CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con ordinanza resa 1'11 ottobre 2021, ha dichiarato inammissibile per tardività - stante il superamento del termine di due anni dall'irrevocabilità della sentenza assolutoria - l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angela in relazione al periodo di restrizione cautelare dallo stesso subito dal 6 ottobre 2014 al 5 aprile 2015 in relazione all'imputazione di detenzione illecita di un'arma da sparo di calibro non determinato (capo H1 dell'imputazione). La Corte tarantina ha precisato che, mentre l'assoluzione del D'Angela era divenuta irrevocabile il 9 gennaio 2018, l'istanza riparatoria era stata proposta il 10 agosto 2020. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il D'Angela, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza, che contrasta - secondo il deducente - con l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 3891 del 22/12/2010, dep. 2011, Motta, Rv. 249158) secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'impugnazione dei coimputati impedisce, sino a definizione della stessa, che la sentenza di proscioglimento divenga irrevocabile. Nel caso di specie, osserva l'esponente, era accaduto che la sentenza di assoluzione del D'Angela era andata soggetta ad impugnazione da parte di altri imputati, di tal che, mentre la pronunzia assolutoria che riguardava l'odierno ricorrente era divenuta definitiva il 9 gennaio 2018, la sentenza era divenuta irrevocabile 1'11 settembre 2019, per effetto della pronunzia emessa in pari data dalla Corte di Cassazione, che annullava senza rinvio la sentenza d'appello depositata il 18 dicembre 2018. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale ha confuso la presente situazione con altre diversamente decise dalla giurisprudenza di legittimità (ad esempio con riguardo al caso della pluralità di reati oggetto di plurime ordinanze applicative in più processi riuniti; o con riguardo al caso in cui l'appello venga proposto dalla sola parte civile), alle quali non é rapportabile quella oggi in esame. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dedotta intempestività della domanda riparatoria, relativa a un reato del quale il D'Angela rispondeva in concorso con [OSCURATO:PERSONA], il quale (diversamente dal D'Angela) aveva deciso di essere giudicato con rito abbreviato e nei cui confronti il procedimento si era esaurito con sentenza della Corte di Cassazione in data 14 gennaio 2020. Richiamati i principi che regolano la materia, il deducente evidenzia la rilevanza che possono avere le impugnazioni di altri concorrenti, in quanto la previsione che la sentenza di proscioglimento debba essere divenuta irrevocabile ha riguardo a tutte le determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione, non solo con riferimento alla natura dolosa o colposa della condotta censurata, ma anche con riferimento al grado di colpa in concreto configurabile e, quindi, al quantum debeatur. Della necessità di confrontarsi con tali principi il deducente aveva dato conto nella sua istanza anche in riferimento alla sua posizione di concorrente con il Murianni, illustrandone ampiamente le ragioni. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'ipotesi che vi sia un overruling della giurisprudenza della Corte di legittimità rispetto al momento in cui l'istanza fu presentata (e al precedente di cui alla citata sentenza della Sezione 3 n. 3891 del 22/12/2010): ipotesi nella quale il deducente chiede di essere rimesso in termini. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso; l'Avvocatura generale dello Stato, con memoria ritualmente depositata in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto a sua volta che il ricorso venga respinto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile. Va osservato infatti che esso é affetto da aspecíficità nell'affermare che la sentenza divenuta irrevocabile il 9 gennaio 2018 per la posizione del D'Angela era, tuttavia, divenuta irrevocabile nell'intero I'll settembre 2019, per effetto delle impugnazioni proposte da altri coimputati. Al riguardo é agevole osservare che il deducente non ha in alcun modo argomentato in ordine agli effetti che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta da qualcuno degli altri imputati avrebbe potuto specificamente ridondare a favore della posizione dell'imputato (principio ricavabile da Sez. 4, Sentenza n. 31432 del 14/04/2021, Abbate, Rv. 281786). 2. Risulta del pari inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza il secondo motivo. Quanto alla posizione del Muríanni, si dà bensì atto nel ricorso che lo stesso rispondeva (anche) del delitto di cui al capo H1 della rubrica, in concorso con il D'Angela; che lo stesso Murianni, a differenza del D'Angela, optava per il rito abbreviato; che nel separato giudizio, a fronte dell'assoluzione del medesimo in primo grado, proponeva appello il Pubblico ministero, con riguardo - tra l'altro - all'assoluzione di Murianni per il capo H1 (come risulta dall'atto di appello allegato al ricorso); che la Corte d'appello di Lecce rigettava l'appello del PM in data 12 marzo 2018, con decisione divenuta irrevocabile per tutti i coimputati a seguito della sentenza n. 15198 in data 14 gennaio 2020 della Corte di cassazione. Ciò che il ricorrente non specifica é che il rigetto dell'appello del PM da parte della Corte leccese (in data 12 marzo 2018) riguardava il reato di cui al capo H1, ma non anche altri reati. Erano questi ultimi a formare oggetto di ricorso per cassazione (anche) da parte del Murianni, definito con la citata sentenza n. 15198 del 14 gennaio 2020, emessa dalla 1 Sezione penale di questa Corte; viceversa, sul predetto reato di cui al capo H1, non oggetto di ricorso, si era già formato il giudicato allo spirare del termine ex art. 585 cod. proc. pen. utile ad impugnare la decisione assolutoria su tale capo, intervenuta come detto in data 12 marzo 2018, ad opera della Corte salentina; se ne deve inferire, in assenza di elementi di segno diverso offerti dal ricorrente ed avuto riguardo a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 585 cod. proc. pen., che il momento di passaggio in giudicato dell'assoluzione del Murianni dal capo H1 (ove lo si volesse indicare come termine di inizio del biennio per avanzare istanza di riparazione, relativamente alla posizione del D'Angela) si collocava certamente in data antecedente rispetto al 10 agosto 2018. Ne discende che, quand'anche si volesse ritenere che la definizione della parallela (e separata) vicenda processuale nei confronti del Murianni relativamente al reato di cui al capo 1 (a lui contestato come commesso in concorso con il D'Angela) potesse riverberare effetti sull'esito dell'istanza riparatoria dell'odierno ricorrente, nondimeno detto termine biennale era comunque già decorso al momento della presentazione della domanda riparatoria da parte del D'Angela (10 agosto 2020), anche rispetto alla data di irrevocabilità dell'assoluzione del Murianni dal reato a lui ascritto in concorso con l'odierno ricorrente. 3. Il terzo motivo é, a sua volta, inammissibile: non può in alcun modo parlarsi, nel caso di specie, di un overruling da parte della Corte di legittimità rispetto al più volte citato precedente di cui in Sez. 3, n. 3891 del 22/12/2010, dep. 2011, Motta, Rv. 249158, atteso che del principio ivi affermato non può farsi applicazione nel caso di specie, affatto diverso per le ragioni che si sono ampiamente illustrate. In ogni caso non vi sarebbe alcuno spazio per riconoscere l'applicabilità, in caso di mutamento giurisprudenziale, dell'istituto della restituzione in termini, affatto eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinaria disciplina del codice di rito in tema di termini processuali, non potendo ravvisarsi nell'invocata ipotesi né il caso fortuito, né la forza maggiore.4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00; nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di le