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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16005/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Arben [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in data 24 marzo 2022, ha confermato la sentenza del 25 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di L'Aquila lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di ricettazione.

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la nullità della sentenza impugnata conseguente alla mancata assunzione di una prova decisiva.

La difesa ha evidenziato che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva chiesto l'escussione del teste a discarico Ardit SELMANOVIQ, segnalando che il giudice di primo grado aveva revocato, in modo del tutto immotivato, l'ammissione del predetto teste indicato nella lista testi dell'imputato con conseguente compressione del diritto di difesa del [OSCURATO:PERSONA] il quale non ha avuto la possibilità di dimostrare la sua estraneità ai fatti oggetto di giudizio.

3. In data 14 dicembre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.

1.1. La sentenza impugnata è priva di qualunque argomentazione in ordine alle ragioni del mancato esercizio da parte del giudice di appello dei poteri istruttori previsti dall'art. 603 cod. proc. pen., né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per comprendere le ragioni che avrebbero indotto i giudici di merito a ritenere la superfluità della prova testimoniale oggetto di ricorso.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio di diritto secondo cui il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (vedi sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Cucinelli, Rv. 263259-01; Sez. 2, n. 19929 del 23/02/2017, Iuliano, Rv. 270313 - 01).

Invero, il giudice ha il dovere di acquisire i mezzi di prova indispensabili per la decisione, cosicché il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge (Sez. 2, n. 37136 del 02/10/2020, Catalano, Rv. 280360 — 01; Sez. 1, n. 12453 del 27/11/2018, dep. 2019, Cozma, non massimata).

1.3. Nel caso di specie la Corte territoriale, pur dando atto della presentazione di una istanza di rinnovazione dibattimentale, non forniva nessuna giustificazione in relazione al mancato accoglimento della stessa.

Dall'applicazione di tali principi di diritto alla fattispecie in esame consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutare l'eventuale rilevanza per la decisione della prova richiesta dal ricorrente con i motivi di appello, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Arben [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in data 24 marzo 2022, ha confermato la sentenza del 25 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di L'Aquila lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di ricettazione. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la nullità della sentenza impugnata conseguente alla mancata assunzione di una prova decisiva. La difesa ha evidenziato che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva chiesto l'escussione del teste a discarico Ardit SELMANOVIQ, segnalando che il giudice di primo grado aveva revocato, in modo del tutto immotivato, l'ammissione del predetto teste indicato nella lista testi dell'imputato con conseguente compressione del diritto di difesa del [OSCURATO:PERSONA] il quale non ha avuto la possibilità di dimostrare la sua estraneità ai fatti oggetto di giudizio. 3. In data 14 dicembre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. 1.1. La sentenza impugnata è priva di qualunque argomentazione in ordine alle ragioni del mancato esercizio da parte del giudice di appello dei poteri istruttori previsti dall'art. 603 cod. proc. pen., né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per comprendere le ragioni che avrebbero indotto i giudici di merito a ritenere la superfluità della prova testimoniale oggetto di ricorso. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio di diritto secondo cui il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (vedi sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Cucinelli, Rv. 263259-01; Sez. 2, n. 19929 del 23/02/2017, Iuliano, Rv. 270313 - 01). Invero, il giudice ha il dovere di acquisire i mezzi di prova indispensabili per la decisione, cosicché il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge (Sez. 2, n. 37136 del 02/10/2020, Catalano, Rv. 280360 — 01; Sez. 1, n. 12453 del 27/11/2018, dep. 2019, Cozma, non massimata). 1.3. Nel caso di specie la Corte territoriale, pur dando atto della presentazione di una istanza di rinnovazione dibattimentale, non forniva nessuna giustificazione in relazione al mancato accoglimento della stessa. Dall'applicazione di tali principi di diritto alla fattispecie in esame consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutare l'eventuale rilevanza per la decisione della prova richiesta dal ricorrente con i motivi di appello, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia. Così deciso il
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