CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 19470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18134/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' WALTER, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE d 'APPELLO di TRENTO n. 83/2017 depositata il05/06/2018, R.G. n. 48/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d'appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti de lla Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti [OSCURATO:SOCIETA].) a vverso la cartella esattoriale con cui la Cassa aveva pretesoil pagamento dei contributi derivanti d a ll ’ iscrizione d’ufficio del professionista per l’anno 2013; ciò, ad avviso della Corte territoriale, in applicazionedell’art. 5 dello Statuto in quanto il Colò era geometra iscritto all’ordine professionale e svolgeva attività congrua a quella professionale, quale socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva ad oggetto attività edilizia, mentre non poteva essere ostativa l’iscrizione quale artigiano muratore presso la relativa gestione INPS; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di tale sentenza, affidando il ricorso a sei motivi ed a successiva memoria; la Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorsoillustrato da successiva memoria; chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA]: i primi due motivi,ai sensi dell’ art . 360 c.p.c., primo comma, n. 3 ) , denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 Cost., dell’art. 23 Cost., dell’art. 4 delle preleggi, dell’art. 22 legge n. 773 del 1980, del D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 , comma 3, dell’art. 3. comma 12,L. n. 335 del 1995; si contesta l'erronea applicazione, da parte della Corte d'appello, delle norme generali in materia d'iscrizione alla Cassa e dei principi posti a base del potere impositivo ad essa riservato dal legislatore; la disciplina vigente, secondo la tesi del ricorrente, non avrebbe consentito all’autonomia regolamentare della Cassa di modificare i criteri di legge per l'iscrizione e la disciplina degli obblighi contributivi a carico degli iscritti; con il terzo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c. e degli artt. 2 d.lgs. n. 509 del 1994, dell’art. 3, comma 12 l. n. 335 del 1995; si censura la statuizione con cui la Corte territoriale ha riconosciuto l'obbligo di iscrizione alla cassa in capo al geometra pur esse ndo lo stesso iscritto alla previdenza obbligatoria INPS, quale artigiano muratore e purnon avendo svolto libera professione con continuità ed esclusività; con il quarto motivo di ricorso, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 113 Cost., dell’art. 4 delle preleggi, dell’art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994 ed in ogni caso dell’art. 5 dello Statuto CIPAG, approvato con D.M. 27 febbraio 2003; si evidenzia che il rispetto del diritto di difesa avrebbe imposto di consentire la prova, anche in sede giudiziaria, del mancato esercizio dell’attività professionale; con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 24 e 113 della Cost., dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, approvato con d.m. 27 febbraio 2003, dell’art. 1, comma 3, Regolamento n. 123 del 2009; si censura, in particolare, l’erroneaaffermazione d’irrilevanza dell’eventuale prova ostativa contraria, derivante dall’omissione dell’autocertificazione richiesta; con il sesto motivo, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dall’attività svolta in concreto dal ricorrente, che aveva condotto, in primo grado , all’accoglimento del ricorso in opposizione essendo stato accertato che non era mai stata svolta attività di gestione e/o amministrazione della società, né attività operativa o di progettazione; i motivi, che possono essere valutati congiuntamente per la loro evidente connessione, non meritano accoglimento; questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella posta dalla presente causa ed ha affermato (Cass. n. 28188 del 28/09/2022; Cass. nn. 6694/2023; 4155/2023; 318/2023; 35910/2022; 7820/2022; 4861/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021; 4154 /2023 ) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione alla Cassa - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolteed ai redditi prodotti; tali condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione,in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa, ipotesi non presente nel caso di specie, laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal Ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra; da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare; la sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi; ne deriva il rigetto del ricorso; spese secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont