CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47099/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/10/2019 della Corte di Appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];4 sentito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi depositando comparsa conclusionale e nota spese; sentiti i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Matera emessa il 18 maggio del 2017, confermava la responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato, loro in concorso ascritto, di tentata estorsione aggravata dalle più persone riunite e dall'uso del metodo mafioso. La ricostruzione della vicenda è così sintetizzata nella sentenza impugnata (fg. 6): "gli imputati, in concorso tra loro, mediante una serie di condotte articolatesi nel tempo e a cui prendevano parte i prevenuti avvicendandosi attraverso più azioni minacciose, avevano tentato di costringere [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'azienda denominata [OSCURATO:SOCIETA]., a versare la somma di un milione di euro, non riuscendo, tuttavia, nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà, in quanto la persona offesa, mancando di cedere alla richiesta, denunciava i fatti alla [OSCURATO:PERSONA]. In pratica, la condotta ascritta agli imputati era consistita nel rappresentare alla persona offesa di essere a conoscenza di un prestito effettuato al [OSCURATO:PERSONA] circa trent'anni prima da [OSCURATO:PERSONA] e da altre persone legate ad ambienti criminali americani e nel minacciarlo attraverso una serie di incontri e di visite presso la sua società, rievocando alla vittima personaggi appartenenti all'organizzazione criminale italoamericana di [OSCURATO:PERSONA] dei quali veniva rappresentata l'intransigenza e la pericolosità, allo scopo di costringerla a versare la somma anzidetta".La Corte di appello (come il Tribunale), sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, di intercettazioni, testimonianze, esiti di attività di polizia giudiziaria ed altri elementi di prova, riteneva sussistente un unico tentativo punibile di estorsione in concorso, escludendo la continuazione, in quanto vi era stata "un'azione unitaria in grado di affasciare tutti gli apporti forniti dai vari imputati"; tale azione unitaria era iniziata, secondo la Corte, con il primo incontro tra la vittima e gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuto a Matera nel giugno del 2012, era proseguita nel 2013 con le visite del [OSCURATO:PERSONA] presso l'azienda della persona offesa - ove questi, coadiuvato in vario modo dagli altri ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incontrava la segretaria del [OSCURATO:PERSONA] - e si era protratta "almeno fino alla fine del 2013" ed anche oltre, tenuto conto dei colloqui tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la vittima intercorsi nei primi mesi del 2014 (fgg. 32 e 33 della sentenza impugnata). 3. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che le condotte degli imputati, poste in essere tra il 2012 ed il 2013, avessero un unico filo conduttore e non fossero, invece, singolarmente considerate, prive dei connotati del tentativo punibile. In tale operazione ricostruttiva, che il ricorrente reputa illogica anche nella misura in cui tiene fuori alcune condotte verificatesi nel 2010 (invio delle cartoline da Brooklyn), la Corte non avrebbe messo a fuoco l'elemento costitutivo del dolo di concorso, nella specie inesistente alla luce delle circostanze fattuali valorizzate dalla Corte e richiamate a fg. 3 del ricorso. Sottolinea il ricorrente che nell'unico incontro avvenuto con la persona offesa, nel giugno del 2012 in Matera, quest'ultima non avrebbe provato alcun timore e non sarebbe stata esternata alcuna minaccia. Dopo quell'episodio, il ricorrente sarebbe uscito di scena fino all'epilogo della vicenda, costituito dalla denuncia della vittima del 23 ottobre del 2013, eccezion fatta per una ipotetica telefonata nel 2013 al [OSCURATO:PERSONA] per ottenere un non ben definito aiuto economico, non ricollegabile all'unico incontro del 2012 e che non aveva avuto alcun effetto intimidatorio nei confronti della persona offesa. Dunque, mancherebbe una condotta concorsuale posta in essere dal ricorrente con coscienza e volontà; 2) vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto che si fosse trattato di un unico fatto di reato pur a fronte di molteplici condotte protrattesi per un lungo arco temporale e non concatenate tra loro, per di più attraverso un inaccettabile rinvio per relationem alla sentenza del Tribunale, avvenuto senza tenere conto delle censure formulate nell'atto di appello a proposito dell'esiguo e temporalmente limitato ruolo del ricorrente in una vicenda che secondo la ricostruzione dei giudici di merito era durata per anni; ruolo, peraltro, privo dei connotati necessari per configurare il concorso materiale o morale nel reato, eventualmente da altri commesso con forme imprevedibili per l'imputato. Inoltre, non sarebbe stata adeguatamente valutata la circostanza, rimarcata a fg. 12 del ricorso, dell'assenza di contatti tra il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] a partire dal mese di aprile del 2012 e fino alla conclusione della vicenda, che non aveva mai più visto l'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto descritto anche da testimoni di polizia giudiziaria (fg. 15 del ricorso). La illogica ricostruzione della Corte di merito avrebbe determinato una incertezza nella data di consumazione del reato (fg. 14 del ricorso); 3) violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria. Anche in questo caso, la Corte avrebbe adottato una apodittica motivazione per relationem senza tenere conto del ruolo effettivamente avuto dall'imputato nei ristretti termini segnalati nei precedenti motivi, dimostrativo del fatto che egli non aveva perseguito il supposto intento estorsivo, non rinvenibile nella sua condotta del giugno 2012 e neanche nella telefonata del 2013 alla vittima; 4) vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione della circostanza attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod.pen., tenuto conto dei due soli contatti avuti con la vittima e dell'assenza di relazioni con altri coimputati diversi dal [OSCURATO:PERSONA]. Si censura, altresì, la sentenza quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite pur in mancanza di elementi rappresentativi del dolo di concorso. Ci si duole, infine, del trattamento sanzionatorio, rispetto al quale la Corte avrebbe adottato una motivazione non ritagliata sulla persona dell'imputato e sul suo ruolo nella vicenda. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto utilizzabili i dialoghi intercorsi tra la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], registrati dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 12 novembre 2013 ed il 28 maggio 2014. Si tratterebbe di registrazioni effettuate da privato su impulso della polizia giudiziaria (posto che erano intervenute dopo che la persona offesa aveva sporto denuncia) costituenti attività investigativa e che per questo avrebbero dovuto rispettare le regole in materia di intercettazioni; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto utilizzabili due note investigative provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America il cui contenuto si basava su fonti anonime confidenziali e rivelava la sussistenza di un legame tra l'odierno ricorrente e la famiglia mafiosa italoamericana dei Gambino, poi rivelatosi inesistente. Il contenuto di tali note avrebbe influenzato la decisione in danno del ricorrente, almeno con riferimento ai suoi contatti con ambienti criminali americani ritenuti significativi al fine di lumeggiarne la personalità, con riguardo alle aggravanti ed al trattamento sanzionatorio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente censura la decisione della Corte di ritenere le condotte commesse idonee a costituire un tentativo punibile, nonostante il fatto che l'imputato non avesse mai incontrato o parlato con la vittima, non avesse usato toni minacciosi con la segretaria di quest'ultima esternandole il suo proposito, non era comparso in alcuna altra fase della vicenda. I due tentativi del ricorrente di incontrare la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], peraltro falliti, non avrebbero, pertanto, perfezionato l'iter criminis, trattandosi di atti eventualmente solo preparatori non portati mai a compimento; le diverse valutazioni della Corte, in proposito, sarebbero meramente congetturali e si sarebbero affidate a dati indipendenti dalle condotte dell'imputato (i dialoghi tra la vittima ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA]) che non avrebbero dovuto entrare a far parte della valutazione della posizione del [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato non avrebbe avuto l'intenzione di inserirsi in alcuna estorsione, come sarebbe dimostrato da due intercettazioni del 29 ottobre 2013 tra il ricorrente e terzi soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n. 3473 e 3477, vedi fg. 12 del ricorso) che rivelavano il convincimento del ricorrente che la vittima non avesse mai saldato il suo debito, dal che ne conseguirebbe la legittimità della pretesa secondo il suo punto di vista, pretesa rispetto alla quale egli si poneva come intermediario per risolvere la questione, senza alcuna minaccia o intervento di terzi a questo fine (fg. 14 del ricorso). Sotto questo profilo, la Corte avrebbe reso una motivazione non conforme ai dati processuali indicati, travisandone il contenuto e ritenendo, senza elementi a supporto, che il ricorrente fosse consapevole, al momento del suo intervento, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse saldato il suo debito; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che si versasse in un caso di desistenza volontaria, come si sarebbe evidenziato chiaramente, secondo quanto dedotto con l'atto di appello, dalla valorizzazione, invece mancata, del contenuto dei dialoghi indicati nel precedente motivo di ricorso, nei quali il ricorrente manifestava ai suoi interlocutori il desiderio di non occuparsi più della vicenda dopo i due tentativi falliti di incontrare [OSCURATO:PERSONA], così come effettivamente era avvenuto dopo il 29 ottobre del 2013, quando ancora il progetto criminoso non era definito e sarebbe stato portato avanti autonomamente da altri coimputati fino al 2014 (fgg. 19-22 del ricorso); 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Secondo il ricorrente, nessuno degli imputati, men che mai il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe commesso minacce od intimidazioni nei confronti della vittima, tanto è vero che costei non si era intimorita in nessuna circostanza. Inoltre, la Corte avrebbe dilatato la portata oggettiva dell'aggravante, ritenendola sussistente anche in capo al ricorrente senza valutare il concreto ruolo avuto nella vicenda, rappresentato nei precedenti motivi e l'assenza di coercizione ambientale; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle cosiddette più persone riunite, mancando la simultanea presenza di almeno due persone sul luogo ed al momento del fatto, cosa che non era avvenuta in nessuno snodo della vicenda, per quanto sottolineato a fg. 30 del ricorso; 7) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte qualificato il fatto in termini di tentata truffa, tenuto conto dell'assenza di minacce o violenze nei confronti della vittima e dell'andamento della vicenda, scevra da contesti mafiosi che inizialmente si erano voluti intravedere nel descrivere il [OSCURATO:PERSONA] come emissario della famiglia mafiosa italoamericana dei Gambino, circostanza poi rivelatasi non vera. Valutando la vicenda senza tali preconcetti, si sarebbe dovuti addivenire in diritto alla soluzione proposta dal ricorrente, posto che alla vittima sarebbe stata solo prospettata una realtà illusoria ed inesistente al solo scopo di indurla in errore e convincerla ad elargire quanto richiestole facendole credere che i creditori fossero pericolosi criminali, prospettazione alla quale, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai creduto. Né gli imputati avrebbero potuto o hanno messo in esecuzione quanto prospettato alla vittima; 8) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla applicazione della regola di cui all'art. 63, comma quarto, cod.pen. con riferimento all'aggravante ad effetto speciale dell'uso del metodo mafioso nel contesto del calcolo degli aumenti per le altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (fgg. 38 e 39 del ricorso); 9) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed in relazione al calcolo della pena. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.La Corte di appello_ avrebbe erroneamente attribuito valenza intimidatoria di natura estorsiva al primo incontro tra la vittima [OSCURATO:PERSONA], l'odierno ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Dalle dichiarazioni della persona offesa - nelle parti segnalate a fg. 10 del ricorso - non emergerebbe una "condotta minacciosa tale da porsi in termini di idoneità ai fini della concretizzazione della fattispecie, quanto, piuttosto, a tutto voler concedere, un truffaldino e sbilenco tentativo (basato sui presunti rapporti risalenti al genitore del [OSCURATO:PERSONA]) di ottenere soldi dal [OSCURATO:PERSONA], peraltro immediatamente ripiegato" (fg. 11 del ricorso). Tanto sarebbe dimostrato dal tono tranquillo del [OSCURATO:PERSONA], dall'assenza di percezione di una qualche minaccia da parte della vittima, dall'esito dell'incontro (con il proposito di rivedersi per "mangiare il pesce"), nonché dal comportamento silente ed imbarazzato del ricorrente, idoneo ad escludere ogni combutta tra questi ed il [OSCURATO:PERSONA]. Altrettanto privi di contenuto minaccioso sarebbero gli episodi che vedono protagonista il coimputato [OSCURATO:PERSONA], concretizzatisi in una visita presso l'azienda [OSCURATO:SOCIETA] della vittima - che non verrà mai incontrata dal [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva rivolto semplici domande alla segretaria del [OSCURATO:PERSONA] - ed in una lettera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della quale il ricorrente non aveva avuto contezza se non in epoca successiva al suo inoltro. Le altre emergenze dibattimentali sarebbero neutre rispetto al [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non troverebbe alcuna dimostrazione il ritenuto ruolo di "basista e trait d'union tra i vari compartecipi" assegnatogli dalla Corte di Appello. Al contrario, elementi di segno diverso e favorevoli alla difesa sono segnalati a fg. 13 del ricorso (la lettera di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si riferiva a [OSCURATO:PERSONA], la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ineriva a [OSCURATO:PERSONA] e lo poneva al di fuori di eventuali condotte estorsive poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Non avrebbero attinenza alcuna con la imputazione i viaggi compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] in America, finalizzati al compimento di affari personali del ricorrente e quelli in Calabria, per quanto sottolineato a fg. 14 del ricorso. La Corte avrebbe ritenuto attendibile la persona offesa senza tenere conto del contesto di riferimento, che lo tratteggiava come un soggetto che aveva chiesto un prestito negli anni '80 a soggetti pregiudicati, che aveva forse riciclato denaro e che non aveva mostrato il benché minimo segno di timore e costruito callidamente la sua impalcatura accusatoria sfruttando il rapporto con il ricorrente. La Corte non avrebbe adeguatamente risolto la diversa soluzione giuridica proposta dall'imputato a proposito della qualificazione del fatto come truffa, giustificata dall'assenza di minaccia nel caso concreto, non ricavabile dalla caratura criminale di alcuni partecipi della vicenda.Peraltro, nella .specie, "il male ventilato si porrebbe in termini latenti e dipendenti dalla volontà di terzi" e "l'efficacia delle condotte si presenta al più quale manipolazione o induzione, da valutarsi, come detto, ex ante" e rientrante nello schema del tentativo di truffa (fg.19 del ricorso). Alla luce di tutti questi dati, il ricorrente censura la tesi di fondo della sentenza impugnata secondo la quale le condotte attribuite ai diversi imputati ed al [OSCURATO:PERSONA] in particolare, dislocatesi anche a distanza considerevole di tempo, avessero formato oggetto di un disegno estorsivo unitario; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. La Corte avrebbe tratto la sussistenza dell'aggravante da due occasioni nelle quali due soggetti avevano avuto contatto, diretto o mediato, con la vittima, senza tuttavia saggiare la "efficienza causale" della condotta, che, in un caso, non era concorsuale (quanto al [OSCURATO:PERSONA]) e, nell'altro caso, era del tutto inerte (quanto al [OSCURATO:PERSONA]) (fg. 21 del ricorso); 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, posto che gli elementi di fatto valorizzati dalla Corte non avrebbero avuto alcun effetto maggiormente intimidatorio nei confronti della vittima e non sarebbero stati collegabili ad inesistenti contesti di riferimento mafiosi; 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte valorizzato come ininfluenti, pur senza acquisirne cognizione stante il rigetto della richiesta di produzione documentale, le condizioni di salute del ricorrente. 3.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza quanto alla sussistenza di una fattispecie unitaria di estorsione. Il ricorso pone una censura comune agli altri ricorrenti a proposito della riconduzione ad unità di tutte le condotte commesse dai vari imputati nell'arco temporale nel quale si era dislocata la vicenda, sottolineando che la contestazione accusatoria prevedeva più fatti tra loro legati dal vincolo della continuazione. Inoltre, la sentenza sarebbe contraddittoria per avere ritenuto a volte privi dei connotati del tentativo punibile i singoli comportamenti ed a volte affermando il contrario, ad onta di un lungo lasso temporale idoneo a scindere l'unitarietà del fatto e delle condotte, contraddittoriamente ritenute omologhe anche in relazione alla pretesa della somma di un milione di euro. L'unico ed occasionale episodio ascrivibile al ricorrente, avvenuto nell'ottobre del 2013, non sarebbe ricollegabile agli altri avvenuti prima e non si configurerebbe da solo come tentativo punibile, essendosi limitato il [OSCURATO:PERSONA] ad accompagnare il coimputato [OSCURATO:PERSONA] presso l'azienda della vittima facendo ingresso nei locali ed incontrando la segretaria di quest'ultima, senza proferire verbo o usare atteggiamenti minacciosi; 2) vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte avrebbe travisato il contenuto delle intercettazioni relative alla posizione del ricorrente, senza tenere conto del testo integrale e delle considerazioni difensive; viene citata l'intercettazione tra il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] n. 3278 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dove si fa riferimento ad un debito ma non alla sua illiceità. Si cita a discarico il contenuto della intercettazione n. 3036 del 25/10/2013, non tenuta in conto dalla Corte, dove l'imputato manifesta il suo distacco dalle condotte criminose altrui (fg. 7 del ricorso); 3) vizio della motivazione per non aver ritenuto sussistente la desistenza volontaria. La decisione della Corte sarebbe contraddittoria nell'enucleare un tentativo compiuto prima della condotta commessa dall'imputato per poi affermare l'esistenza di un'unica condotta estorsiva dovuta alla somma degli atti commessi, senza tenere conto, peraltro, del fatto che l'imputato, dopo l'episodio della visita con Palmieri presso l'azienda della vittima, non aveva più assunto alcun ruolo nonostante lo snodarsi ancora lungo della vicenda, dissociandosene come da conversazione n. 3036 prima richiamata (fg. 9 del ricorso); 4) vizio della motivazione in ordine alla aggravante dell'uso del metodo mafioso. Gli incontri tra gli imputati e la vittima avrebbero avuto toni amichevoli, senza connotati estorsivi e meno che mai mafiosi e senza che la vittima si fosse intimorita, trattandosi, peraltro, di soggetto aduso a contatti con personaggi di dubbia moralità. In ogni caso, l'aggravante non avrebbe potuto essere oggettivamente imputata al ricorrente ex art. 59 cod.pen., posto che egli sarebbe stato all'oscuro dell'intenzione dei suoi concorrenti di utilizzare tali modalità e del [OSCURATO:PERSONA] in particolare, secondo la conversazione n. 3036 prima citata; 5) vizio della motivazione in ordine alla recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. 3.5. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte valutato come unitaria la condotta commessa dai singoli imputati nella vicenda all'esame, individuandola, pur nella diversità degli atti distanziati nel tempo, come unico tentativo punibile, a prescindere dalla configurazione di un tentativo compiuto nella sequenza individuata, pure individuato dalla Corte in almeno due occasioni (incontro nel 2012 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed episodio del 21 ottobre del 2013 che vede coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); tale ricostruzione ha comportato l'estensione al ricorrente - che compare solo dal giugno del 2013 e nell'episodio del 24 ottobre del 2013 pacificamente ritenuto come tentativo incompiuto - di condotte commesse autonomamente da altri coimputati e che la stessa Corte ha ritenuto integrare gli estremi del tentativo punibile, con conseguenze anche in termini di applicazione al [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante delle più persone riunite, della valutazione della ipotesi di desistenza volontaria e del trattamento sanzionatorio. Non sarebbe stata, inoltre, adeguatamente valutata la consapevolezza del ricorrente di concorrere a tutto il piano estorsivo posto in essere dagli altri coimputati e la programmazione comune di esso, tenuto conto della particolare distanza temporale tra i singoli episodi valorizzati dalla Corte, idonea ad escludere la contestualità degli atti e della commissione di essi da parte di soggetti ogni volta differenti; 2) vizio della motivazione in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente, avendo la Corte di merito tralasciato la considerazione di alcuni elementi segnalati con l'atto di appello, decisivi proprio alla luce della concezione "monistica" della vicenda adottata dalla sentenza impugnata. In particolare, non sarebbe stata valorizzata: - la mancanza di rapporti preesistenti tra il ricorrente e gli altri coimputati; - l'assenza di un accordo originario; - la mancanza di un omologo contesto criminale tra i protagonisti; - l'assenza di significati precisi del dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n. 3278 del 10 luglio del 2013; - la verifica dell'effettivo passaggio presso l'azienda della vittima il 24 ottobre del 2013; 3) violazione di legge ex art. 581 cod. proc. pen. per il mancato esame dei motivi di appello nei termini evidenziati nel precedente motivo di ricorso; 4) vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, essendo sfuggita una lettura integrale di quelle relative al [OSCURATO:PERSONA] ed una lettura organica di altre a questa riferibili, fondandosi il convincimento solo su una lettura frammentaria della conversazione del 10 luglio del 2013 prima richiamata (avvenuta precedentemente a qualunque condotta) e su una conversazione ambientale successiva alle condotte del ricorrente (si rinvia a fg. 41 del ricorso). Le conversazioni non dimostrerebbero la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] delle azioni poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e della programmazione del proposito criminoso da parte sua;5) vizio della motivazione in ordine alla attribuzione al ricorrente delle aggravanti delle più persone riunite e del metodo mafioso. Il ricorrente, secondo la stessa sentenza impugnata, non era presente all'incontro del 21 ottobre del 2013 con la vittima, né a nessun altro segmento della vicenda che aveva visto la presenza di più persone riunite; ne consegue che l'aggravante non poteva estendersi alla sua persona in difetto di una consapevolezza e condivisione del programma criminoso complessivo. Del pari, egli non aveva mai fatto uso del metodo mafioso, né era conoscenza che altri l'avessero utilizzato. Sarebbe stato, pertanto, violato l'art. 59, comma secondo, cod.pen.; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non individualizzato sulla posizione del ricorrente. 3.6. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe liquidato senza risposta le doglianze difensive volte a mettere in luce come il ricorrente non sarebbe stato consapevole della illiceità della pretesa nei confronti della vittima, ancora ignota al 29 ottobre del 2013 al coimputato [OSCURATO:PERSONA] che l'[OSCURATO:PERSONA] si era limitato ad accompagnare presso i locali aziendali della persona offesa, secondo quanto risultante dalle conversazioni n. 3473 e 3477 non tenute in conto dalla Corte. Nessun elemento a carico si sarebbe potuto ricavare dalla conversazione tra il ricorrente e tale [OSCURATO:PERSONA] citata dal Tribunale (n. 191 del 12.7.2013), al contrario dimostrativa della casualità dell'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] nella vicenda e del suo disinteresse verso quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto realizzare a seguito dell'incontro con la vittima, come sottolineato ai fgg. 6 e 7 del ricorso, anche con riferimento al contenuto della conversazione n. 3036 colà richiamata e ad altra cui si fa riferimento a fg. 9 del ricorso. La sentenza impugnata sarebbe carente anche in relazione alla descrizione del contributo causale prestato dal ricorrente, limitatosi ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] ad un solo incontro con la persona offesa il 21 ottobre del 2013 rimanendo in auto ad aspettarlo, senza mai incontrare la vittima, senza essere citato da nessun coimputato nelle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, venendo intercettato una sola volta e senza mai essere coinvolto in alcun modo nella lunga vicenda processuale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che le condotte commesse da tutti gli imputati dovessero considerarsi unitariamente anziché come singole ipotesi delittuose collegate dal vincolo della continuazione, soluzione cui la Corte è addivenuta senza tenere conto della distanza temporale fra i singoli atti, delle diverse modalità e della diversità dei partecipanti nelle varie occasioni. Con riguardo alla posizione del ricorrente, la questione assume rilevanza in quanto, diversamente opinando, la sua unica partecipazione al fatto, verificatasi il 21 ottobre del 2013 in ragione di quanto esplicitato con il primo motivo, non avrebbe, di per sé, potuto costituire una ipotesi di tentativo punibile, non potendosi attribuire al ricorrente condotte precedenti o successive alle quali egli non aveva preso parte e delle quali non aveva alcuna consapevolezza; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso (motivo identico a quello proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Secondo il ricorrente, nessuno degli imputati, men che mai l'[OSCURATO:PERSONA], avrebbe commesso minacce od intimidazioni nei confronti della vittima, tanto è vero che costei non si era intimorita in nessuna circostanza. Inoltre, la Corte avrebbe dilatato la portata oggettiva dell'aggravante, ritenendola sussistente anche in capo al ricorrente senza valutare il concreto ruolo avuto nella vicenda, rappresentato nei precedenti motivi e l'assenza di coercizione ambientale; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle cosiddette più persone riunite, mancando la simultanea presenza di almeno due persone sul luogo ed al momento del fatto, cosa che non era avvenuta in nessuno snodo della vicenda, per quanto sottolineato a fg. 27 del ricorso (motivo identico a quello proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). L'elisione dell'aggravante citata avrebbe consentito di poter valutare la concessione al ricorrente dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, tenuto conto che la Corte non avrebbe valutato il carattere risalente nel tempo, la irrilevanza dei precedenti penali del ricorrente e l'indole di essi, non assolvendo al suo onere motivazionale (fg. 30 del ricorso). Il ricorrente sottolinea il suo interesse a coltivare il motivo, avendo la considerazione della recidiva ostacolato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, "anche in un eventuale giudizio di bilanciamento" (fg. 32 del ricorso); 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla applicazione della regola di cui all'art. 63, comma quarto, cod.pen. con riferimento all'aggravante ad effetto speciale dell'uso del metodo mafioso nel contesto del calcolo degli aumenti per le altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (fgg. 33-35 del ricorso; motivo identico a quello proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]);7) violazione di legge e vizio. di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed in relazione al calcolo della pena (motivo identico a quello proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). 3.7. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, per avere la Corte ritenuto che le condotte degli imputati, poste in essere in un ampio arco temporale, avessero un unico filo conduttore e non fossero, invece, singolarmente considerate, prive dei connotati del tentativo punibile. [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state ascritte, in questa visione unitaria della vicenda, condotte compiute da altri soggetti, assimilando la sua posizione, invero diversa, a quella dei coimputati individuati come gregari nel disegno criminoso, senza l'individuazione di alcuna condotta ex sé costituente reato, sorvolando sulla mancanza di prova della adesione del ricorrente al progetto illecito e della commissione da parte sua di condotte concorsuali a qualunque titolo. A fronte della assenza di conversazioni intercettate utili ai fini probatori, non sarebbero significative in termini di concorso nel reato le circostanze valorizzate dalla Corte secondo le quali l'imputato, nel giugno del 2012, aveva accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] presso l'azienda della vittima ripetendo tale comportamento ad ottobre del 2013; 2) vizio della motivazione per avere la Corte valorizzato in generale le dichiarazioni della vittima senza tenere conto che esse non avevano alcuna refluenza per la posizione del ricorrente, mai visto né sentito dal [OSCURATO:PERSONA] nonostante i risalenti rapporti di conoscenza tra i due. La Corte non avrebbe valorizzato altro elemento a discarico, costituito dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che non aveva fatto alcun riferimento al ricorrente, ignaro dei propositi criminosi dei coimputati e del [OSCURATO:PERSONA] in particolare. Nessuna conversazione dimostrerebbe la conoscenza del ricorrente del piano criminoso e la sua adesione ad esso. Sarebbe una mera asserzione quella che il [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto perché a conoscenza del territorio di Matera ove doveva essere effettuato il reato e dove si trovava l'azienda della vittima. Non sarebbe emersa alcuna condotta avente efficacia causale per la perpetrazione del reato e la sussistenza dell'elemento psicologico del reato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Il ricorrente non avrebbe utilizzato metodi mafiosi e non sarebbe stato a conoscenza del fatto che altri ne facessero uso, non partecipando all'azione dei correi, non avendo avuto contatti con la vittima, dall'assenza di tornaconto economico; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo di estorsione anziché di truffa. Sul punto, la Corte si sarebbe limitata ad un mero richiamo per relazione alla sentenza di primo grado, valorizzando i contatti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal contenuto neutro; 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.., ingiustificata in relazione al ruolo marginale assunto dal ricorrente nella vicenda, individuabile nell'alveo della connivenza non punibile. [OSCURATO:PERSONA] Tutti i ricorsi devono essere rigettati per le ragioni che seguono. 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1. Con i primi due motivi di ricorso, il ricorrente, nel negare la sussistenza di una sua condotta concorsuale nel reato contestato, pone, in primo luogo, una questione giuridica comune a tutti gli imputati. L'originaria accusa sintetizzata nel capo di imputazione aveva configurato una tentata estorsione in forma continuata, con decorrenza dal luglio del 2013 al settembre del 2014. Il Tribunale e poi la Corte di appello hanno, invece, ritenuto che le condotte commesse dai vari imputati, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA], dovessero essere considerate quale unica azione, posta in essere con atti reiterati nel tempo contro la persona offesa, senza soluzione di continuità dal punto di vista del fine auspicato, consistente, nel suo nucleo essenziale, nel costringere [OSCURATO:PERSONA], con minacce, a versare una cospicua somma di danaro da egli non dovuta. Tanto ha comportato, nelle due sentenze di merito, da un lato, la conforme statuizione di escludere il vincolo della continuazione tra i singoli episodi fattuali ritenuti significativi ai fini della affermazione di responsabilità e di ciò i ricorrenti non possono dolersi, non avendo subito alcun aumento di pena a titolo di continuazione; dall'altro, nell'aver "recuperato" atti in sé privi dei connotati del tentativo punibile compiuto che, però, in una visione unitaria della vicenda, andavano ad inserirsi nel programma criminoso. L'operazione giuridica effettuata dai giudici dei precedenti gradi non rappresenta una novità ma, al contrario, è stata ritenuta astrattamente possibile dalla giurisprudenza di legittimità.In particolare, già con la sentenza Sez. 2, n. 2070 del 10/11/1994, dep. 1995, Periodo, Rv. 200554, si era affermato che, in tema di tentativo di estorsione, nell'ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia esercitata in forma mediata, a mezzo del telefono, il ripetersi delle telefonate minatorie da parte dell'estortore per costringere la vittima a consegnargli il danaro ingiustamente richiesto non dà luogo, di per sè, ad una pluralità di reati, occorrendo prima accertare se ci si trovi in presenza di una azione unica o meno, e ciò alla stregua del duplice criterio: finalistico e temporale. Azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di "atti" che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell'azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa. L'unicità del fine a sua volta non basta per imprimere all'azione un carattere unitario essendo necessaria, la così detta contestualità, vale a dire l'immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l'azione unica. Ne consegue che, in caso di estorsione tentata, i diversi conati posti in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonomi tentativi di reato, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerati in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiono dotati di una propria completa individualità. Mentre si ha un solo tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi, alla stregua dei criteri sopra enunciati, costituiscono singoli momenti di un'unica azione. In senso conforme si è posta la giurisprudenza successiva, come Sez. 2, n. 4167 del 02/07/13, Tammaro, Rv. 256729. Nella motivazione di tale decisione, oltre a ribadirsi negli stessi termini i principi di diritto appena riportati, si danno alcune specificazioni assai utili e qui condivise per l'analisi della questione e della vicenda in esame, nei seguenti termini: "Si è peraltro già ritenuto che, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri - come quelli nella specie accertati - ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (sez. II, 4 dicembre 2012, n. 46776, rv. 254106). D'altro canto, il fatto che la vittima non si sia intimidita non comporta la non configurabilità del tentativo, poiché l'idoneità degli atti posti in essere va notoriamente valutata ex ante: ne consegue che, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima. (sez. II, 18 marzo 2013, n. 12568, rv. 255538). Pertanto, si dovrà valutare, in questa sede, se la ricostruzione operata dai giudici di merito sia immune da vizi logico-ricostruttivi nel delineare la vicenda come un'unica azione delittuosa e se siano stati correttamente valutati i parametri di riferimento indicati dalla giurisprudenza di legittimità. A questo proposito, però, occorrono ulteriori precisazioni. I ricorrenti hanno sostenuto che le condotte valorizzate dalla Corte territoriale fossero troppo lontane tra loro nel tempo, essendosi dipanate in un arco cronologico, come si dice in sentenza, di "almeno 18 mesi". Sebbene le sentenze di legittimità prima richiamate attribuiscano importanza all'elemento della "contestualità degli atti", esso non può essere isolato dal contesto di riferimento nel quale si pongono, di volta in volta, gli stessi atti concreti e dalla interazione di tale fattore di valutazione con gli altri, costituiti dall'unicità del fine, dalla cadenza e dal significato attribuito ai singoli comportamenti valorizzati nel caso specifico. L'assunto trova un preciso riferimento giurisprudenziale nella sentenza Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543. Sul solco delle precedenti decisioni di legittimità prima segnalate, nella motivazione di quest'ultima sentenza si afferma: "Ma l'argomento decisivo, costitutivo di un criterio di selezione sicuro per discernere nel succedersi di atti estorsivi l'unicità o la pluralità di condotta è costituito dalla risposta alla domanda se, in caso di consumazione, gli atti pregressi possano configurarsi come unica azione ovvero se questa debba ritenersi interrotta da autonomi atti di tentativo. Dove unica condotta dovrà configurarsi allorché i singoli atti siano sorretti da una unica e continua determinazione, che, a prescindere dalla modalità cronologica della sua esternazione, non registri sul piano della volontà interruzioni, desistenze o quant'altro. In altre parole la contestualità degli atti si misura, a prescindere dal tempo della commissione degli atti esecutivi, dalla permanente, continua volontà di perseguire l'evento criminoso. Evento che, nella particolare fattispecie della induzione o coazione a subire la guardiania in particolari contesti criminogeni, si svolge attraverso una serie di atti, diretti alcuni, indiretti gli altri, distaccati nel tempo, volti a piegare, proprio per la persistenza nel tempo, la volontà della vittima ed il cui complessivo significato di disvalore è possibile cogliere solo nel contesto di una valutazione unitaria. Ne consegue che gli atti costitutivi di un unico tentativo non lo saranno solo ove è dato cogliere una interruzione o sospensione sul versante della determinazione a perseguire l'obiettivo criminoso. Nel caso di specie è dato registrare proprio la situazione sopra descritta: la durata nel tempo è proprio elemento costitutivo essenziale per piegare la volontà della vittima attraverso atti, quali furti, danneggiamenti, inviti non contrassegnati da particolari forzature, che ripetono il loro più autentico significato dal contesto complessivo snodantesi in dimensioni cronologiche anche ampie". Alla luce di questi principi, cui il Collegio intende dare continuità, deve ritenersi che la questione giuridica posta dai ricorrenti è certamente infondata in astratto. Ma lo è anche in concreto, per quel che verrà di seguito evidenziato entrando all'interno del caso in esame sotto il profilo della valutazione di legittimità sulla tenuta della motivazione della sentenza impugnata. Prima, però, occorre soffermarsi su un altro aspetto decisivo, proprio alla luce delle osservazioni contenute nella motivazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] appena richiamata. La contestualizzazione dei principi di diritto sopra enunciati alla precipua vicenda processuale di odierno interesse, deve tenere conto del fatto che, nello svolgimento dell'azione delittuosa incriminata, obbiettivamente piuttosto prolungata nel tempo, si è avuta la presenza di diversi protagonisti, gli odierni imputati, che si sono resi autori, in contemporanea ovvero a distanza di tempo, talvolta singolarmente talaltra in più di una persona, di condotte assai diverse tra loro, più o meno significative per la riuscita del piano criminoso ma mai giudicate indifferenti. In questo caso, posta sul piano oggettivo la rilevanza giuridica, già prima indicata, dei meri atti preparatori o di singoli segmenti dell'azione esecutiva ai fini della configurazione del reato, occorrerà focalizzare se la sentenza impugnata ha correttamente individuato la coscienza e volontà di ciascuno dei ricorrenti di concorrere alla commissione di una estorsione attraverso un adeguato collegamento delle singole azioni con quelle dei correi, aspetto che finisce per essere primario in una situazione come quella in esame nella quale non si può fare riferimento ad un radicato e comune contesto di criminalità organizzata od a comportamenti che, per loro natura (come la richiesta di pizzo o guardiania), evocano una sicura rappresentazione volitiva da parte di chi li commette, indipendentemente dalle condotte altrui e dalla loro collocazione temporale. Anche su tale punto, le conclusioni cui sono giunte le sentenze di merito - le cui motivazioni, alle quali si farà promiscuo riferimento in prosieguo, si fondono stante la conformità del giudizio di condanna - non risultano viziate. 1.2. Passando ad esaminare più nel dettaglio i primi due motivi di ricorso inerenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che il ricorrente non tiene in adeguato conto alcuni decisivi elementi di prova messi a fuoco dai giudici di merito. In primo luogo, non si fa menzione in ricorso della circostanza - indicata a fg. 10 della sentenza di primo grado richiamata da quella impugnata - che prima dell'importante incontro del giugno del 2012 presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Matera tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], vi erano state, fin dall'aprile del 2012, delle telefonate tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] (entrambi originari di Castellammare del Golfo in Sicilia e legati da lunga amicizia) e dei contatti telefonici tra costoro ed il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto emerso dall'esame dei tabulati, che rivelavano anche come [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato in Sicilia nel maggio del 2012 avendo "molti colloqui telefonici con i suddetti coimputati". Si tratta di un elemento di prova correttamente valutato anche logicamente dal Tribunale per evidenziare, fin da subito, il collegamento tra tre dei principali protagonisti della vicenda, specie ove rapportato al fatto che, dopo questi colloqui, era stato il [OSCURATO:PERSONA] a prendere l'iniziativa, nei primi di giugno del 2012, di chiamare la vittima per proporle un incontro presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Matera per presentarle "un amico" che voleva parlarle. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo una seconda visita del [OSCURATO:PERSONA] in Sicilia, si trovavano insieme a Matera ed avevano soggiornato nello stesso Hotel la sera del 24 giugno del 2012. Il ricorrente, in secondo luogo, non tiene conto del fatto che, secondo le dichiarazioni della persona offesa (cfr. fg. 9 della sentenza del Tribunale, richiamata da quella impugnata), prima dell'incontro all'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto al [OSCURATO:PERSONA] il nome del [OSCURATO:PERSONA], precisandogli che si trattava di un soggetto con gravi precedenti penali che su fonti informative in internet veniva descritto come narcotrafficante e persona coinvolta nell'omicidio del giudice [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche detto al [OSCURATO:PERSONA] che l'incontro era collegato ad un vecchio prestito ottenuto dalla vittima trent'anni prima da pregiudicati americani e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], prestito che la persona offesa, come era ben noto al [OSCURATO:PERSONA] e come [OSCURATO:PERSONA] rimarcava, quest'ultimo aveva esaudito in illo tempore. Le premesse, correttamente utilizzate dai giudici di merito per i primi inquadramenti dello sfondo estorsivo della vicenda, avevano avuto l'effetto di turbare la vittima e di porla in uno stato di ansia (fg. 9 della sentenza del Tribunale, anche in nota). Viene meno, per ciò stesso, la tesi difensiva, non solo propugnata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe subito alcun timore dal comportamento degli imputati fin qui descritto. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nell'incontro presso l'[OSCURATO:PERSONA], dopo aver fatto presente al [OSCURATO:PERSONA] di essere stato da poco scarcerato e di conoscere del prestito ricevuto dalla persona offesa negli anni '80 in un momento di sua difficoltà, chiedeva a quest'ultima, nonostante ella si difendesse sostenendo di aver già pagato tutto (fg. 12 sentenza Tribunale), una somma di danaro di un milione di euro con la promessa di aiuto e protezione per il futuro. Il ricorso, alla luce di questi dati di fatto, si rivela assai generico nella ricostruzione di questo evento e del suo significato (cfr. fg. 3 del ricorso), correttamente interpretato dal Tribunale e dalla Corte, viste le circostanze concrete sulle quali non si può tornare in questa sede, come il primo atto volto ad intimidire la vittima per costringerla a pagare una ingente somma di danaro non dovuta. L'esistenza della minaccia che, giuridicamente - come neanche il ricorrente contesta - può essere implicita, è stata ritenuta correttamente sulla base dei riferimenti ad un substrato criminale del quale il [OSCURATO:PERSONA] (in ragione di quanto prima evidenziato) era portatore e della evocazione da parte sua del concetto di "protezione" dai problemi che la persona offesa avrebbe potuto incontrare nel futuro; concetto che richiama l'esistenza di soggetti in grado di assicurarla (la protezione) attraverso il [OSCURATO:PERSONA], evidentemente perché a ciò organizzati. Nel che - si può anticipare - i giudici di merito hanno legittimamente ritenuto sussistente, già in questo primo incontro, l'uso del metodo mafioso. Il ricorso è fallace anche allorché sostiene che il [OSCURATO:PERSONA], dopo questo iniziale contatto con la vittima, sarebbe uscito di scena e per questo non potrebbe essere chiamato a rispondere degli eventi successivi. Il ricorrente, suggerendo questa prospettiva, tenta di sminuire, con valutazioni generiche e che attengono al merito, l'elemento di prova ulteriore messo a fuoco a fg. 39 dalla sentenza impugnata, vale a dire la circostanza che nel giugno del 2013, dopo un anno di distanza, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA] al telefono e, ricollegandosi alla pretesa di danaro avanzata l'anno precedente, aveva di nuovo richiesto alla vittima la dazione di una somma di danaro, sebbene di importo inferiore rispetto alla prima, cui il [OSCURATO:PERSONA] - di nuovo "preoccupato" - si era opposto. Il tentativo difensivo di ritenere tale secondo contatto insignificante siccome sganciato dal primo, non tiene conto del fatto che era stato lo stesso imputato a rievocare il precedente incontro di un anno prima con la vittima, collegando la nuova richiesta di danaro alla vecchia, richiesta avente, dunque, lo stesso oggetto, effettuata ad uno stesso soggetto che non aveva ancora pagato alcunché, secondo la coerente ricostruzione delle sentenze di merito. Peraltro, a fg. 46 della sentenza del Tribunale viene richiamata una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dimostrativa del fatto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era ancora in gioco nella vicenda nei primi mesi del 2014, avendo incontrato il [OSCURATO:PERSONA] in Sicilia ed avendogli detto che si sentiva preso in giro dal [OSCURATO:PERSONA] per le promesse non mantenute, circostanza del tutto logicamente collegata dai giudici di primo grado alla pendenza della richiesta di danaro alla persona offesa ancora da costei non esaudita. Tanto basta per ritenere assorbita ogni altra considerazione difensiva volta a censurare il giudizio di responsabilità ed infondati i primi due motivi di ricorso.Dovendosi sottolineare come non illogica e comunque.ininfluente per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la decisione della Corte di appello di non ritenere dimostrative di alcunché le cartoline postali - prima di tutto anonime ed in secondo luogo neutre nel loro contenuto - ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2010 e nel 2011, nonché la questione sulla data di commissione del reato, che è ancorata ad una azione reiterata e non al singolo episodio del giugno del 2012, il quale è stato considerato come un importante segmento del più ampio proposito estorsivo portato avanti nel tempo dal ricorrente e dagli altri imputati, tenuto conto che la persona offesa non pagava. 1.3. Da quanto precisato in ordine ai primi due motivi di ricorso si evidenzia l'infondatezza anche del terzo motivo, dal momento che la tesi di una presunta desistenza volontaria del ricorrente dal proposito criminoso poggia sul falso presupposto di fatto che egli avesse preso parte solo al primo incontro con la vittima e sull'assenza di significato del secondo contatto telefonico, al netto dell'ulteriore emergenza relativa al 2014 segnalata dal Tribunale. 1.4. Anche il quarto motivo è infondato. La circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. non aveva formato oggetto dell'atto di appello, sicché il motivo è inammissibile perché richiede valutazioni di merito sottratte al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. Sempre con il quarto motivo il ricorrente dubita della sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, ma non tiene conto del fatto che proprio con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] la questione è del tutto superata dalla sua partecipazione, con il [OSCURATO:PERSONA], alla prima riunione del giugno 2012, allorché si era evidenziata al cospetto della vittima la simultanea presenza di due persone, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 21837 del 2012, Alberti), che ha ritenuto l'aggravante anche nel caso in cui uno dei presenti rimanga silente (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284). Infine, la determinazione della pena ha tenuto conto delle gravi modalità della condotta del ricorrente, avuto riguardo alle circostanze specifiche dell'azione e ciò con riguardo proprio al [OSCURATO:PERSONA] (oltre che al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA], cfr. fg. 61 della sentenza impugnata). La motivazione è congrua in relazione ai parametri giuridici stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1. Quanto al primo motivo, di ordine processuale, deve ricordarsi in astratto che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non supera la "prova di resistenza", in quanto non indica con specificità la rilevanza per la sua posizione dei contatti avvenuti tra l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e la vittima nell'ultimo segmento temporale della vicenda, tra il novembre del 2013 ed i primi mesi del 2014. Ciò, a fronte di un coacervo di elementi probatori a carico del tutto autonomi rispetto a quelle conversazioni intercettate dal [OSCURATO:PERSONA] e sui quali i giudici di merito hanno fondato in principalità la loro decisione di condanna dell'imputato a prescindere da quei dialoghi (solo ad esempio, basterà richiamare quanto già evidenziato a proposito del [OSCURATO:PERSONA] e dei tentativi del [OSCURATO:PERSONA] di incontrare la vittima recandosi presso la sua azienda, secondo quanto qui di seguito puntualizzato). 2.2. Del pari, non può trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso, sempre di ordine processuale e sempre relativo alla inutilizzabilità di atti - le note investigative provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America - che avrebbero influito sulla decisione sfavorevole all'imputato. Deve ribadirsi quanto appena chiarito e, cioè, che il giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] si è basato su altri dati probatori; lo stesso dicasi, in ragione di quanto sarà messo in luce a proposito dei relativi motivi di ricorso, in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti ed al trattamento sanzionatorio, sicché anche la eccezione di inutilizzabilità di che trattasi non supera la prova di resistenza. 2.3. E' infondato il terzo motivo. In ordine alla partecipazione alla vicenda estorsiva, il ricorrente non tiene conto di alcuni dati rilevanti.In primo luogo, della circostanza, segnalata in entrambe le sentenze di merito, che egli era già presente fin dall'esordio del fatto, sulla base di quei contatti con gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuti a decorrere dall'aprile del 2012, prima dell'incontro all'[OSCURATO:PERSONA] di Matera tra costoro e la vittima in ragione di quanto specificato con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia (in particolare al punto 1.2. delle presenti considerazioni in diritto). Con il [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente vantava una lunga amicizia e la comune provenienza da Castellammare del Golfo, paese siciliano della provincia di Trapani presso la quale il [OSCURATO:PERSONA] si era recato per due volte ed anche nel giugno del 2012 dopo contatti telefonici proprio con [OSCURATO:PERSONA] (fg. 11 della sentenza del Tribunale). In secondo luogo, il ricorrente, sebbene non avesse presenziato al primo incontro con la persona offesa avvenuto a Matera nel giugno del 2012, era presente in quella città nello stesso momento ed aveva pernottato nello stesso albergo con il [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tali obbiettività ed in ragione di quanto ancora si dirà, è, pertanto, priva di illogicità l'affermazione della sentenza di primo grado, costantemente richiamata da quella di appello, secondo cui "questi dati appaiono oltremodo rilevanti, ove valutati unitariamente, atteso che comprovano, oltre ogni ragionevole dubbio, come il [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo presenziato per ragioni prudenziali al primo incontro avvenuto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fosse già pienamente coinvolto in quel momento nel progetto illecito di estorcere denaro alla persona offesa, non giustificandosi diversamente la presenza dello stesso nel materano sino al 27 giugno del 2012" (fg. 11 della sentenza del Tribunale). Passando oltre temporalmente, il ricorso sorvola sulla seguente e significativa sequenza cronologica della vicenda, evidenziata nella sentenza del Tribunale ai fgg. 14-23. Il ricorrente, dopo essere stato presente "dietro le quinte" all'incontro di Matera del giugno del 2012, era tornato in America dove risiedeva (egli era inteso, nel linguaggio dei correi, come "Ciccio l'americano") ma aveva fatto rientro in Italia il 10 luglio del 2013 ed era stato prelevato in aeroporto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, il quale lo poneva in contatto telefonico con l'altro coimputato separatamente giudicato (e condannato per lo stesso fatto per cui si procede) [OSCURATO:PERSONA]. La stessa sera [OSCURATO:PERSONA] aveva interloquito telefonicamente con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al quale, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], aveva esternato "il riferimento al viaggio in Basilicata per andare da 'quello che deve dare i soldi—. Nell stessa giornata [OSCURATO:PERSONA] si sentiva telefonicamente con l'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA], che si "metteva a disposizione".L'i 1 luglio del 2013, [OSCURATO:PERSONA] aveva .interloquito con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] ed aveva. comunicato a quest'ultimo, con linguaggio ritenuto criptico, il proposito di recarsi a Matera; i due si accordavano per incontrarsi la mattina successiva. Il 12 luglio del 2013, [OSCURATO:PERSONA], da un cellulare in uso al [OSCURATO:PERSONA], aveva telefonato al [OSCURATO:PERSONA] per avvertirlo del suo arrivo. Nella stessa giornata, il ricorrente si era recato presso la [OSCURATO:SOCIETA], l'azienda della vittima e di quell'incontro il coimputato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva notizia al coimputato [OSCURATO:PERSONA], del cui cellulare [OSCURATO:PERSONA] faceva uso da Matera il giorno successivo per contattare [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso 12 luglio, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], faceva presente che "l'unica soluzione è contanti diversamente tutto rimane tracciabile", frase che, in base al contesto, il Tribunale riteneva legata alla azione del [OSCURATO:PERSONA]. L'analisi di questi segmenti dell'azione, così puntualizzati sulla base delle indicazioni fornite dalla sentenza di primo grado, rendono ragione del fatto, sostenuto dai giudici di merito, che si fosse trattato di un'azione combinata tra i diversi ricorrenti citati, i quali avevano mostrato consapevolezza (il riferimento è - in disparte [OSCURATO:PERSONA] - a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e ai loro dialoghi), di quale fosse la direzione della condotta del [OSCURATO:PERSONA], lo scopo della sua visita a Matera, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che doveva dare soldi. Quel 12 luglio, [OSCURATO:PERSONA], recandosi alla [OSCURATO:SOCIETA], non era riuscito a parlare con [OSCURATO:PERSONA] ma aveva incontrato la sua segretaria alla quale si era presentato sotto il falso nome di [OSCURATO:PERSONA] dicendole che voleva incontrare l'imprenditore persona offesa, che doveva "lasciargli un messaggio dall'America" e che "sarebbe ripassato". Il riferimento "all'America" fatto dal [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli altri elementi prima rappresentati fanno ritenere ineccepibile, anche in ragione di quanto ancora si dirà, l'assunto dei giudici di merito volto a collegare la condotta del [OSCURATO:PERSONA] alla prima richiesta di danaro esternata alla vittima dal [OSCURATO:PERSONA] un anno prima e non ancora conclusasi con il pagamento. Ne consegue che, avendo posto in correlazione i due episodi, è corretto affermare che anche il ricorrente aveva provato a dare, senza riuscirvi, il proprio (primo e non unico) contributo concreto alla riuscita del progetto criminoso, attraverso un atto di natura esecutiva. Ed anche sotto il profilo della minaccia, della cui sussistenza egli dubita, nel ricorso si sorvola su un dato assai significativo messo in luce dai giudici di merito, vale a dire la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], dopo la visita del [OSCURATO:PERSONA], sebbene non si fosse incontrato con questi, era rimasto "scosso" dal segnale provenutogli, tanto da rivolgersi, sia pure ancora informalmente, alla Polizia per riferire tutto l'accaduto (fgg. 22 e 23 della sentenza di primo grado); il che esclude il fondamento della tesi difensiva secondo la quale l'imputato sarebbe stato solo un intermediario a favore della vittima, la quale, se così fosse, non si sarebbe preoccupata tanto da riferire il fatto alle forze dell'ordine che ne avevano annotato i contenuti. Dovendosi pacificamente escludere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto le funzioni di intermediario nell'interesse della vittima, occorre applicare al caso concreto il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione tentata o consumata è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, Rv. 254298; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Rv. 253714). Le tesi a discarico sostenute dal ricorrente risultano ancora più infondate alla luce degli avvenimenti successivi. Dopo la visita alla [OSCURATO:SOCIETA] del 12 luglio 2013, il Tribunale, a fg. 22, segnalava una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] nella quale il ricorrente, sentendosi parte di un gruppo, invitava l'interlocutore ed altre persone a non agire senza di lui, circostanza logicamente collegata dal primo giudice alla vicenda in corso ed anche alla necessità del [OSCURATO:PERSONA] di tornare in America ("sentimi a me, noi non dobbiamo fare niente, voi qui lunedì non fate niente senza di me"). Il 16 ottobre del 2013, secondo il resoconto del Tribunale (fgg. 23-35), richiamato in termini più sintetici dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] era rientrato in Italia, era stato prelevato all'aeroporto di Roma dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e si era subito messo in contatto con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], utilizzando un telefono nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] (fg. 27 della sentenza del Tribunale). Anche in questa seconda occasione, il ricorrente aveva organizzato una seconda visita alla [OSCURATO:SOCIETA], contattando per la logistica il coimputato [OSCURATO:PERSONA] al quale ordinava di andare a prelevare il [OSCURATO:PERSONA]. Il 21 ottobre del 2013, [OSCURATO:PERSONA] si era recato a Matera dove, dopo aver incontrato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la seconda volta aveva raggiunto l'azienda del [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, entrato all'interno della [OSCURATO:SOCIETA] con il solo [OSCURATO:PERSONA], aveva incontrato di nuovo la segretaria del [OSCURATO:PERSONA] qualificandosi come [OSCURATO:PERSONA] e, venendo informato che la vittima non era presente, aveva detto alla donna che doveva lasciare all'imprenditore una "ambasciata dall'America" il cui contenuto non poteva rivelarle così come il nome del mittente.L'esito infruttuoso dell:incontro era comunicato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] con la richiesta del primo di informare [OSCURATO:PERSONA]. La significatività di quella seconda visita del [OSCURATO:PERSONA] ed il suo "stile mafioso" erano oggetto di commento in una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed altro soggetto a nome [OSCURATO:PERSONA], trasfusa a fg. 32 della sentenza di primo grado. Tale circostanza esclude la fondatezza della tesi difensiva in ordine alle interpretazione dei comportamenti del ricorrente ed alla sussistenza, anche in quella occasione (come nella prima della quale era stato protagonista [OSCURATO:PERSONA]), del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente era andato in macchina presso la [OSCURATO:SOCIETA] in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre del 2013 per effettuare una perlustrazione, come indicato dal Tribunale ai fgg. 33,34 della sentenza di primo grado. Rimane da considerare un'ultima prospettiva difensiva, quella volta a sostenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse convinto all'atto del suo intervento che [OSCURATO:PERSONA] dovesse ancora saldare un suo debito, sicché difetterebbe il dolo dell'estorsione. L'assunto si basa su un presunto travisamento del contenuto di intercettazioni che il ricorrente ha indicato. Anche tale deduzione è infondata. In linea di principio, deve ricordarsi che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). Nel caso in esame, la Corte di appello ha affrontato la questione ai fgg. 42-44 della sentenza impugnata, facendo anche espresso riferimento alle conversazioni citate in ricorso (tra il ricorrente e tale [OSCURATO:PERSONA]) che riteneva di significato incerto e deducendo la consapevolezza della inesistenza del debito del [OSCURATO:PERSONA] al momento della richiesta estorsiva dalla dimostrata complicità del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], soggetti cui certamente era nota la circostanza (come meglio si dirà a proposito del [OSCURATO:PERSONA]). Nella sentenza di primo grado, inoltre, è stata valorizzata, a proposito del [OSCURATO:PERSONA], la conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] spiegava a tale [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente aveva promesso che da quella vicenda sarebbero entrate somme, così dimostrando un interesse personale e che la cifra richiesta (un milione di euro) era comunque esorbitante (così collegando anche lui, al di là di quanto detto dal ricorrente alla segretaria, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] alla prima richiesta estorsiva del [OSCURATO:PERSONA], cfr. fg. 32 della sentenza del Tribunale).Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva diretta a censurare il giudizio di responsabilità. 2.4. Anche il quarto motivo è infondato. Per escludere che nel caso in esame si versi in una ipotesi di desistenza volontaria — oltre a quanto sostenuto ai fgg. 48 e 49 della sentenza impugnata, laddove si è affrontato l'argomento - occorre richiamare, dopo aver fornito i necessari chiarimenti fattuali prima descritti, il principio di diritto secondo cui, in tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima (Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256728; più di recente, a conferma, Sez. 3, n. 3793 del 11/09/2019, dep. 2020, Fichera, Rv. 277969). Come si è visto, peraltro, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] si è inserito a più riprese nel proposito criminoso, fino alla parte finale della vicenda e fino a quando il [OSCURATO:PERSONA] non si era risolto a sporgere denuncia formale il 23 ottobre del 2013, circostanza che dimostra non solo come l'azione delittuosa non fosse stata portata a compimento non per resipiscenza di qualcuno ma per l'opposizione della vittima, ma anche che i comportamenti del ricorrente si fossero estrinsecati fino alla conclusione dell'iter criminoso, a tentativo estorsivo già compiuto (sebbene il [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato anche successivamente a colloquiare con la vittima cercando ancora nel 2014 di convincerla a pagare). Per il che, si ricordi il principio giuridico secondo cui, nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226. Per le ragioni esplicitate in punto di fatto a proposito della collocazione temporale del contributo del [OSCURATO:PERSONA] fino al termine della vicenda, vale anche richiamare la pacifica regola per cui, in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un "quid pluris" consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Calabrò, Rv. 275421; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259250). 2.5. E' infondato anche il quinto motivo.La piena consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della condotta del [OSCURATO:PERSONA], in ragione di quanto detto esaminando i precedenti motivi, nonché il riferimento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione con [OSCURATO:PERSONA] prima richiamata, sono elementi che danno conto della correttezza delle conclusioni cui sono giunti i giudici di merito nel ritenere sussistente l'aggravante dell'uso del metodo mafioso, secondo quanto evidenziato ai fgg. 58 e 59 della sentenza impugnata e ferma restando la natura oggettiva dell'aggravante (da non confondere con la natura soggettiva dell'aggravante del fine di agevolare organizzazioni mafiose, sempre contenuta nell'ambito dell'art. 416-bis.1. cod.pen.) e la sua comunicabilità ai concorrenti ex art. 59 cod.pen. (tra le tante, Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffrè, Rv. 270602). Rispetto al [OSCURATO:PERSONA], per quanto detto, è da escludere l'ignoranza incolpevole dell'uso del metodo mafioso da parte dei suoi concorrenti a prescindere da quanto da egli stesso realizzato in "stile mafioso" nel secondo incontro con le segretaria del [OSCURATO:PERSONA] (secondo le parole del coimputato [OSCURATO:PERSONA] nella intercettazione sopra citata al punto 2.3.). 2.6. Gli stessi profili in fatto che hanno portato i giudici di merito a ritenere sussistente l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui si è appena detto, portano, anche in diritto, a validare la conclusione della sentenza impugnata circa la presenza dell'aggravante delle più persone riunite, anch'essa di natura oggettiva, dovendosi, peraltro, rimandare a quanto specificato con riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al punto 1.4. sul concetto di "simultanea presenza" al cospetto della vittima e rimarcando il fatto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole della precedente condotta del [OSCURATO:PERSONA], cui aveva ricollegato la sua personale condotta. 2.7. Anche il settimo motivo è infondato. La sussistenza di un errore di diritto nel quale sarebbero incorsi i giudici di merito sulla qualificazione giuridica del fatto come estorsione, anziché come truffa, è da escludere in quanto, poste le minacce ai danni della vittima esternate dal [OSCURATO:PERSONA] e proseguite dal [OSCURATO:PERSONA] attraverso le visite alla [OSCURATO:SOCIETA] in "stile mafioso", è da valorizzare, come è stato già specificato sia con riguardo ai precedenti motivi che trattando della posizione del [OSCURATO:PERSONA], anche il fatto che la persona offesa aveva avvertito l'intimidazione, tanto da denunciare il fatto alla Polizia perché da essa "preoccupato" e "scosso", volendo utilizzare gli stessi termini che si ritrovano nelle sentenze di merito. Il che prescinde, come correttamente osservato a fg. 57 della sentenza del Tribunale, richiamata da quella impugnata, dall'esistenza di una organizzazione criminale alla quale i ricorrenti potevano rivendicare l'appartenenza e che poteva rendere più agile portare la loro minaccia.In punto di diritto, integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072; precedenti conformi, n. 27996 del 2014, Rv. 261479, n. 11453 del 2016, Rv. 267124). 2.8. E' infondato l'ottavo motivo di ricorso. Non vi è stata alcuna violazione della regola giuridica prevista dall'art. 63, comma quarto, cod.pen.. La Corte di appello, chiarendo il calcolo della pena effettuato dal primo giudice, ha specificato, ai fgg. 66 e 67 della sentenza impugnata, che l'aumento per la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso era pari ad un terzo della pena. Tale aumento è intervenuto sulla pena già aumentata per l'aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 629, comma secondo, cod.pen., nel suo richiamo all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod.pen., pena poi diminuita per il tentativo e pari ad anni sei di reclusione ed euro 6.000 di multa. La pena finale è stata, pertanto, calcolata in anni otto di reclusione ed euro 8000 di multa. La Corte ha correttamente ritenuto come più grave la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al comma secondo dell'art. 629 cod.pen., sulla base della quale ha operato il calcolo della sanzione di base. Tale statuizione è conforme a quanto affermato da Sez. U, n. 20798 del 2011, Indelicato, secondo cui, è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo. Infatti, la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod.pen., è più grave perché determina un aumento di pena raddoppiato nel massimo rispetto alla fattispecie base di cui al primo comma della medesima norma, mentre l'aggravante dell'uso del metodo mafioso di cui all'art. 7 D.L. 152/91, oggi art. 416-bis.1. cod.pen., prevede un aumento massimo pari alla metà della pena. Seguendo la stessa sentenza Indelicato e la più recente giurisprudenza di legittimità che di essa ha fatto applicazione (Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449), si deve ritenere che, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un'altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, la determinazione di una pena ad esso inferiore. (Fattispecie di estorsione aggravata ai sensi degli artt. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991). Tale ultimo principio, di cui alla più recente sentenza citata, è perfettamente applicabile al caso in esame per la sostanziale identità di circostanze aggravanti ivi contemplate, laddove l'aggravante dell'uso del metodo mafioso prevede un aumento minimo di pena pari ad un terzo. Ne consegue che la Corte, sul punto, non ha violato alcuna disposizione normativa, avendo inflitto un terzo di aumento di pena per tale ultima circostanza aggravante ad effetto speciale essendovi obbligata, così dovendosi ritenere superata anche la doglianza difensiva in ordine alla presunta incongruità della motivazione giustificativa di tale aumento. 2.9. E' infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. La Corte, come si legge a fg. 61 della sentenza impugnata, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, ritenendo congrua per tale ragione anche una pena comunque distante dalla media edittale. La motivazione, quanto al calcolo della pena, è congrua perché conforme alla regole giurisprudenziali indicate in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al punto 1.4. delle presenti considerazioni in diritto. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche deve ricordarsi che ai fini della concessione o del diniego di tali circostanze, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3.1. Quanto al primo motivo, che investe il giudizio di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente non si confronta adeguatamente con tutto il compendio probatorio a suo carico del quale le sentenze di merito hanno dato contezza. Sotto il profilo della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al fatto, deve essere interamente richiamato quanto è stato oggetto di analisi con riguardo alle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in particolare ai punti 1.2. e 2.3. delle presenti considerazioni in diritto.Il ricorso non .tiene conto che dalla sentenza impugnata e da quella del Tribunale costantemente richiamata emerge come il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato fin dall'inizio in collegamento stretto con gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], recandosi in Sicilia per due volte e seguendo le mosse del [OSCURATO:PERSONA] in occasione di entrambi gli incontri con la segretaria del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, era stato proprio il [OSCURATO:PERSONA], dopo i contatti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a prendere l'iniziativa di contattare la persona offesa per organizzare l'incontro del giugno del 2012 presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Matera, mentre, al contrario e non a caso, non aveva avvisato [OSCURATO:PERSONA] delle due visite del [OSCURATO:PERSONA]. Sull'andamento del primo significativo incontro del 2012 presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Matera si è già detto trattando del [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai toni minacciosi di tipo estorsivo da costui utilizzati finanche contraddistinti dal metodo mafioso; il tutto alla presenza del [OSCURATO:PERSONA]. Il ruolo del ricorrente in quell'incontro, già ritenuto significativo dai giudici di merito nella misura in cui egli aveva anticipato al [OSCURATO:PERSONA] la figura del [OSCURATO:PERSONA] nei termini a suo luogo precisati, creando agitazione nella vittima, non può essere decifrato, come si vorrebbe in ricorso, attraverso quest'unico episodio e neanche sminuendo il significato delle visite del [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:SOCIETA] in ragione di quanto precisato a proposito della posizione di quest'ultimo ricorrente, cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato di essere collegato fin dall'esordio della vicenda ed in tutti i passaggi che avevano visto protagonista lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva costantemente interloquito con [OSCURATO:PERSONA] prima e dopo i suoi interventi. La natura oggettiva di tali elementi di prova - in parte raccolti attraverso classiche attività di polizia giudiziaria ed esame dei tabulati delle utenze telefoniche utilizzate dai ricorrenti - dà ragione del giudizio di piena attendibilità della persona offesa conformemente espresso dal Tribunale e dalla Corte di Appello dopo l'adeguata valutazione di merito, oltre che di tali imponenti riscontri esterni, anche dei profili intrinseci della narrazione del [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto esplicitato ai fgg. 46 e 47 della sentenza impugnata. Si ricordi, in proposito, che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 e precedenti conformi N. 7667 del 2015 Rv. 262575, N. 443 del 2005 Rv. 230899).Ulteriori elementi oggettivi, sui quali il ricorso sorvola, confermano, contrariamente alla prospettiva difensiva principale, come al [OSCURATO:PERSONA] non possa essere ritagliata la posizione di soggetto indifferente alle pretese degli estorsori e finanche postosi al fianco della vittima a sua tutela, ben consapevole, come neanche la difesa contesta tenuto conto delle chiare intercettazioni sul punto, che il debito del [OSCURATO:PERSONA] verso ignoti malviventi americani evocato dal [OSCURATO:PERSONA] era del tutto inesistente essendo stato già onorato dalla persona offesa in tempi precedenti e non giustificava la richiesta di un milione di euro o di qualunque altra somma di danaro, anche di importo inferiore, ponendosi solo come pretesto per avvicinare [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la sentenza impugnata ma, soprattutto, quella di primo grado hanno fatto riferimento ad una serie di colloqui intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa tra il novembre del 2013 ed i primi mesi del 2014, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva registrato ed offerto agli investigatori. Spiccano, in primo luogo, le conversazioni trasfuse ai fgg. 35-43 della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello, laddove il Tribunale ha colto il subdolo tentativo dell'imputato di fungere da mediatore della richiesta estorsiva tuttavia mentendo al0 alcune decisive circostanze (come la sua conoscenza tA delle visite del [OSCURATO:PERSONA]) e impressionando la vittima con riferimento all'esistenza di contesti americani di alto livello mafioso ("la cupola") che stavano dietro alla richiesta di danaro che il ricorrente spingeva il [OSCURATO:PERSONA] ad onorare per non avere problemi. Emerge, in secondo luogo, in senso pienamente accusatorio, la conversazione trasfusa a fg. 44 della sentenza di primo grado, intervenuta tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed un tale [OSCURATO:PERSONA] il 5 gennaio del 2014. In quel dialogo [OSCURATO:PERSONA] attribuiva al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di colui che dalla vicenda [OSCURATO:PERSONA] voleva ottenere un lucro personale, per questo inducendo la persona offesa a versare danaro agli estorsori, così accreditandosi agli occhi dei correi e rimanendo scornato dagli imprevedibili rifiuti della vittima, essendo stato convinto che le visite del [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che proveniva dagli [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero dovuto essere efficaci per la riuscita del progetto criminoso. Questa conversazione, della quale non vi è traccia in ricorso, scolpisce il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] (oltre che la piena conoscenza di uomini e cose da parte del [OSCURATO:PERSONA]) in piena sintonia con gli altri elementi di accusa e supera ogni altra argomentazione difensiva in punto di prova di responsabilità, ponendo il ricorrente quale pieno compartecipe del disegno estorsivo così come rappresentato dai giudici di merito con conforme giudizio privo di vizi logico-ricostruttivi rilevabili in questa sede in quanto perfettamente aderente a dati processuali di natura oggettiva prima che testimoniale.In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, della quale pure il ricorrente si lamenta con il primo motivo sostenendo che si fosse trattato solo di un tentativo di truffa, occorre richiamare, oltre a quanto emergente dalla illustrazione fin qui effettuata nei suoi riguardi, le argomentazioni svolte a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al punto 2.7. delle presenti considerazioni in diritto, trattandosi di questione sovrapponibile a quella posta dal citato coimputato. Quanto all'ulteriore censura relativa alla prospettiva unitaria attribuita dai giudici di merito alla vicenda pur snodatasi nel tempo, l'argomento è stato ampiamente sviscerato in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia (punto 1.1. delle presenti considerazioni in diritto), tenendo conto che anche in relazione al [OSCURATO:PERSONA] le sentenze di merito hanno tratteggiato il suo ruolo con riguardo ai più decisivi segmenti del fatto, finanche oltre la denuncia della persona offesa del 23 ottobre 2013, nonché la sua piena consapevolezza della ingiustizia della richiesta rispetto ad un debito inesistente ed utilizzato solo come pretesto. 3.2. E' infondato anche il secondo motivo. La ragione per la quale risulta corretta la statuizione dei giudici di merito di ritenere sussistente l'aggravante delle più persone riunite, è stata evidenziata a proposito dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (punto 1.4.) e [OSCURATO:PERSONA] (punto 2.6.), cui si rinvia, sottolineando che il [OSCURATO:PERSONA] era stato diretto partecipe e finanche promotore del primo incontro a tenore estorsivo del giugno 2012 con la vittima ed il [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver collaborato sottotraccia alla organizzazione delle due visite del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA], una delle quali avvenuta in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] e di altri coimputati rimasti ad attendere fuori. 3.3. Gli stessi richiami di cui al precedente punto devono essere effettuati per dimostrare l'infondatezza della censura in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso. In questo caso, il rinvio è all'analisi del quinto motivo di ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], anche qui dovendosi ricordare la partecipazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al primo incontro del giugno del 2012 quando il [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato il metodo mafioso con la vittima, promettendole "protezione" da ogni futuro problema se avesse pagato. 3.4. La Corte, a fg. 61 della sentenza impugnata, ha spiegato il motivo del diniego delle circostanze attenuanti generiche, rimarcando la gravità della condotta del [OSCURATO:PERSONA], ritenuta particolarmente subdola ed anche per la sua estensione temporale rivelativa dell'intensità del dolo. La motivazione è congrua per le ragioni espresse al punto 2.9. delle presenti considerazioni in diritto trattando della posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva e rende il ricorso complessivamente infondato.4. E' infondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].esco. 4.1. Quanto al primo motivo, la censura relativa alla prospettiva "monistica" della vicenda adottata dai giudici di merito, è stato ampiamente affrontata e superata, come si è ribadito a proposito del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia (punto 1.1. delle presenti considerazioni in diritto), In ordine ai profili che investono più direttamente il ricorrente, sono infondate le deduzioni difensive che lo tratteggiano come indifferente ed inconsapevole rispetto al fatto contestato. Trattando della posizione del [OSCURATO:PERSONA] (in particolare al punto 2.3. delle presenti considerazioni in diritto), si era precisato come quest'ultimo avesse fatto rientro in Italia il 10 luglio del 2013 e fosse stato prelevato in aeroporto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale lo poneva in contatto telefonico con l'altro coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA]. La stessa sera [OSCURATO:PERSONA] aveva interloquito telefonicamente con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al quale, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], aveva esternato "il riferimento al viaggio in Basilicata che si sarebbe dovuto effettuare per andare da 'quello che deve dare i soldi— e con il quale era pericoloso parlare (fg. 52 della sentenza impugnata). Il riferimento è stato correttamente interpretato come riferentesi alla prima visita del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA], verificatasi il 12 luglio del 2013. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, come si è già detto a proposito del [OSCURATO:PERSONA], era intervenuto in prima persona nella organizzazione della seconda visita del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 21 ottobre 2013. Il 16 ottobre del 2013, secondo il resoconto del Tribunale (fgg. 23-35 della sentenza di primo grado), richiamato in termini più sintetici dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] era rientrato in Italia, era stato prelevato all'aeroporto di Roma dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e si era subito messo in contatto con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], utilizzando un telefono nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] (fg. 27 della sentenza del Tribunale). [OSCURATO:PERSONA] era stato contattato per la logistica il coimputato [OSCURATO:PERSONA] al quale [OSCURATO:PERSONA] ordinava di andare a prelevare il [OSCURATO:PERSONA]. Il 21 ottobre del 2013, [OSCURATO:PERSONA] si era recato a Matera dove, dopo aver incontrato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la seconda volta aveva raggiunto l'azienda del [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era entrato all'interno della [OSCURATO:SOCIETA] con il solo [OSCURATO:PERSONA], aveva incontrato di nuovo la segretaria del [OSCURATO:PERSONA] qualificandosi come [OSCURATO:PERSONA] e, venendo informato che la vittima non era presente, aveva detto alla donna che doveva lasciare all'imprenditore una "ambasciata dall'America" il cui contenuto non poteva rivelarle così come il nome del mittente.L'esito infruttuoso dell'incontro era comunicato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] con .1a richiesta del primo di informare [OSCURATO:PERSONA]. La significatività di quella seconda visita del [OSCURATO:PERSONA] ed il suo "stile mafioso" erano oggetto di commento in una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed altro soggetto a nome [OSCURATO:PERSONA], trasfusa a fg. 32 della sentenza di primo grado. Tale conversazione n. 3036 del 25/10/2013 - della quale la difesa pretenderebbe una interpretazione in aderenza alle sue ragioni, operazione impossibile in questa sede in ragione dei principi in diritto richiamati con riguardo alle altre posizioni processuali - è stata valorizzata dai giudici di merito, senza incorrere in vizi logici (i quali, peraltro, stante la conformità del giudizio di condanna, avrebbero dovuto essere macroscopici) come rivelativa della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine allo scopo anche della seconda spedizione del [OSCURATO:PERSONA], che era sempre lo stesso, quello di ottenere somme dal [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tale proposito - perfettamente noto al ricorrente ("questo fatto qua già lo sapevo") anche per il fatto di averne parlato con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] in occasione della prima spedizione del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] manifestava la sua preoccupazione ed il suo disappunto per non avere ottenuto somme di danaro per sé e per gli altri correi (tra i quali citava "Daniele", nome proprio del [OSCURATO:PERSONA]), rimarcando l'esorbitanza (e dunque l'ingiustizia) del proposito di ottenere un milione di euro (dimostrativo della consapevolezza della originaria richiesta del [OSCURATO:PERSONA]) ed il fatto di non potersi esimere dal partecipare (avendo egli accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] quattro giorni prima del dialogo) in ragione di un "giuramento" fatto. Ne consegue che risulta assai riduttiva e priva di fondamento la deduzione difensiva secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto in una sola occasione del tutto inconsapevolmente, mentre si rivela centrata la ricostruzione del suo cosciente apporto causale alla riuscita della estorsione sintetizzato a fg. 66 della sentenza del Tribunale, siccome recepita da quella impugnata ed alla luce del significato attribuito ad ogni segmento del fatto secondo quanto precisato in ordine alle posizioni del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione alla combutta esistente tra tutti gli imputati ricavabile dai loro collegamenti diretti lungo il percorso della vicenda. 4.2. Le considerazioni appena svolte superano ed assorbono le deduzioni contenute nel secondo motivo di ricorso in ordine alla mancanza nella condotta del ricorrente dell'elemento soggettivo del reato. 4.3. Il terzo motivo - atto a sostenere che ci si trovi al cospetto di un caso di desistenza volontaria - è infondato per le ragioni espresse a proposito del [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto del [OSCURATO:PERSONA] ai punti 1.3. e 2.4. delle presenti considerazioni in diritto.4.4. .Anche il ordine al quarto motivo - con il quale si dubita della sussistenza del metodo mafioso e della possibilità di attribuirlo anche al ricorrente - deve farsi richiamo a quanto già detto, in particolare al punto 2.5. a proposito del [OSCURATO:PERSONA], tenendo presente che proprio il [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione prima richiamata n. 3036 aveva sottolineato lo "stile mafioso" del [OSCURATO:PERSONA] in occasione della seconda visita alla [OSCURATO:SOCIETA] alla quale il ricorrente aveva direttamente partecipato accompagnando il correo che era riuscito ad intimorire la segretaria della persona offesa. 4.5. Anche l'ultimo motivo è infondato. In ordine alla ritenuta recidiva, il ricorrente non ha motivo di dolersi di tale punto della decisione, stante che, come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata a fg. 68, tale circostanza aggravante non ha comportato alcun aggravamento di pena. In effetti, la Corte, nel confermare la sanzione determinata dal Tribunale, ha ribadito che la pena base - già calcolata la circostanza aggravante più grave di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. e la riduzione per il tentativo; era stata fissata in anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 3.600 di multa, aumentata di un terzo per la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso fino alla pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 4.800 di multa, in tale ultimo aumento rimanendo assorbito quello per la recidiva. La motivazione non solo spiega il disinteresse dell'imputato a coltivare la censura, ma si confà alla già citata regola giurisprudenziale a proposito della posizione del [OSCURATO:PERSONA] (punto 2.8. delle presenti considerazioni in diritto), secondo cui l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. non avrebbe potuto essere inferiore ad un terzo, così nella sostanza essendosi eliso ogni aumento di pena per la recidiva. Anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena la sentenza impugnata è priva di vizi logico-giuridici, avendo rimarcato la pregnanza della condotta del ricorrente che aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] in una occasione ritenendosi comunque congrua una sanzione assestatasi sul minimo edittale della fattispecie estorsiva aggravata. Si richiamano le regole giuridiche citate ai punti 2.9. e 1.4. che danno ragione della correttezza giuridica della motivazione adottata dalla Corte di appello. 5. E' infondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. In ordine ai primi quattro motivi che investono il giudizio di responsabilità, deve richiamarsi ciò che si è precisato a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (punto 1.1. delle presenti considerazioni in diritto) quanto alla censura che attiene alla visione unitaria della vicenda adottata dai giudici di merito.L'imputato, inoltre, tenta di sminuire la portata del proprio contributo offerto alla perpetrazione del reato, negando anche la sua consapevolezza. Non si tiene conto, tuttavia, che l'esame delle due sentenze di merito dà contezza di elementi dimostrativi maggiori di quelli ricordati in ricorso. Come si è già evidenziato in relazione alle posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], la stessa sera dell'arrivo in Italia del [OSCURATO:PERSONA] il 10 luglio del 2013, [OSCURATO:PERSONA] aveva interloquito telefonicamente con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al quale, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], aveva esternato "il riferimento al viaggio in Basilicata che si sarebbe dovuto effettuare per andare da 'quello che deve dare i soldi — e con il quale era pericoloso parlare (fg. 52 della sentenza impugnata). Il riferimento è stato correttamente interpretato dai giudici di merito come riferentesi alla prima visita del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA], verificatasi il 12 luglio del 2013. In quella conversazione - trasfusa a fg. 17 della sentenza di primo grado - [OSCURATO:PERSONA], legato al [OSCURATO:PERSONA], si rendeva disponibile ad accompagnare il [OSCURATO:PERSONA] nella sua spedizione a Matera essendo stato reso edotto dal coimputato che essa aveva come obbiettivo "quello che deve dare i soldi". L'assunto difensivo che il ricorrente ignorasse la vicenda risulta già superato da questo primo elemento di prova evidenziato dalle sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, in vista della visita del [OSCURATO:PERSONA], concordava con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] la logistica dello spostamento di quest'ultimo 1'11 luglio del 2013 (conversazione in pari data indicata a fg. 18 della sentenza di primo grado). Anche tale elemento dimostra, in linea con la decisione impugnata e contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, che la condotta del ricorrente fosse collegata a quella degli altri correi "beneventani" ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in particolare) e, a sua volta, indirizzata ad offrire un supporto a [OSCURATO:PERSONA] proprio in relazione al suo proposito di dover raggiungere Matera ed il soggetto che doveva dare soldi, rispetto al quale proposito il ricorrente si era reso disponibile nella conversazione con [OSCURATO:PERSONA]. Il 12 luglio del 2013, prima che [OSCURATO:PERSONA] si recasse a Matera, questi aveva avvisato l'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA] per annunciargli il suo arrivo; in quella circostanza [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato la chiamata tramite un telefono in uso al [OSCURATO:PERSONA], circostanza non richiamata in ricorso (fg. 20 della sentenza del Tribunale). Rimane sconfessata la tesi difensiva che l'imputato non fosse in consapevole combutta con nessuno degli altri ricorrenti. La compronnissione del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, siccome ritenuta dai giudici di merito, poggia anche sul contenuto della intercettazione n. 3036 del 25/10/2013, già esaminata a proposito del [OSCURATO:PERSONA], che si riferiva a "Daniele" [OSCURATO:PERSONA] coinvolgendolo insieme ad altri soggetti nell'interesse, poi fallito, a lucrare somme dalle richieste .al [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto promesso loro dal. [OSCURATO:PERSONA] (fg. 32 della sentenza del Tribunale e punto 4.1. delle presenti considerazioni in diritto). E tanto aveva animato il [OSCURATO:PERSONA] - secondo l'ineccepibile conclusione logica cui sono giunte le due sentenze di merito - quando, il 24 ottobre del 2013, aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] per fare una perlustrazione presso la [OSCURATO:SOCIETA] mentre [OSCURATO:PERSONA] si informava che tutto fosse a posto (fgg. 33 e 34 della sentenza di primo grado, laddove si chiariscono anche i termini dell'attività di polizia giudiziaria che rendono certi i riferimenti geografici della perlustrazione). La piena consapevolezza dimostrata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla destinazione dei comportamenti altrui, degli interventi del [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] (che egli avrebbe voluto sostituire nella prima gita a Matera del [OSCURATO:PERSONA]), oltre ai suoi contatti con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], rendono prive di vizi le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla estensione al ricorrente del giudizio di responsabilità, con superamento di ogni altra obiezione difensiva. Il ricorso, infatti, non tiene conto della concatenazione logica e cronologica delle indicate risultanze - che escludono ogni ipotesi di travisamento di prove da parte del Tribunale e della Corte - alcune delle quali neanche citate dal ricorrente e della emersione della figura del [OSCURATO:PERSONA] sia in occasione della prima spedizione del [OSCURATO:PERSONA] che della seconda, sempre riconducibili alla chiave di lettura fornita dal [OSCURATO:PERSONA] nella intercettazione del 25/10/2013 sull'anelito di tipo economico che animava le condotte dei ricorrenti beneventani tra i quali vi era [OSCURATO:PERSONA], con esclusione, in questa concatenazione, della possibilità di intravedere l'ipotesi della desistenza volontaria, anche in ragione di quanto detto a proposito degli altri coimputati, segnatamente al punto 2.4. delle presenti considerazioni in diritto. Tanto supera ed assorbe ogni argomentazione contenuta nei primi quattro motivi di ricorso. 5.2. Anche il quinto motivo è infondato. Alla luce delle risultanze fin qui esaminate, risulta giuridicamente corretta l'estensione al [OSCURATO:PERSONA], ex art. 59, comma secondo, cod. pen., delle circostanze aggravanti di natura oggettiva delle più persone riunite e dell'uso del metodo mafioso, non potendo essere dimostrato uno stato di ignoranza incolpevole del ricorrente in ordine alle modalità dell'azione compiuta dai correi, ben nota al [OSCURATO:PERSONA] ed agita dal [OSCURATO:PERSONA] in ragione di quanto detto con riguardo alle loro posizioni processuali alle quali è legata quella del [OSCURATO:PERSONA]. Sulla sussistenza delle circostanze aggravanti citate e sulla loro natura giuridica si rinvia ai punti 1.4. e 2.6. delle presenti considerazioni in diritto. 5.3. E' infondato anche l'ultimo motivo di ricorso che investe il trattamento sanzionatorio.La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado riconoscendo al ricorrente le circostanze attenuanti generiche ritenendo congrua una sanzione complessivamente non distante dal minimo edittale, con motivazione implicita nel fatto di aver sminuito l'incidenza della sua condotta concorsuale rispetto a quella dei protagonisti principali. Per il che, anche in questo caso - richiamando le regole giurisprudenziali citate al punto 1.4. - la motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi logico- giuridici. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 6.1. In ordine al primo motivo, la deduzione difensiva, secondo la quale l'imputato sarebbe casualmente intervenuto nella vicenda all'esame senza la consapevolezza che si stesse ordendo una estorsione, è smentita da tutte le circostanze di fatto indicate dalle sentenze di merito e che il ricorso non riesce a confutare. Il ricorrente era già stato segnalato durante le indagini come soggetto originario del beneventano ma [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], entrambi con pregressi contatti con l'imputato [OSCURATO:PERSONA] (fg. 15 della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] si era evidenziato già in occasione del primo viaggio in Italia del [OSCURATO:PERSONA] e della sua prima visita presso l'azienda della persona offesa avvenuta il 12 luglio del 2013. Infatti, a fg. 21 della sentenza del Tribunale, richiamata da quella impugnata (fgg. 53,54), è trasfusa una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenuta proprio il 12 luglio 2013, nella quale i due, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] che doveva ritornare in America, dimostravano i propri contatti diretti con quest'ultimo ed il riferimento alla vicenda in corso da parte del ricorrente veniva tratto dalla sua affermazione che quel che si stava facendo si poteva fare ma "l'unica soluzione è contanti, diversamente tutto rimane traccia bile". In quella circostanza, [OSCURATO:PERSONA] utilizzava un cellulare in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Che si stesse parlando del [OSCURATO:PERSONA] e del suo tentativo di estorcere denaro a [OSCURATO:PERSONA] è interpretazione di fatto immune da vizi logico-ricostruttivi ed insindacabile in questa sede anche alla luce delle ulteriori risultanze. Come si è già detto trattando della posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il 16 ottobre del 2013, secondo il resoconto del Tribunale (fgg. 23-35 della sentenza di primo grado), richiamato in termini più sintetici dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] era rientrato in Italia ed era stato prelevato all'aeroporto di Roma proprio dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] si era subito messo in contatto con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], utilizzando un telefono nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] (fg. 27 della sentenza del Tribunale).S.uccessivamente era stato contattato per la logistica il coimputato [OSCURATO:PERSONA] al quale [OSCURATO:PERSONA] ordinava di andare a prelevare il [OSCURATO:PERSONA]. Il 21 ottobre del 2013, [OSCURATO:PERSONA] si era recato a Matera dove, dopo aver incontrato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la seconda volta aveva raggiunto l'azienda del [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di questi ultimi tre imputati. Il ricorrente compare, pertanto, come i suoi coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ma anche [OSCURATO:PERSONA], ai quali era collegato, anche in occasione della seconda visita del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA], che egli aveva personalmente accompagnato rimanendo fuori ad aspettare insieme a [OSCURATO:PERSONA]. Il significato attribuito ad entrambe le visite del [OSCURATO:PERSONA] e la volontà di costui di commettere una estorsione poi non riuscita, sono argomenti già analizzati a proposito della sua posizione processuale, cui si rinvia, così come deve rinviarsi all'esame delle altre posizioni processuali per comprendere appieno lo sviluppo combinato e concorsuale della operazione ed il collegamento tra gli imputati. Qui occorre ulteriormente sottolineare che dopo la visita del 21 ottobre 2013, nella conversazione del 25 ottobre del 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cui si è già detto trattando del primo, cfr. fg. 32 della sentenza del Tribunale ove se ne trasfonde il contenuto), [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente chiesto al [OSCURATO:PERSONA] - che gli avrebbe raccontato tutta la storia - che cosa avessero fatto in quella circostanza "Lello e Michele" (nome proprio dell'[OSCURATO:PERSONA]) ed il [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto che erano rimasti fuori,forse per non farsi vedere in faccia. Questi dati, uniti alla presenza del ricorrente in entrambe le occasioni in cui era intervenuto [OSCURATO:PERSONA], ai suoi pregressi rapporti con questi e con gli altri imputati nella stessa dinamica logistica che aveva come protagonista [OSCURATO:PERSONA], al suo riferimento esplicito al denaro contante quale unica soluzione per evitarne il tracciamento con riferimento a quanto stava compiendo [OSCURATO:PERSONA], sono elementi di fatto che rendono immune da censure la ricostruzione in danno dell'imputato, del tutto ragionevole anche in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e per questo insindacabile in sede di legittimità. Tanto supera ogni altra argomentazione difensiva. 6.2. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso, in ordine al quale occorre rinviare a quanto già evidenziato trattando della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (punto 1.1. delle presenti considerazioni in diritto), a proposito della valutazione unitaria che la Corte ed il Tribunale hanno offerto della vicenda processuale sotto il profilo della ricostruzione delle singole responsabilità e della sussistenza di un tentativo punibile, fermo restando che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la condotta del ricorrente, per quel che si è detto fin qui, non si era esaurita e limitata ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:SOCIETA] il 21 ottobre 2013 senza alcuna conoscenza di uomini e cose.6.3. Il terzo motivo di ricorso, che attiene alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, è sovrapponibile a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] al punto 2.5. delle presenti considerazioni in diritto, cui si rinvia. 6.4. Anche il quarto motivo di ricorso, sulla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, è sovrapponibile al sesto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], al quale si può rinviare sottolineando che la deduzione relativa al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114, comma primo, cod.pen. viene meno stante la presenza della aggravante di cui si discute, come ha correttamente puntualizzato la Corte di appello a proposito della norma di cui all'art. 114, comma secondo, cod.pen.. 6.5. E' infondato anche il quinto motivo. Come si è già evidenziato a proposito del [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla ritenuta recidiva, tale circostanza aggravante non ha comportato alcun aggravamento di pena, secondo quanto evidenziato nella sentenza impugnata a fg. 68. In effetti, la Corte, nel confermare la sanzione determinata dal Tribunale, ha ribadito che la pena base - già calcolata la circostanza aggravante più grave di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. e la riduzione per il tentativo, era stata fissata in anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 3.600 di multa, aumentata di un terzo per la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso fino alla pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 4.800 di multa, in tale ultimo aumento rimanendo assorbito quello per la recidiva. Ciò non toglie, come si legge a fg. 65 della sentenza impugnata, che la recidiva è stata riconosciuta sussistente sulla base di una motivazione non viziata in quanto riferita alla pericolosità dell'imputato ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche non si è basato soltanto sulla presenza della recidiva ma anche su altri elementi, come le modalità della condotta e, comunque, dei precedenti penali, anche a prescindere dalla contestazione dell'aggravante. 6.6. Il settimo motivo di ricorso sugli aumenti per il cumulo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, del pari infondato, è sovrapponibile a quello dedotto nell'interesse del Palrneri (punto 2.8. delle presenti considerazioni in diritto) cui si rinvia. 6.7. E' infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione delle modalità della condotta e dei precedenti penali, secondo quanto si è già evidenziato in precedenza. La Corte, inoltre, ha mantenuto la pena in una cornice prossima al minimo edittale ritenendola congrua in relazione alle circostanze concrete. La motivazione è immune da censure in ragione delle regole giurisprudenziali già richiamate ai punti 1.4. e 2.9. delle presenti considerazioni in diritto.7. E' infondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. In ordine al primo motivo, che investe il giudizio di responsabilità, può rinviarsi al punto 1.1. delle presenti considerazioni in diritto a proposito della questione, pressoché comune a tutti i ricorrenti, relativa alla interpretazione unitaria della vicenda offerta dalla Corte per giungere alla conclusione circa la sussistenza di un unico tentativo punibile e non di più reati avvinti dal nesso della continuazione. Il ricorso tenta di sminuire il contributo del ricorrente alla commissione del reato e la sua consapevolezza, sorvolando su importanti dati oggettivi indicati dalle sentenze di merito. Infatti, come si evidenzia a fg. 71 della sentenza del Tribunale, l'imputato - per sua stessa ammissione resa in sede di interrogatorio acquisito ed utilizzabile solo nei suoi confronti - aveva accompagnato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] presso l'azienda della persona offesa in una occasione che egli ha temporalmente collocato qualche mese prima dell'estate del 2013. Si tratta, pertanto, di un episodio differente e successivo alla riunione all'[OSCURATO:PERSONA] di Matera del giugno del 2012, della quale si è ampiamente detto trattando la posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricompare nel luglio del 2013, collegandosi con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e mettendosi a disposizione del PaInneri una volta che questi era giunto in Italia provenendo dagli [OSCURATO:PERSONA], accompagnandolo a Matera presso la [OSCURATO:SOCIETA] il 12 luglio, come l'imputato ha ammesso in sede di interrogatorio (cfr. fg. 71 della sentenza di primo grado e conversazioni indicate ai fgg. 18-21, in una delle quali [OSCURATO:PERSONA] chiamava il coimputato [OSCURATO:PERSONA] servendosi del cellulare del [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] è presente ancora in occasione della seconda visita del [OSCURATO:PERSONA] all'azienda del [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il 21 ottobre del 2013, venendo contattato dal [OSCURATO:PERSONA] per organizzare il viaggio a Matera ed essendo investito del compito di prelevare "Nino" [OSCURATO:PERSONA] (fg. 27 della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] è a Matera con i consorti il 21 ottobre del 2013, essendo stato osservato dalla polizia giudiziaria nell'incontro preliminare alla visita di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] (fg. 30 sentenza di primo grado), il quale, un'ora dopo, lo aveva chiamato al telefono comunicandogli di non aver trovato [OSCURATO:PERSONA] e chiedendogli di informare [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha diversi contatti con [OSCURATO:PERSONA] nel 2014, allorquando si verificano quegli incontri tra quest'ultimo e la persona offesa il cui contenuto veniva registrato dal [OSCURATO:PERSONA], in una occasione accompagnando [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:SOCIETA] (fg. 51 della sentenza del Tribunale). In quel torno di tempo, il ricorrente, sottoposto ad intercettazione, aveva un dialogo con un tale [OSCURATO:PERSONA], al quale raccontava parte della storia con particolare riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], che voleva sfruttare dal punto di vista criminale l'ausilio del [OSCURATO:PERSONA] per lucrare denaro dalla vicenda [OSCURATO:PERSONA] (fg. 44 della sentenza di primo grado). Di questa decisiva conversazione del 5 gennaio del 2014, richiamata a fg. 60 della sentenza impugnata, così come della concatenazione logica e cronologica delle apparizioni del [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso non si fa alcuna menzione e tanto rende generiche le censure difensive in ordine alla prova della responsabilità. Infatti, alla luce dei dati sopra richiamati, risulta priva di vizi la motivazione delle sentenze di merito nella parte in cui hanno evidenziato come l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito, in piena consapevolezza (dimostrata dal contenuto del dialogo da ultimo citato) al disegno criminoso, conoscendo egli la vittima per pregressi rapporti anche lavorativi, non essendosi mai evidenziato ad essa non a caso, fungendo da supporto logistico esterno sia al [OSCURATO:PERSONA] (tra il 2012 ed il 2013) che al [OSCURATO:PERSONA] (nel luglio e nell'ottobre del 2013) nella fasi di avvicinamento al [OSCURATO:PERSONA], raccordandosi con gli altri coimputati ed, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA] seguendolo ancora nello strenuo tentativo di quest'ultimo, a lui ben noto, di convincere [OSCURATO:PERSONA], nel 2014, a versare il denaro. 7.2. Le deduzioni a discarico di cui al secondo motivo di ricorso rimangono superate da quanto evidenziato in ordine al primo motivo, anche con riguardo alle censure relative alla inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA], generiche nella misura in cui non tengono conto delle conferme provenienti dalle intercettazioni che autonomamente scolpiscono il contributo materiale dell'imputato al reato e la sua consapevolezza di tutto il disegno criminoso portato avanti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7.3. Anche il terzo motivo di ricorso, sull'aggravante dell'uso del metodo mafioso, è infondato e, quanto ad esso, basterà rinviare a ciò che si è evidenziato a proposito di [OSCURATO:PERSONA] al punto 2.5. delle presenti considerazioni in diritto; dovendosi sottolineare che nella conversazione del 5 gennaio del 2014, già citata, iI ricorrente si mostrava perfettamente consapevole con l'amico Rossi del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto al fine di intimorire la vittima, circostanza sulla quale [OSCURATO:PERSONA] contava per raggiungere il proposito illecito e ricevere "il battesimo", riferendosi ad un non meglio definito substrato criminale organizzato che aleggiava dietro i comportamenti degli imputati, secondo l'insindacabile giudizio di merito offerto dalla sentenze di primo e secondo grado. Nel che, il superamento dei dubbi difensivi sulla estensibilità dell'aggravante al ricorrente ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod.pen.. 7.4. Anche con riguardo al quarto motivo, del pari infondato ed inerente alla qualificazione giuridica del fatto che si vorrebbe ricondurre ad un tentativo di truffa, si è già detto a proposito del P.almeri, al punto 2.7.. delle presenti considerazioni in diritto, cui si rinvia. 7.5. Infine, il quinto motivo di ricorso è infondato in quanto l'attenuante della minima partecipazione ex art. 114, comma primo cod.pen., non è applicabile al ricorrente non soltanto per il tenore del suo contributo che il ricorso ha tentato di sminuire non richiamando elementi di fatto decisivi, ma anche perché, stante la presenza dell'aggravante delle più persone riunite - sulla quale non vi è questione - l'attenuante è recessiva ai sensi dell'art. 114, comma secondo, cod.pen.. In proposito, si ricordi il pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'ar