CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 04722/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 23575 del ruolo generale dell'anno 202.1, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.i. in persona del legale rappresentante p.t. - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1316/12/2021, depositata in data 10 febbraio 2021, Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 712/08/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo di accoglimento del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva rettificato la rendita catastale proposta con dichiarazione DOCFA, da euro 2.558,00 a euro 3.544,00, con riferimento ad un impianto di serre fotovoltaiche sito nel Comune di Camporeale, censito con la categoria speciale D/1; -la società contribuente è rimasta intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - all'udienza del 21 giugno 2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, assegnando all'Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare ai sensi dell'art. 291 c.p.c. la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente rimasta contumace in appello, essendo stata effettuata presso il procuratore domiciliatario di primo grado; - l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -va preliminarmente osservato che, diversamente da quanto ritenuto nella ordinanza interlocutoria del 21 giugno 2022 (da intendersi revocata), in base all'orientamento maggioritario di questa Corte che questo Collegio condivide, deve ritenersi valida ia notifica del ricorso per cassazione già espletata dall'Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario in primo grado di parte contribuente, rimasta contumace in grado di appello. Invero, le sezioni unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs., 31/12/1992, n. 546, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. A tali consolidati principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio.(cfr., Sez. 5, Sentenza n. 25117 del 07/12/2016, Rv. 641939-01). Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione risulta essere stato già notificato tempestivamente alla parte contribuente presso il domicilio eletto in primo grado (ovvero presso il procuratore domiciliatario), sicché, alla luce dei principi appena esposti, la notifica è corretta con conseguente ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 5, n. 11031 del 2021; v. anche, nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 26308 del 2020; Cass. 3984 del 2022); -con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 in combinato con gli artt. 2 D.L. n. 16/1993, conv. nella legge n. 75/93 e al DM n. 701/1994, per avere la CTR - nel confermare la decisione di prime cure - erroneamente ritenuto non esaustiva la motivazione dell'avviso in questione, ancorché trattandosi di rideterminazione del classamento derivante da una procedura di tipo partecìpativo c.d. DOCFA, la motivazione dell'accertamento fosse soddisfatta con la indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, essendo stato il diverso classamento frutto unicamente di un diverso apprezzamento tecnico dei medesimi elementi di fatto indicati dallo stesso contribuente nella dichiarazione DOCFA; -il motivo è fondato;- in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Cass. n. 30166 del 2019; Cass. sez. 5, n. 1668 del 2021; Cass., sez. 6-5, n. 12519 del 2021); -in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (la Cassazione ha affermato l'enunciato principio in una fattispecie in cui !'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dalrelaborato DOCFA presentato: Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018), - in caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in I. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico- funzionale (Cass. n. 7854 del 2020; Cass. n. 6554 del 2020); -in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass. n. 6554 del 2020; Cass. n. 8529 del 2019; Cass., sez. 6-5, n. 12519 del 2021); -nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto non sufficientemente motivato l'avviso di accertamento ("fondate appaiono le censure circa l'apodittica indicazione nel provvedimento impugnato della nuova rendita accertata mediante un prospetto -nuovi dati di classamento- dal quale non si evincerebbe in alcun modo l'iter logico seguito"), ancorché, si trattasse, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, di rettifica di rendita catastale a seguito di procedura DOCFA, con una valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione degli stessi elementi di fatto indicati dal contribuente nella relativa dichiarazione; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di una circostanza decisiva e controversa per il giudizio, per avere la CTR, nel rigettare l'appello dell'Ufficio, omesso di valutare la doglianza - rimasta assorbita dall'asserito difetto di motivazione- concernente l'assunta correttezza, nel merito, del procedimento di revisione della rendita catastale dell'unità immobiliare a destinazione speciale; -l'accoglimento dei primo motivo implica l'assorbimento del secondo; -in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti dì fatto, decidendo nel merito, con rigetto del ricorso originario proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento in questione; -sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, con rigetto del ricorso originario avverso l'avviso di accertamento; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società contribuente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di le