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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 22083/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17327/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 59, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAmos Andreoni e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Viale G. Cesare n. 23, Roma, rappresentato e difeso dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torinon. 668/2018pubblicata in data 25/02/2019, n.r.g. 300/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/07/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA], esperto informatico e titolare di partita IVA, con il ricorso di primo grado esponeva che dal 06/05/1996 aveva ininterrottamente prestato attività di configurazione e supporto sistemistico presso uffici di [OSCURATO:SOCIETA] siti in Torino , [OSCURATO:PERSONA], sulla base di vari contratti OGGETTO: lavoro autonomo - interposizione vietata - esclusione di appalto temporanei,stipulati dalla predetta società dapprima con [OSCURATO:SOCIETA] e poi, dal 23/12/2008, con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che la sua prestazione lavorativa era in concreto organizzata e gestita da personale di Telecom, sotto le cui direttive aveva lavorato.

Aggiungeva che con mail del 04/05/2016 [OSCURATO:PERSONA] spa gli aveva comunicato l’estromissione dall’attività lavorativa presso Telecom, dove peraltro era stato successivamente richiamato ad operare, sia pure saltuariamente.

Deduceva che la fattispecie aveva integrato gli estremi dell’intermediazione vietata di manodopera e poi dell’appalto illecito e della somministrazione irregolare di cui al d.lgs. n. 276/2003.

Pertanto, adìva il Tribun ale di Torino per chiedere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] dal 19/12/1996 o dalla diversa data che sarebbe stata accertata in corso di causa, con diritto all’inquadramento nel 6^ livello CCNL telecomunicazioni, nonché la condanna di tale società al ripristino del rapporto di lavoro e a pagare tutte le retribuzioni maturate dall’estromissione fino al ripristino.

Contestualmente chiedeva l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro inte rcorso con [OSCURATO:PERSONA] spa a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del diritto all’inquadramento nel VI livello CCNL metalmeccanici, nonché la condanna di tale società al pagamento delle differenze retributive, da liquidare in separato giudizio. 2.-Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva che la fattispecie interpositoria denunciata presupponeva un rapporto di lavoro subordinato con l’asserito interposto, nel caso concreto inesistente, atteso che, stando alla stessa deduzione del ricorrente,con la [OSCURATO:PERSONA] spa erano intercorsi rapporti di lavoro autonomo. [OSCURATO:PERSONA] spa contestava l’ammissibilità e la fondatezza della domanda nei suoi confronti. 3.-All’esito dell’istruttoria il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava che con [OSCURATO:SOCIETA] era intercorso un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 19/12/1996 con inquadramento nel VI livello CCNL telecomunicazioni, condannava la società a riammettere in servizio il ricorrente e a pagargli le retribuzioni maturate dal 27/05/2016; rigettava invece la domanda proposta contro [OSCURATO:PERSONA] spa e condannava il Morales a rimborsare a questa società le spese di lite. 4.- Proposti appelli separati sia dal Morales, per ottenere l’accoglimento anche della domanda contro [OSCURATO:PERSONA] spa, sia da [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere il rigetto della domanda nei suoi confronti, la Corte territoriale, riuniti i ricorsi, con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva il gravame di [OSCURATO:SOCIETA] e per l’effetto rigettava la domanda del Morales nei suoi confronti; accoglieva parzialmente il gravame di Morales in punto di spese processuali e compensava le spese di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa; infine compensava tutte le altre spese.

Perquanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) dalla documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] si evince che l’oggetto degli accordi intervenuti con [OSCURATO:PERSONA] spa era “la fornitura di servizi inerenti la produzione, lo sviluppo del software e/o parte del suo ciclo di vita (analisi, requisiti, produzione specifiche, testing ecc.)”, come indicato dall’art. 2 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) come si evince dalle dichiarazioni dello stesso Morales, la sua attivi tà non si è discostata da tali pattuizioni fra le due società, in ordine alle quali e alla loro attitudine a configurare un appalto genuino non è stata mai sollevata alcuna contestazione; c) dunque , diviene irrilevante l’argomento che fa leva sulla presunzion e di cui all’art. 1, co. 3, L. n. 1369/1960 (applicabile ratione temporis per gli anni iniziali del periodo oggetto di causa), atteso che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15292/2018) ritiene inoperante tale presunzione qualora l’utilizzazione di mezzi del committente da parte dell’appaltatore sia legata all’oggetto dell’appalto; d) peraltro, dalle prove testimoniali, contrariamente al convincimento del Tribunale, è emerso che, fatto salvo il necessario raccordo con la committenza, l’attività del Morales era ben distinta da quella dei dipendenti Telecom, anche perché questi ultimi erano privi delle competenze tecniche per dare indicazioni sulle aree di operatività del Morales (teste Michele);e) dunque , il collaboratore di Consoft interveniva su richiesta di Telecom (e dei suoi dipendenti) se vi era necessità di predisporre una piattaforma informatica o di curarne la manutenzione, ma ciò avveniva in quanto era fisiologicamente previsto dal contratto di fornitura e quindi non integrava alcuna significativa eterodirezione; f) nella stessa ottica devono allora essere lette le deposizioni testimoniali circa la contestualità dei tempi di lavoro del Morales con gli orari di lavoro dei dipendenti Telecom, come il necessario raccordo fra l’uno e gli altri in ordine alperiodo di fruizione delle ferie; g) dalle prove testimoniali non è emerso l’esercizio, da parte di responsabili Telecom, dei tipici poteri gerarchico, direttivo e disciplinare, tipici della subordinazione; anzi il teste Francalanci, coordinatore delle risorse umane ed informatiche del laboratorio dove operava anche il Morales, ha escluso di aver impartito direttive, dichiarando di controllare solo che nell’arco di un anno le ore non eccedessero il budgeta lui comunicato; h) ne consegue l’accoglimento del primo motivo di appello di [OSCURATO:SOCIETA] e il rigetto di quello del Morales, che intende far accertare una “codatorialità” di [OSCURATO:PERSONA] spa con [OSCURATO:SOCIETA], che però presuppone la natura subordinata del rapporto di lavoro con quest’ultima, invece inesistente. 4.- A vverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2094 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la ricorrenza della subordinazione “attenuata”, propria dell’esperto informatico sistemista inserito stabilmente nell’organizzazione dell’utilizzatrice per funzioni istituzionali.Deduce che il caso in esame è molto simile a quello deciso da Cass. n. 21646/2006, da Cass. n. 820/2007, da Cass.n. 10024/2010, da Cass. n. 22658/2016.Assume c he gli elementi di fatto accertati nel primo grado sono che egli lavorava su segmenti operativi che si innestavano in un ciclo produttivo di gruppo identificato giorno per giorno da dipendenti Telecom, segmenti in parte a lui deferiti (v. ricorso, p. 15) eche talvolta alcuni compiti da lui svolti venivano invece realizzati da dipendenti Telecom, come riferito dal teste Epifani (v. ricorso, p. 15).

Conclude che tanto dovrebbe bastare per ritenere raggiunta la prova della subordinazione “attenuata”, anche perché la retribuzione era a giornata e non a risultato (v. ricorso p. 18).

Il motivo è inammissibile, in quanto è surrettiziamente posto in termini di violazione di norma di diritto, ma in realtà la censura investe l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che è un’attività riservata al giudice del merito, purché sufficientemente motivata, come nel caso in esame.

Più volte questa Corte ha affermato che la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. ord. n. 9106/2021; Cass. n. 13202 / 2019; Cass. n. 5436/2019; Cass. n. 332/2018; Cass. n. 17533/2017; Cass. n. 14434/2015; Cass. n. 4346/2015; Cass. n. 9808/2011; Cass. n. 23455/2009; Cass. n. 26896/2009).

E soltanto qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass.

SS.UU. n. 379/1999), che ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.

Va altresì ribadito che è pur sempre necessaria una globale visione di insieme, che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di quegli elementi indiziari a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute: gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.

Le ricordate Sezioni unite di questa Corte (n. 379/1999 cit.) insegnano come "ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza".

Ciò posto, l'accertamento in ordine alla ricostruzione dei fatti, principali e secondari, che concretano gli indici sintomatici della subordinazione, e del modo in cui si siano verificati nella vicenda storica oggetto di lite compete ai giudici di merito, così come a costoro spetta anche la valutazione di detti fatti, al fine di esprimere un giudizio complessivo dei medesimi che sintetizzi le ragioni per cui da essi si sia tratto il convincimento circa la sussistenza o meno della subordinazione medesima.

Trattandosi di giudizi di fatto questa Corte può sottoporli a sindacato nei limiti consentiti da una prospettazione del vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente.

Inoltre, il giudice di legittimità può sindacare la sussunzione operata dall'impugnata sentenza sempre nei limiti di una censura appropriata.

Chi ricorre per cassazione non può -come nella specie ha fatto parte ricorrente - limitarsi ad opporre un diverso convincimento, criticando la sentenza impugnata per aver dato credito a talune circostanze, che si assumono prive di valore significativo, piuttosto che ad altre, ritenute al contrario più rilevanti.

Infatti, al giudice di legittimità non è conferito il potere diriesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, essendo del tutto estranea allo scrutinio di legittimità la funzione di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie, tanto più in giudizi – come quello in esame – nei quali la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale (sui limiti del sindacato di legittimità in tema di subordinazione, v.

Cass. n. 11015/2016; Cass. n. 9157/2017; Cass. n. 9401/2017; Cass. n. 25383/2017; Cass. n. 32385/2019). 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 della leggen. 1369/1960 e dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 per averne la Corte territoriale escluso l’applicabilità, nonostante i mezzi produttivi fossero di proprietà di Telecom e l’appalto del servizio informatico fosse gestito da Telecom e non dalla società appaltatrice, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

Lamenta che la Corte territoriale abbia male interpretato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione sull’uso di attrezzature e macchinari del committente, che integra la presunzione assoluta di interposizione vietata quando il conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore (Cass. n. 15292/2018).

Il motivo è inammissibile.

Come affermato da questa Corte proprio nel precedente invocato (Cass.n. 15292/2018), “In tema di intermediazione di manodopera, al fine di ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 1369 del 1960, occorre verificare che l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di mezzi dell'appaltante sia significativa e non marginale, e dunque non occasionale, né temporanea, né legata all'oggetto dell'appalto; la valutazione di questi aspetti rientra nei compiti del giudice del merito ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata”.

Ciò significa che se l’utilizzazione di apparecchiature del committente è “legata all’oggetto dell’appalto” – come nel caso in esame – allora non si configura la presunzione assoluta di interposizione vietata.

In tal senso la Corte territoriale ha esattamente interpretato il principio di diritto affermato da questa Corte.

Inoltre, come affermato nel precedente invocato, questo accertamento è riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità qualora –come nella specie – adeguatamente motivato.

Infine,quell’accertamento si palesava certamente superfluo, una volta postulato che il rapporto di lavoro del Morales con Consoft era di natura autonoma.

La tesi propugnata dal ricorrente (secondo cui egli era in realtà un dipendente di Consoft) con il primo motivo risulta inficiata dall’inammissibilità di quel motivo.La tesi subordinata propugnata dal ricorrente, secondo cui ai fini dell’interposizione vietata non sarebbe affatto necessaria la natura subordinata del rapporto di lavoro con il soggetto interposto (v. ricorso, p.25), è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., perché contraria ad un consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. ord. n. 9106/2021; Cass. n. 6906/2004) e il ricorrente non ha offerto elementi per mutare l’orientamento di legittimità.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali , oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17327/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 59, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAmos Andreoni e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Viale G. Cesare n. 23, Roma, rappresentato e difeso dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torinon. 668/2018pubblicata in data 25/02/2019, n.r.g. 300/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/07/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA], esperto informatico e titolare di partita IVA, con il ricorso di primo grado esponeva che dal 06/05/1996 aveva ininterrottamente prestato attività di configurazione e supporto sistemistico presso uffici di [OSCURATO:SOCIETA] siti in Torino , [OSCURATO:PERSONA], sulla base di vari contratti OGGETTO: lavoro autonomo - interposizione vietata - esclusione di appalto temporanei,stipulati dalla predetta società dapprima con [OSCURATO:SOCIETA] e poi, dal 23/12/2008, con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che la sua prestazione lavorativa era in concreto organizzata e gestita da personale di Telecom, sotto le cui direttive aveva lavorato. Aggiungeva che con mail del 04/05/2016 [OSCURATO:PERSONA] spa gli aveva comunicato l’estromissione dall’attività lavorativa presso Telecom, dove peraltro era stato successivamente richiamato ad operare, sia pure saltuariamente. Deduceva che la fattispecie aveva integrato gli estremi dell’intermediazione vietata di manodopera e poi dell’appalto illecito e della somministrazione irregolare di cui al d.lgs. n. 276/2003. Pertanto, adìva il Tribun ale di Torino per chiedere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] dal 19/12/1996 o dalla diversa data che sarebbe stata accertata in corso di causa, con diritto all’inquadramento nel 6^ livello CCNL telecomunicazioni, nonché la condanna di tale società al ripristino del rapporto di lavoro e a pagare tutte le retribuzioni maturate dall’estromissione fino al ripristino. Contestualmente chiedeva l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro inte rcorso con [OSCURATO:PERSONA] spa a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del diritto all’inquadramento nel VI livello CCNL metalmeccanici, nonché la condanna di tale società al pagamento delle differenze retributive, da liquidare in separato giudizio. 2.-Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva che la fattispecie interpositoria denunciata presupponeva un rapporto di lavoro subordinato con l’asserito interposto, nel caso concreto inesistente, atteso che, stando alla stessa deduzione del ricorrente,con la [OSCURATO:PERSONA] spa erano intercorsi rapporti di lavoro autonomo. [OSCURATO:PERSONA] spa contestava l’ammissibilità e la fondatezza della domanda nei suoi confronti. 3.-All’esito dell’istruttoria il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava che con [OSCURATO:SOCIETA] era intercorso un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 19/12/1996 con inquadramento nel VI livello CCNL telecomunicazioni, condannava la società a riammettere in servizio il ricorrente e a pagargli le retribuzioni maturate dal 27/05/2016; rigettava invece la domanda proposta contro [OSCURATO:PERSONA] spa e condannava il Morales a rimborsare a questa società le spese di lite. 4.- Proposti appelli separati sia dal Morales, per ottenere l’accoglimento anche della domanda contro [OSCURATO:PERSONA] spa, sia da [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere il rigetto della domanda nei suoi confronti, la Corte territoriale, riuniti i ricorsi, con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva il gravame di [OSCURATO:SOCIETA] e per l’effetto rigettava la domanda del Morales nei suoi confronti; accoglieva parzialmente il gravame di Morales in punto di spese processuali e compensava le spese di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa; infine compensava tutte le altre spese. Perquanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) dalla documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] si evince che l’oggetto degli accordi intervenuti con [OSCURATO:PERSONA] spa era “la fornitura di servizi inerenti la produzione, lo sviluppo del software e/o parte del suo ciclo di vita (analisi, requisiti, produzione specifiche, testing ecc.)”, come indicato dall’art. 2 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) come si evince dalle dichiarazioni dello stesso Morales, la sua attivi tà non si è discostata da tali pattuizioni fra le due società, in ordine alle quali e alla loro attitudine a configurare un appalto genuino non è stata mai sollevata alcuna contestazione; c) dunque , diviene irrilevante l’argomento che fa leva sulla presunzion e di cui all’art. 1, co. 3, L. n. 1369/1960 (applicabile ratione temporis per gli anni iniziali del periodo oggetto di causa), atteso che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15292/2018) ritiene inoperante tale presunzione qualora l’utilizzazione di mezzi del committente da parte dell’appaltatore sia legata all’oggetto dell’appalto; d) peraltro, dalle prove testimoniali, contrariamente al convincimento del Tribunale, è emerso che, fatto salvo il necessario raccordo con la committenza, l’attività del Morales era ben distinta da quella dei dipendenti Telecom, anche perché questi ultimi erano privi delle competenze tecniche per dare indicazioni sulle aree di operatività del Morales (teste Michele);e) dunque , il collaboratore di Consoft interveniva su richiesta di Telecom (e dei suoi dipendenti) se vi era necessità di predisporre una piattaforma informatica o di curarne la manutenzione, ma ciò avveniva in quanto era fisiologicamente previsto dal contratto di fornitura e quindi non integrava alcuna significativa eterodirezione; f) nella stessa ottica devono allora essere lette le deposizioni testimoniali circa la contestualità dei tempi di lavoro del Morales con gli orari di lavoro dei dipendenti Telecom, come il necessario raccordo fra l’uno e gli altri in ordine alperiodo di fruizione delle ferie; g) dalle prove testimoniali non è emerso l’esercizio, da parte di responsabili Telecom, dei tipici poteri gerarchico, direttivo e disciplinare, tipici della subordinazione; anzi il teste Francalanci, coordinatore delle risorse umane ed informatiche del laboratorio dove operava anche il Morales, ha escluso di aver impartito direttive, dichiarando di controllare solo che nell’arco di un anno le ore non eccedessero il budgeta lui comunicato; h) ne consegue l’accoglimento del primo motivo di appello di [OSCURATO:SOCIETA] e il rigetto di quello del Morales, che intende far accertare una “codatorialità” di [OSCURATO:PERSONA] spa con [OSCURATO:SOCIETA], che però presuppone la natura subordinata del rapporto di lavoro con quest’ultima, invece inesistente. 4.- A vverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2094 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la ricorrenza della subordinazione “attenuata”, propria dell’esperto informatico sistemista inserito stabilmente nell’organizzazione dell’utilizzatrice per funzioni istituzionali.Deduce che il caso in esame è molto simile a quello deciso da Cass. n. 21646/2006, da Cass. n. 820/2007, da Cass.n. 10024/2010, da Cass. n. 22658/2016.Assume c he gli elementi di fatto accertati nel primo grado sono che egli lavorava su segmenti operativi che si innestavano in un ciclo produttivo di gruppo identificato giorno per giorno da dipendenti Telecom, segmenti in parte a lui deferiti (v. ricorso, p. 15) eche talvolta alcuni compiti da lui svolti venivano invece realizzati da dipendenti Telecom, come riferito dal teste Epifani (v. ricorso, p. 15). Conclude che tanto dovrebbe bastare per ritenere raggiunta la prova della subordinazione “attenuata”, anche perché la retribuzione era a giornata e non a risultato (v. ricorso p. 18). Il motivo è inammissibile, in quanto è surrettiziamente posto in termini di violazione di norma di diritto, ma in realtà la censura investe l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che è un’attività riservata al giudice del merito, purché sufficientemente motivata, come nel caso in esame. Più volte questa Corte ha affermato che la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. ord. n. 9106/2021; Cass. n. 13202 / 2019; Cass. n. 5436/2019; Cass. n. 332/2018; Cass. n. 17533/2017; Cass. n. 14434/2015; Cass. n. 4346/2015; Cass. n. 9808/2011; Cass. n. 23455/2009; Cass. n. 26896/2009). E soltanto qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. SS.UU. n. 379/1999), che ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. Va altresì ribadito che è pur sempre necessaria una globale visione di insieme, che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di quegli elementi indiziari a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute: gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Le ricordate Sezioni unite di questa Corte (n. 379/1999 cit.) insegnano come "ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza". Ciò posto, l'accertamento in ordine alla ricostruzione dei fatti, principali e secondari, che concretano gli indici sintomatici della subordinazione, e del modo in cui si siano verificati nella vicenda storica oggetto di lite compete ai giudici di merito, così come a costoro spetta anche la valutazione di detti fatti, al fine di esprimere un giudizio complessivo dei medesimi che sintetizzi le ragioni per cui da essi si sia tratto il convincimento circa la sussistenza o meno della subordinazione medesima. Trattandosi di giudizi di fatto questa Corte può sottoporli a sindacato nei limiti consentiti da una prospettazione del vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente. Inoltre, il giudice di legittimità può sindacare la sussunzione operata dall'impugnata sentenza sempre nei limiti di una censura appropriata. Chi ricorre per cassazione non può -come nella specie ha fatto parte ricorrente - limitarsi ad opporre un diverso convincimento, criticando la sentenza impugnata per aver dato credito a talune circostanze, che si assumono prive di valore significativo, piuttosto che ad altre, ritenute al contrario più rilevanti. Infatti, al giudice di legittimità non è conferito il potere diriesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, essendo del tutto estranea allo scrutinio di legittimità la funzione di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie, tanto più in giudizi – come quello in esame – nei quali la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale (sui limiti del sindacato di legittimità in tema di subordinazione, v. Cass. n. 11015/2016; Cass. n. 9157/2017; Cass. n. 9401/2017; Cass. n. 25383/2017; Cass. n. 32385/2019). 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 della leggen. 1369/1960 e dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 per averne la Corte territoriale escluso l’applicabilità, nonostante i mezzi produttivi fossero di proprietà di Telecom e l’appalto del servizio informatico fosse gestito da Telecom e non dalla società appaltatrice, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Lamenta che la Corte territoriale abbia male interpretato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione sull’uso di attrezzature e macchinari del committente, che integra la presunzione assoluta di interposizione vietata quando il conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore (Cass. n. 15292/2018). Il motivo è inammissibile. Come affermato da questa Corte proprio nel precedente invocato (Cass.n. 15292/2018), “In tema di intermediazione di manodopera, al fine di ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 1369 del 1960, occorre verificare che l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di mezzi dell'appaltante sia significativa e non marginale, e dunque non occasionale, né temporanea, né legata all'oggetto dell'appalto; la valutazione di questi aspetti rientra nei compiti del giudice del merito ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata”. Ciò significa che se l’utilizzazione di apparecchiature del committente è “legata all’oggetto dell’appalto” – come nel caso in esame – allora non si configura la presunzione assoluta di interposizione vietata. In tal senso la Corte territoriale ha esattamente interpretato il principio di diritto affermato da questa Corte. Inoltre, come affermato nel precedente invocato, questo accertamento è riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità qualora –come nella specie – adeguatamente motivato. Infine,quell’accertamento si palesava certamente superfluo, una volta postulato che il rapporto di lavoro del Morales con Consoft era di natura autonoma. La tesi propugnata dal ricorrente (secondo cui egli era in realtà un dipendente di Consoft) con il primo motivo risulta inficiata dall’inammissibilità di quel motivo.La tesi subordinata propugnata dal ricorrente, secondo cui ai fini dell’interposizione vietata non sarebbe affatto necessaria la natura subordinata del rapporto di lavoro con il soggetto interposto (v. ricorso, p.25), è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., perché contraria ad un consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. ord. n. 9106/2021; Cass. n. 6906/2004) e il ricorrente non ha offerto elementi per mutare l’orientamento di legittimità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali , oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contr
Sentenza Cassazione n. 22083/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris