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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00921/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica depositata dalla difesa della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede cautelare, ha rigettato l'appello proposto dalla ricorrente, quale terza interessata, avverso il provvedimento con il quale il medesimo Tribunale, in data 6 aprile 2023, aveva a sua volta respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile intestato alla ricorrente ed oggetto della misura ablativa nell'ambito del procedimento che vede imputato il di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione per delinquere aggravato e trasferimento fraudolento di valori.

Il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod.pen., tenuto conto che all'epoca dell'acquisto dell'immobile - non troppo distante temporalmente dalla commissione dei reati contestati - la ricorrente ed il suo nucleo familiare non avevano redditi proporzionati, disattendendo le contrarie deduzioni difensive sul punto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 240-bis cod.pen..

La Corte non avrebbe adeguatamente valorizzato la documentazione allegata dalla difesa ed attestante la circostanza che all'epoca dell'acquisto dell'immobile il nucleo familiare della ricorrente avesse le risorse economiche necessarie per effettuare l'acquisto, comunque intervenuto in epoca al di fuori dal perimetro della ragionevolezza temporale richiesta tra l'acquisizione del bene e l'epoca di commissione dei reati contestati, dovendosi anche tenere conto, ratione temporis, del reddito della ricorrente non dichiarato al fisco.

La motivazione del Tribunale sarebbe manifestamente illogica nella interpretazione delle clausole contrattuali che avevano regolato il contratto di compravendita del terreno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, in quanto non risulta dagli atti che il difensore della ricorrente si sia munito di procura speciale.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado dì colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.11.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rag [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica depositata dalla difesa della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede cautelare, ha rigettato l'appello proposto dalla ricorrente, quale terza interessata, avverso il provvedimento con il quale il medesimo Tribunale, in data 6 aprile 2023, aveva a sua volta respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile intestato alla ricorrente ed oggetto della misura ablativa nell'ambito del procedimento che vede imputato il di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione per delinquere aggravato e trasferimento fraudolento di valori. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod.pen., tenuto conto che all'epoca dell'acquisto dell'immobile - non troppo distante temporalmente dalla commissione dei reati contestati - la ricorrente ed il suo nucleo familiare non avevano redditi proporzionati, disattendendo le contrarie deduzioni difensive sul punto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 240-bis cod.pen.. La Corte non avrebbe adeguatamente valorizzato la documentazione allegata dalla difesa ed attestante la circostanza che all'epoca dell'acquisto dell'immobile il nucleo familiare della ricorrente avesse le risorse economiche necessarie per effettuare l'acquisto, comunque intervenuto in epoca al di fuori dal perimetro della ragionevolezza temporale richiesta tra l'acquisizione del bene e l'epoca di commissione dei reati contestati, dovendosi anche tenere conto, ratione temporis, del reddito della ricorrente non dichiarato al fisco. La motivazione del Tribunale sarebbe manifestamente illogica nella interpretazione delle clausole contrattuali che avevano regolato il contratto di compravendita del terreno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, in quanto non risulta dagli atti che il difensore della ricorrente si sia munito di procura speciale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado dì colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.11.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rag [OSCURATO:PERSONA]
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