerrato nel giudicare la pretesa preclusa dal giudicato caduto sullasentenza della Corte di Appello di Salerno, stante la diversità di soggettiNumero registro generale 7820/2022(dal lato passivo) oggetto e causa petendi della nuova azione.

NQumueirno sdeiz ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026affermava che «La decisione è tuttavia sorretta da un’ulteriore ratioData pubblicazione 22/04/2026decidendi che non è scalfita dal secondo motivo di appello, invecefondato».

Il Tribunale aveva invero respinto la domanda anche permancata prova del danno subìto, fatto pari al «lamentato decrementodella posizione retributiva»; ed in effetti l’attore si era limitato adepositare alcuni atti processuali di parte e le sentenze intervenutesulla questione lavoristica, senza documentare le retribuzioni percepiteprima e dopo il passaggio, sì da consentire il necessario confronto.

Solonel ricorso in appello l’attore aveva articolato dei conteggi specificirelativi all’anno 2000, deduzione inammissibile per novità ai sensidell’art. 345 c.p.c., senza peraltro depositare i relativi cedolinistipendiali.

Né valeva a provare il danno la sentenza del Tribunale diCastrovillari, posto che questa era stata riformata in appello e lasuccessiva cassazione della sentenza della Corte di Appello diCatanzaro non ne comportava la reviviscenza.Giudicava infine la richiesta di autorizzazione alla produzione in appelloinammissibile secondo l’art. 702 quater c.p.c., perché mirante adimostrare la fondatezza di allegazioni in fatto inammissibili per novità,e perché l’appellante non aveva nemmeno concretamente offerto laproduzione di documenti specifici, limitandosi a chiedere di essereautorizzato «al deposito della documentazione concernente iltrattamento economico prima e dopo il disposto trasferimento all’entelocale al MIUR».

L’indicazione di documenti specifici eraparticolarmente necessaria al fine di valutare la «concludenza» dellaCTU contabile richiesta, alla luce del fatto che, come documentato dallostesso appellante, in altro analogo giudizio il Tribunale di Roma l’avevaesperita, e per 27 dei 51 attori di quel giudizio non erano risultatedifferenze.5.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso FilomenaCuccaro, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 31 marzo 2021,con atto notificato il 16/3/2022, ed affidato a sei motivi.Numero registro generale 7820/20226.

La Repubblica Italiana, e per essa la Presidenza del ConsigNluiome rdo seeiz ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026Ministri, ha presentato, con atto notificato il 26/4/2022, controricorsoData pubblicazione 22/04/2026e contestuale ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi,avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.7.

La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso principale denuncia, in relazione al n.5 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., contrasto irriducibile tra dispositivo emotivazione, e conseguente violazione del cd.

“minimo costituzionale”,dati dal fatto che la Corte di Appello, nel giudicare sul primo motivo digravame, col quale Cesarini aveva censurato l’affermazione di primecure riguardo al carattere preclusivo del giudicato caduto sulla sentenzadella Corte di Appello di Salerno, dopo averlo detto infondato, ha poiaffermato che il Tribunale aveva errato nel ritenere tale preclusionesussistente.2.

Il motivo è inammissibile.3.

La motivazione sul punto del motivo di appello è del tuttoinequivocabilmente chiara nel senso che la Corte di Appello ha giudicatoche il Tribunale avesse errato nel ritenere che l’azione fosse preclusadal giudicato caduto sulla sentenza della Corte di Appello di Salerno,ma che ciò non comportasse la necessità di riforma dell’ordinanzaimpugnata essendo essa retta da altra autonoma e fondata ratiodecidendi.

Alla luce di tale evidenza la dichiarazione di esordio intermini di infondatezza del motivo ha il chiaro ed inequivocabilesignificato che il motivo, in sé fondato, non era concludente; giudizioche trova coerente conseguenza nel dispositivo.

Ne discende che lacensura risulta non confrontarsi con la reale ratio decidendi dellasentenza, ciò che la risolve in un non-motivo, in violazione dell’art. 366,n.4, c.p.c. (Cass. nn. 17330/2015, 1341/2024, 9059/2025).Numero registro generale 7820/20224.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo cNoummermo saez ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 115 eData pubblicazione 22/04/2026116 c.p.c., e 1223, 1226 e 2043 c.c.Anche qui, si censura il fatto che la Corte di Appello, in modocontraddittorio, pur affermando fondato il secondo motivo di appello,col quale si era censurato il giudizio negativo reso dal Tribunaleriguardo alla prova del danno, ha poi ritenuto che correttamente ilgiudice di prime cure avesse giudicato non offerta la prova richiesta, edinammissibili i mezzi coi quali l’attore aveva chiesto di offrirla.Si censura quindi la (stavolta contraddittoriamente riscontrata)reiezione del motivo di appello, sull’assunto che tale giudizio sia statobasato sull’omessa valutazione di dati fattuali emergenti dagli scrittidifensivi e da documentazione acquisita al processo.Al riguardo, si censura il fatto che la Corte di merito non abbia ritenutoprobante riguardo all’esistenza ed all’ammontare del danno la sentenzadel Tribunale di Castrovillari, assumendone il passaggio in giudicato, ocomunque l’effetto riflesso nei confronti della PCM, sul rilievo chel’appello verteva sull’inesistenza del diritto in astratto, e non sullaesistenza delle differenze conseguenziali, e la stessa Corte di rinvioaveva alfine rigettato la domanda perché proposta in astratto sul dirittoalla computabilità dell’anzianità pregressa senza dedurrepeggioramento già in atto, e quindi senza esaminare nel merito ladomanda economica.Ancora, si lamenta che la sentenza del Tribunale di Castrovillari non siastata valutata come prova atipica.5.

Anche tale motivo è inammissibile.6.

Sotto il primo profilo, la motivazione della sentenza di appello è deltutto inequivocabilmente chiara nel condividere con il giudice di primecure il giudizio secondo il quale non era stata offerta la prova del danno,il che addita ad evidente errore espressivo l’affermazione di fondatezzadel secondo motivo di appello, tanto più in quanto manifestamentecontraddittoria nel contesto della frase («La decisione è tuttaviaNumero registro generale 7820/2022sorretta da un’ulteriore ratio decidendi che non è scalfita dal seNcumoenrod soez ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026motivo di appello, invece fondato»).Data pubblicazione 22/04/20267.

Sotto il secondo profilo, l’inammissibilità discende dal principiosecondo il quale il vizio di violazione di legge consiste nella deduzionedi un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica,pertanto, un mero problema interpretativo di quest'ultima, mentreladdove, come nella specie, l'allegazione di un'erronea applicazionedella legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione dellafattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa la censura inerisce alla tipica valutazione del giudicedi merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l'aspettodel vizio di motivazione (ex pluris, Cass. nn. 16698/2010, 24054/2017,25182/2024).Analogamente, in sede di legittimità, la censura di violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. è consentita solo per denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàconsentita dall'art. 116 c.p.c.. (ex pluris, Cass. nn. 26769/2018,26739/2024) e mai per censurare giudizi di merito, quale quello sulraggiungimento della prova di un danno, vagliabili solo per viziomotivazionale nei limiti ristretti ormai previsti dal n.5 del primo commadell’art. 360 c.p.c.Quanto alla prospettata violazione del giudicato, è del tutto evidenteche nessun giudicato può essere caduto sulla sentenza del Tribunale diCastrovillari, visto che la stessa venne riformata.

Affermazione,quest’ultima, già spesa dalla Corte di Appello, con la quale la ricorrentenon si confronta in modo specifico.Numero registro generale 7820/20228.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dNeumlle’aror ste.z ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026360 c.p.c. violazione dell’art. 345 c.p.c.Data pubblicazione 22/04/2026Si contesta che il conteggio rappresentativo delle differenze retributivequale svolto nel ricorso in appello costituisse domanda o eccezionenuova, perché trattavasi di conteggio già riportato nel ricorso inriassunzione a Salerno e nel ricorso di primo grado al Tribunale diRoma.9.

Il motivo è inammissibile, per violazione degli artt. 366 e 369 c.p.c.discendente dalla mancata riproduzione in ricorso e produzione ecomunque localizzazione nel presente giudizio degli atti processuali cuici riferisce.

In ogni caso, quanto al giudizio salernitano, il divieto diintrodurre in appello domande o eccezioni nuove, rispetto al primogrado, non rilevabili d’ufficio, vale a fortiori per ciò che sarebbe statodomandato o eccepito in altro e diverso processo.10.

Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo commadell’art. 360 c.p.c., «travisamento di un fatto decisivo per il giudizio».Il fatto decisivo sarebbe in sostanza che per quanto sopra detto nelprocesso c’era la prova delle differenze, e quindi del danno.11.

Il motivo è inammissibile perché il novellato art. 360, n. 5,c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza odagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussionetra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante, inteso comepreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o"argomentazioni" (Cass. nn. 21152/2014, 2268/2022) sia statocomunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigmal'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza nondia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, daparte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove nonaventi natura legale (ex pluris, Cass.

SU n. 8053/2014; Cass. nn.17005/2024, 30837/2025).

Nella specie la censura non vertesull’omesso esame di un fatto storico definito, ma sull’assunNtoum geroiu rergiidstrioc goe nerale 7820/2022Numero sezionale 1071/2026di raggiungimento della prova del danno che forma oggetto di unNumero di raccolta generale 10715/2026giudizio di merito, basato sulla pretesa inammissibile di riesDaatma peub bilinca zione 22/04/2026fatto, in sede di legittimità, dei dati istruttori.12.

Il quinto motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art. 360 c.p.c. violazione degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, (sipresume: c.p.c.) e degli artt. 1223, 1226 e 2043 c.c.In primo luogo si censura l’affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata, che il Tribunale aveva respinto la domanda anche permancanza di prova del danno, sulla base dell’assunto che il danno erastato dimostrato.Il submotivo è inammissibile per i motivi già sopra esplicitati.Si deduce, ancora, violazione dei princìpi sulle condizioni diammissibilità della domanda (nullità del ricorso).Il submotivo è inammissibile perché non si confronta col decisum, cheè di rigetto nel merito per mancata prova del danno e non di nullità delricorso.Si lamenta, infine, che la Corte territoriale non abbia proceduto ad unavalutazione equitativa del danno.Il submotivo è inammissibile perché, posto che per poter stimare in viaequitativa l’ammontare di un credito occorre che esso sia certo (art.432 c.p.c.), e quindi provato, esso non si confronta con la ratiodecidendi, basata sulla mancata prova del danno.13.

Il sesto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 61, 191 e 702 quater c.p.c.Si censura l’affermazione della Corte di merito secondo la qualel’esercizio del potere di cui all’art. 702 quater c.p.c. sarebbe statoimpedito dalla presentazione di una richiesta di documenti nonspecificati e dalla conseguente impossibilità di esperire una prognosi di«concludenza» della richiesta di CTU, per una genericità di oggettoinvece insussistente, essendo implicato dal riferimento ai «documentiNumero registro generale 7820/2022afferenti il complessivo trattamento economico dell’esponente pNruimmerao seez ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026dopo il transito» che si intendeva far riferimento ai cedolini paga.Data pubblicazione 22/04/202614.

Il motivo è ancora inammissibile, perché non si confronta conla prima ratio decidendi della mancata ammissione, consistentenell’assolvimento tardivo dell’onere prodromico di allegazione deldifferenziale retributivo, che è autosufficiente a fondare la decisione(arg. ex Cass.

SSUU n. 7931/2013; Cass. nn. 4293/2016,16314/2019).Va aggiunto che l’affermazione della Corte di Appello in termini dinecessaria previa valutazione di “concludenza” e “genericità” meritacondivisione anche in punto di diritto, posto che, stante che l’eserciziodei poteri istruttori d’ufficio richiede nella specie un apprezzamento diindispensabilità, perché tale apprezzamento possa essere esercitato,occorre non solo che ciò che si chiede di essere autorizzati a produrresia specificamente individuato, ma anche che sia esibito.15.

Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.Si censura l’accoglimento del motivo di gravame inerente la nonopponibilità nel giudizio del giudicato negativo della sentenza dellaCorte di Appello di Salerno.16.

Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazioneal n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 163, comma 1 n.2 c.p.c..L’esclusione della preclusione è qui censurata nella parte in cui questaè stata negata per la diversità dei soggetti, perché il Ministero era ed ècomunque un organo dello Stato-apparato e comunque dellaRepubblica Italiana, e sarebbe privo di personalità giuridica propria.17.

Entrambi i motivi di ricorso incidentale sono proposti in formacondizionata e resterebbero quindi assorbiti, se non dovessero esseregiudicati inefficaci ex art. 334 c.p.c., essendo il ricorso incidentaleNumero registro generale 7820/2022tardivo, stante la statuizione di inammissibilità dell’impugnNauzmieoron seez ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026principale.Data pubblicazione 22/04/202618.

In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile;quello incidentale inefficace.19.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dellaricorrente principale ( cfr. tra le tante Cass. n. 33733/2023).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace ilricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00 percompensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 7820/2022Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026Data pubblicazione 22/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PUBBLICA ITALIANA - [OSCURATO:PERSONA] DEI2026 MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,1071 rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 6006/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 16/09/2021 R.G.N. 1842/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7820/2022Numero di raccolta generale 10715/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello dDia taR poubmbliaca zione 22/04/2026rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma del 29/9/2020.2. Cesarini, già dipendente di ente locale, presso il quale avevamaturato una anzianità di servizio di 25 anni, 11 mesi e 6 giorni, dal1/1/2000 era divenuto dipendente del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca (MIUR) come assistente amministrativo.A seguito del passaggio, il Ministero gli aveva attribuito la prima fasciastipendiale (anni da 0 a 2) ed un assegno ad personam atto a parificarel’ultimo stipendio percepito presso l’Amministrazione di provenienza.Egli aveva rivendicato, presso il Tribunale di Castrovillari, il diritto alriconoscimento della fascia stipendiale quinta, corrispondenteall’anzianità di servizio maturata presso l’Ente di provenienza, oltre adassegno ad personam a conguaglio, con le conseguenti differenzeretributive. Accolta la domanda dal Tribunale nel 2003, l’intervento,operato sull’art. 8 della legge n.124/99, di interpretazione autentica daparte dell’art.1, comma 218, della legge n 266/2005, nel senso che alpersonale trasferito spettasse solo la conservazione del maturatoeconomico, e non anche il corrispondente dell’anzianità di serviziomaturata, aveva determinato la Corte di Appello di Catanzaro, nel2008, alla relativa riforma, con conseguente rigetto delle domande dalui proposte.La sentenza della Corte di Appello di Catanzaro era stata cassata conrinvio da Cass. n. 19787/2012, che aveva evidenziato la necessità diverificare la conformità del complesso normativo coi princìpieurounitari. La Corte di Appello di Salerno, in sede di rinvio, consentenza del 2014, aveva nuovamente respinto la domanda,sull’assunto che questa non era stata originariamente proposta sulpresupposto di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto delNumero registro generale 7820/2022trasferimento, e che le deduzioni inerenti alle differenze retrNibumuetriov seez ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026successivamente maturate erano inammissibilmente nuove.Data pubblicazione 22/04/2026Cesarini aveva quindi agìto in giudizio nei confronti della RepubblicaItaliana quale rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministricon azione di responsabilità ai fini del risarcimento del danno ponendoa fondamento della domanda il fatto che sia la Corte Europea dei Dirittidell’Uomo (Corte Edu 7 giugno 2011, Agrati) che la Corte di GiustiziaUE (sentenza della Grande Sezione del 6 settembre 2011, Scattolon)avevano giudicato la disposizione di interpretazione autentica incontrasto con i principi eurounitari in materia di giusto processo e ditutela della proprietà.3. A fondamento del gravame proposto avverso l’ordinanza di rigettoresa dal Tribunale, il Cesarini aveva in primo luogo lamentato il fattoche questo avesse attribuito portata preclusiva dell’accoglimento dellapretesa alla circostanza che il passaggio in giudicato della sentenzadella Corte di Appello di Salerno avesse «reso intangibile la statuizionesull’insussistenza del lamentato peggioramento retributivo». Cosìgiudicando, il Tribunale aveva confuso le due azioni, diverse peroggetto, causa petendi e soggetti, tanto più che comunque nella causadi lavoro era stata chiesta anche la condanna ad un facere inerente alriconoscimento della maggiore anzianità di servizio.In secondo luogo, aveva lamentato il fatto che il Tribunale avesseerrato nel giudicare non offerta la prova del peggioramento economicosubìto a causa dell’illegittima condotta dello Stato.In terzo luogo, si era doluto del fatto che il Tribunale non avessedisposto la conversione del rito, chiedendo, ai sensi dell’art. 702 quaterc.p.c., di poter produrre documenti atti a dimostrare il dedotto dannoeconomico, e l’espletamento di una CTU.4. La Corte di Appello di Roma, dopo aver affermato che «Primo motivodi appello è infondato e va respinto», riconosceva che il Tribunale avevaerrato nel giudicare la pretesa preclusa dal giudicato caduto sullasentenza della Corte di Appello di Salerno, stante la diversità di soggettiNumero registro generale 7820/2022(dal lato passivo) oggetto e causa petendi della nuova azione. NQumueirno sdeiz ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026affermava che «La decisione è tuttavia sorretta da un’ulteriore ratioData pubblicazione 22/04/2026decidendi che non è scalfita dal secondo motivo di appello, invecefondato». Il Tribunale aveva invero respinto la domanda anche permancata prova del danno subìto, fatto pari al «lamentato decrementodella posizione retributiva»; ed in effetti l’attore si era limitato adepositare alcuni atti processuali di parte e le sentenze intervenutesulla questione lavoristica, senza documentare le retribuzioni percepiteprima e dopo il passaggio, sì da consentire il necessario confronto. Solonel ricorso in appello l’attore aveva articolato dei conteggi specificirelativi all’anno 2000, deduzione inammissibile per novità ai sensidell’art. 345 c.p.c., senza peraltro depositare i relativi cedolinistipendiali. Né valeva a provare il danno la sentenza del Tribunale diCastrovillari, posto che questa era stata riformata in appello e lasuccessiva cassazione della sentenza della Corte di Appello diCatanzaro non ne comportava la reviviscenza.Giudicava infine la richiesta di autorizzazione alla produzione in appelloinammissibile secondo l’art. 702 quater c.p.c., perché mirante adimostrare la fondatezza di allegazioni in fatto inammissibili per novità,e perché l’appellante non aveva nemmeno concretamente offerto laproduzione di documenti specifici, limitandosi a chiedere di essereautorizzato «al deposito della documentazione concernente iltrattamento economico prima e dopo il disposto trasferimento all’entelocale al MIUR». L’indicazione di documenti specifici eraparticolarmente necessaria al fine di valutare la «concludenza» dellaCTU contabile richiesta, alla luce del fatto che, come documentato dallostesso appellante, in altro analogo giudizio il Tribunale di Roma l’avevaesperita, e per 27 dei 51 attori di quel giudizio non erano risultatedifferenze.5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso FilomenaCuccaro, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 31 marzo 2021,con atto notificato il 16/3/2022, ed affidato a sei motivi.Numero registro generale 7820/20226. La Repubblica Italiana, e per essa la Presidenza del ConsigNluiome rdo seeiz ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026Ministri, ha presentato, con atto notificato il 26/4/2022, controricorsoData pubblicazione 22/04/2026e contestuale ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi,avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.7. La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia, in relazione al n.5 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., contrasto irriducibile tra dispositivo emotivazione, e conseguente violazione del cd. “minimo costituzionale”,dati dal fatto che la Corte di Appello, nel giudicare sul primo motivo digravame, col quale Cesarini aveva censurato l’affermazione di primecure riguardo al carattere preclusivo del giudicato caduto sulla sentenzadella Corte di Appello di Salerno, dopo averlo detto infondato, ha poiaffermato che il Tribunale aveva errato nel ritenere tale preclusionesussistente.2. Il motivo è inammissibile.3. La motivazione sul punto del motivo di appello è del tuttoinequivocabilmente chiara nel senso che la Corte di Appello ha giudicatoche il Tribunale avesse errato nel ritenere che l’azione fosse preclusadal giudicato caduto sulla sentenza della Corte di Appello di Salerno,ma che ciò non comportasse la necessità di riforma dell’ordinanzaimpugnata essendo essa retta da altra autonoma e fondata ratiodecidendi. Alla luce di tale evidenza la dichiarazione di esordio intermini di infondatezza del motivo ha il chiaro ed inequivocabilesignificato che il motivo, in sé fondato, non era concludente; giudizioche trova coerente conseguenza nel dispositivo. Ne discende che lacensura risulta non confrontarsi con la reale ratio decidendi dellasentenza, ciò che la risolve in un non-motivo, in violazione dell’art. 366,n.4, c.p.c. (Cass. nn. 17330/2015, 1341/2024, 9059/2025).Numero registro generale 7820/20224. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo cNoummermo saez ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 115 eData pubblicazione 22/04/2026116 c.p.c., e 1223, 1226 e 2043 c.c.Anche qui, si censura il fatto che la Corte di Appello, in modocontraddittorio, pur affermando fondato il secondo motivo di appello,col quale si era censurato il giudizio negativo reso dal Tribunaleriguardo alla prova del danno, ha poi ritenuto che correttamente ilgiudice di prime cure avesse giudicato non offerta la prova richiesta, edinammissibili i mezzi coi quali l’attore aveva chiesto di offrirla.Si censura quindi la (stavolta contraddittoriamente riscontrata)reiezione del motivo di appello, sull’assunto che tale giudizio sia statobasato sull’omessa valutazione di dati fattuali emergenti dagli scrittidifensivi e da documentazione acquisita al processo.Al riguardo, si censura il fatto che la Corte di merito non abbia ritenutoprobante riguardo all’esistenza ed all’ammontare del danno la sentenzadel Tribunale di Castrovillari, assumendone il passaggio in giudicato, ocomunque l’effetto riflesso nei confronti della PCM, sul rilievo chel’appello verteva sull’inesistenza del diritto in astratto, e non sullaesistenza delle differenze conseguenziali, e la stessa Corte di rinvioaveva alfine rigettato la domanda perché proposta in astratto sul dirittoalla computabilità dell’anzianità pregressa senza dedurrepeggioramento già in atto, e quindi senza esaminare nel merito ladomanda economica.Ancora, si lamenta che la sentenza del Tribunale di Castrovillari non siastata valutata come prova atipica.5. Anche tale motivo è inammissibile.6. Sotto il primo profilo, la motivazione della sentenza di appello è deltutto inequivocabilmente chiara nel condividere con il giudice di primecure il giudizio secondo il quale non era stata offerta la prova del danno,il che addita ad evidente errore espressivo l’affermazione di fondatezzadel secondo motivo di appello, tanto più in quanto manifestamentecontraddittoria nel contesto della frase («La decisione è tuttaviaNumero registro generale 7820/2022sorretta da un’ulteriore ratio decidendi che non è scalfita dal seNcumoenrod soez ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026motivo di appello, invece fondato»).Data pubblicazione 22/04/20267. Sotto il secondo profilo, l’inammissibilità discende dal principiosecondo il quale il vizio di violazione di legge consiste nella deduzionedi un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica,pertanto, un mero problema interpretativo di quest'ultima, mentreladdove, come nella specie, l'allegazione di un'erronea applicazionedella legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione dellafattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa la censura inerisce alla tipica valutazione del giudicedi merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l'aspettodel vizio di motivazione (ex pluris, Cass. nn. 16698/2010, 24054/2017,25182/2024).Analogamente, in sede di legittimità, la censura di violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. è consentita solo per denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàconsentita dall'art. 116 c.p.c.. (ex pluris, Cass. nn. 26769/2018,26739/2024) e mai per censurare giudizi di merito, quale quello sulraggiungimento della prova di un danno, vagliabili solo per viziomotivazionale nei limiti ristretti ormai previsti dal n.5 del primo commadell’art. 360 c.p.c.Quanto alla prospettata violazione del giudicato, è del tutto evidenteche nessun giudicato può essere caduto sulla sentenza del Tribunale diCastrovillari, visto che la stessa venne riformata. Affermazione,quest’ultima, già spesa dalla Corte di Appello, con la quale la ricorrentenon si confronta in modo specifico.Numero registro generale 7820/20228. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dNeumlle’aror ste.z ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026360 c.p.c. violazione dell’art. 345 c.p.c.Data pubblicazione 22/04/2026Si contesta che il conteggio rappresentativo delle differenze retributivequale svolto nel ricorso in appello costituisse domanda o eccezionenuova, perché trattavasi di conteggio già riportato nel ricorso inriassunzione a Salerno e nel ricorso di primo grado al Tribunale diRoma.9. Il motivo è inammissibile, per violazione degli artt. 366 e 369 c.p.c.discendente dalla mancata riproduzione in ricorso e produzione ecomunque localizzazione nel presente giudizio degli atti processuali cuici riferisce. In ogni caso, quanto al giudizio salernitano, il divieto diintrodurre in appello domande o eccezioni nuove, rispetto al primogrado, non rilevabili d’ufficio, vale a fortiori per ciò che sarebbe statodomandato o eccepito in altro e diverso processo.10. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo commadell’art. 360 c.p.c., «travisamento di un fatto decisivo per il giudizio».Il fatto decisivo sarebbe in sostanza che per quanto sopra detto nelprocesso c’era la prova delle differenze, e quindi del danno.11. Il motivo è inammissibile perché il novellato art. 360, n. 5,c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza odagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussionetra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante, inteso comepreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o"argomentazioni" (Cass. nn. 21152/2014, 2268/2022) sia statocomunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigmal'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza nondia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, daparte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove nonaventi natura legale (ex pluris, Cass. SU n. 8053/2014; Cass. nn.17005/2024, 30837/2025). Nella specie la censura non vertesull’omesso esame di un fatto storico definito, ma sull’assunNtoum geroiu rergiidstrioc goe nerale 7820/2022Numero sezionale 1071/2026di raggiungimento della prova del danno che forma oggetto di unNumero di raccolta generale 10715/2026giudizio di merito, basato sulla pretesa inammissibile di riesDaatma peub bilinca zione 22/04/2026fatto, in sede di legittimità, dei dati istruttori.12. Il quinto motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art. 360 c.p.c. violazione degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, (sipresume: c.p.c.) e degli artt. 1223, 1226 e 2043 c.c.In primo luogo si censura l’affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata, che il Tribunale aveva respinto la domanda anche permancanza di prova del danno, sulla base dell’assunto che il danno erastato dimostrato.Il submotivo è inammissibile per i motivi già sopra esplicitati.Si deduce, ancora, violazione dei princìpi sulle condizioni diammissibilità della domanda (nullità del ricorso).Il submotivo è inammissibile perché non si confronta col decisum, cheè di rigetto nel merito per mancata prova del danno e non di nullità delricorso.Si lamenta, infine, che la Corte territoriale non abbia proceduto ad unavalutazione equitativa del danno.Il submotivo è inammissibile perché, posto che per poter stimare in viaequitativa l’ammontare di un credito occorre che esso sia certo (art.432 c.p.c.), e quindi provato, esso non si confronta con la ratiodecidendi, basata sulla mancata prova del danno.13. Il sesto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 61, 191 e 702 quater c.p.c.Si censura l’affermazione della Corte di merito secondo la qualel’esercizio del potere di cui all’art. 702 quater c.p.c. sarebbe statoimpedito dalla presentazione di una richiesta di documenti nonspecificati e dalla conseguente impossibilità di esperire una prognosi di«concludenza» della richiesta di CTU, per una genericità di oggettoinvece insussistente, essendo implicato dal riferimento ai «documentiNumero registro generale 7820/2022afferenti il complessivo trattamento economico dell’esponente pNruimmerao seez ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026dopo il transito» che si intendeva far riferimento ai cedolini paga.Data pubblicazione 22/04/202614. Il motivo è ancora inammissibile, perché non si confronta conla prima ratio decidendi della mancata ammissione, consistentenell’assolvimento tardivo dell’onere prodromico di allegazione deldifferenziale retributivo, che è autosufficiente a fondare la decisione(arg. ex Cass. SSUU n. 7931/2013; Cass. nn. 4293/2016,16314/2019).Va aggiunto che l’affermazione della Corte di Appello in termini dinecessaria previa valutazione di “concludenza” e “genericità” meritacondivisione anche in punto di diritto, posto che, stante che l’eserciziodei poteri istruttori d’ufficio richiede nella specie un apprezzamento diindispensabilità, perché tale apprezzamento possa essere esercitato,occorre non solo che ciò che si chiede di essere autorizzati a produrresia specificamente individuato, ma anche che sia esibito.15. Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.Si censura l’accoglimento del motivo di gravame inerente la nonopponibilità nel giudizio del giudicato negativo della sentenza dellaCorte di Appello di Salerno.16. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazioneal n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 163, comma 1 n.2 c.p.c..L’esclusione della preclusione è qui censurata nella parte in cui questaè stata negata per la diversità dei soggetti, perché il Ministero era ed ècomunque un organo dello Stato-apparato e comunque dellaRepubblica Italiana, e sarebbe privo di personalità giuridica propria.17. Entrambi i motivi di ricorso incidentale sono proposti in formacondizionata e resterebbero quindi assorbiti, se non dovessero esseregiudicati inefficaci ex art. 334 c.p.c., essendo il ricorso incidentaleNumero registro generale 7820/2022tardivo, stante la statuizione di inammissibilità dell’impugnNauzmieoron seez ionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026principale.Data pubblicazione 22/04/202618. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile;quello incidentale inefficace.19. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dellaricorrente principale ( cfr. tra le tante Cass. n. 33733/2023). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace ilricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00 percompensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 7820/2022Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 10715/2026Data pubblicazione 22/04/2026
Sentenza Cassazione n. 10715/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris