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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36641/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato ~so alle poti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14327/2021 FATTO E DIRITTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe, applicava agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai contestati reati di associazione a delinquere ed altro.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione i difensori di fiducia dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi: a. violazione di legge ex art. 129 c.p.p. e vizio della motivazione in ordine alla mancata adeguata verifica circa la insussistenza di cause di proscioglimento; b. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta violazione di legge quanto alla mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi: a. violazione di legge relativamente alla mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; b. omessa motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo, violazione di legge relativamente alla erronea qualificazione del fatto di cui al capo 1) ex art. 416 c.p.

2.5. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta violazione di legge quanto alla mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

3. Tutti i ricorsi in esame devono essere trattati secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazioni proposte contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che devono essere dichiarati inammissibili perché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Tale norma dispone che: "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

3.1. Va, invero, rilevato che laddove i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione dell'art. 129 c.p.p. i ricorsi sono da ritenere inammissibili poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso, previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, dal momento che il ricorso introduce, sostanzialmente, la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. solo genericamente prospettata, ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso.

Infatti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 Cc. (dep. 01/02/2018 ) Rv. 272014 - 01.

3.2. Va, quindi, osservato che i vizi denunziati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di trattamento sanzionatorio non rientrano tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. (v., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 7683 del 27/01/2015).

Si è, infatti affermato che in materia di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è consentita solo qualora esso si configuri come illegale.

Peraltro, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge. (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004 - dep. 21/04/2004, P.M. in proc.

Obiapuna, Rv. 22804701), profilo che non è stato dedotto in questa sede.

3.3. Occorre, quindi, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è stata sempre concorde nel ritenere che in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni che, in sede cautelare, avevano ritenuto l'insussistenza dei reati contestati sia l'ammissibilità di motivi la cui valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale). (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 - dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 25486501).

Tale orientamento è stato ribadito, anche a seguito delle successive novità normative, precisandosi come in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

Osserva, quindi, la Corte che nel provvedimento impugnato il giudice ha chiarito che l' imputato [OSCURATO:PERSONA] doveva rispondere del reato di associazione a delinquere a fronte delle complessive risultanze istruttorie quanto alle modalità delle condotte contestate (informative in atti, denunzie-querele, intercettazioni telefoniche, verbali di perquisizioni e sequestro).

Orbene a fronte di una congrua ricostruzione operata dal giudice del merito in ordine alla qualificazione del reato contestato quale ipotesi di associazione a delinquere, previa specifica valutazione delle modalità dei complessivi accadimenti, parte ricorrente, pur prospettando problematiche inerenti l' erronea qualificazione del fatto, in realtà muove delle contestazioni in fatto totalmente generiche ed aspecifiche non chiarendo, in alcun modo, sotto quale profilo il giudice di merito sarebbe incorso in un errore censurabile in sede di legittimità e per quale ragione emergerebbe, con indiscussa immediatezza - a fronte di una adeguata ricostruzione circa la sussistenza di un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati quali ricettazione, utilizzo fraudolento di carte di pagamento elettronico, sostituzione di persone e contraffazione di documenti di identità personale- una qualificazione "palesemente eccentrica" rispetto al contenuto del capo di imputazione, da ciò conseguendo l' inammissibilità del ricorso del predetto imputato.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro ciascuno.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato ~so alle poti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14327/2021 FATTO E DIRITTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe, applicava agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai contestati reati di associazione a delinquere ed altro. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione i difensori di fiducia dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi: a. violazione di legge ex art. 129 c.p.p. e vizio della motivazione in ordine alla mancata adeguata verifica circa la insussistenza di cause di proscioglimento; b. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta violazione di legge quanto alla mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi: a. violazione di legge relativamente alla mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; b. omessa motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo, violazione di legge relativamente alla erronea qualificazione del fatto di cui al capo 1) ex art. 416 c.p. 2.5. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta violazione di legge quanto alla mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. 3. Tutti i ricorsi in esame devono essere trattati secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazioni proposte contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che devono essere dichiarati inammissibili perché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma dispone che: "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". 3.1. Va, invero, rilevato che laddove i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione dell'art. 129 c.p.p. i ricorsi sono da ritenere inammissibili poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso, previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, dal momento che il ricorso introduce, sostanzialmente, la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. solo genericamente prospettata, ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso. Infatti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 Cc. (dep. 01/02/2018 ) Rv. 272014 - 01. 3.2. Va, quindi, osservato che i vizi denunziati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di trattamento sanzionatorio non rientrano tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. (v., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 7683 del 27/01/2015). Si è, infatti affermato che in materia di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è consentita solo qualora esso si configuri come illegale. Peraltro, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge. (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004 - dep. 21/04/2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 22804701), profilo che non è stato dedotto in questa sede. 3.3. Occorre, quindi, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è stata sempre concorde nel ritenere che in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni che, in sede cautelare, avevano ritenuto l'insussistenza dei reati contestati sia l'ammissibilità di motivi la cui valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale). (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 - dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 25486501). Tale orientamento è stato ribadito, anche a seguito delle successive novità normative, precisandosi come in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Osserva, quindi, la Corte che nel provvedimento impugnato il giudice ha chiarito che l' imputato [OSCURATO:PERSONA] doveva rispondere del reato di associazione a delinquere a fronte delle complessive risultanze istruttorie quanto alle modalità delle condotte contestate (informative in atti, denunzie-querele, intercettazioni telefoniche, verbali di perquisizioni e sequestro). Orbene a fronte di una congrua ricostruzione operata dal giudice del merito in ordine alla qualificazione del reato contestato quale ipotesi di associazione a delinquere, previa specifica valutazione delle modalità dei complessivi accadimenti, parte ricorrente, pur prospettando problematiche inerenti l' erronea qualificazione del fatto, in realtà muove delle contestazioni in fatto totalmente generiche ed aspecifiche non chiarendo, in alcun modo, sotto quale profilo il giudice di merito sarebbe incorso in un errore censurabile in sede di legittimità e per quale ragione emergerebbe, con indiscussa immediatezza - a fronte di una adeguata ricostruzione circa la sussistenza di un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati quali ricettazione, utilizzo fraudolento di carte di pagamento elettronico, sostituzione di persone e contraffazione di documenti di identità personale- una qualificazione "palesemente eccentrica" rispetto al contenuto del capo di imputazione, da ciò conseguendo l' inammissibilità del ricorso del predetto imputato. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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