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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43705/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso Letta la memoria del difensore del ricorrente_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 75, comma 2, D. Lgs. 159 del 2011.

Secondo l'imputazione, Scaglione aveva violato gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, essendo stato sorpreso in più occasioni dai carabinieri della Stazione di Regalbuto in compagnia di soggetti pregiudicati ovvero sottoposti a misure di prevenzione.

Nell'atto di appello la difesa aveva ricordato le giustificazioni fornite per gli incontri dall'imputato in sede di convalida dell'arresto, sia di carattere parentale che lavorative; aveva, inoltre, sottolineato che gli incontri erano avvenuti in orario diurno e nella piazza di Regalbuto, dove l'imputato si recava per cercare lavoro o per vendere prodotti stagionali; l'imputato, inoltre, aveva dichiarato di non essere a conoscenza dei precedenti penali di due dei soggetti frequentati.

La Corte territoriale riteneva che gli incontri nei quali Scaglione era stato osservato non fossero affatto occasionali e che non era credibile che l'imputato non fosse consapevole dei precedenti penali di Scardilli e Guagliardo (i due soggetti con i quali l'imputato aveva avuto il più alto numero di frequentazioni), atteso che gli stessi vantavano precedenti per spaccio di stupefacenti ed erano, già in precedenza, assidui frequentatori dell'imputato, tanto da essere espressamente citati Nte I decreto di applicazione della misura di prevenzione proprio in virtù dell'inquadramento nel medesimo contesto illecito.

Dal decreto di applicazione della misura si evinceva la consolidata conoscenza dei due soggetti.

Secondo la Corte, la reiterata presenza in piazza dell'imputato, negli orari più disparati, era indicativa della sua non occasionalità e della volontà di vedersi dei soggetti appartenenti al medesimo contesto di aggregazione criminale.

Non si trattava di contatti sporadici ed occasionali, ma di vera e propria frequentazione dell'imputato con soggetti pregiudicati.

La giustificazione dell'imputato, secondo cui la frequentazione era legata a ragioni di lavoro, risultava meramente assertiva.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, in un primo motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Le occasioni in cui i carabinieri avevano controllato l'imputato erano in numero di 35 in 14 mesi; in 16 occasioni Scaglione era stato notato insieme a [OSCURATO:PERSONA], mentre nelle altre l'imputato si trovava con persone differenti.

Nell'atto di appello la difesa aveva evidenziato l'assoluta occasionalità di alcuni incontri e la non significatività o la puntuale giustificazione degli altri.

La motivazione della sentenza impugnata era nettamente insufficiente: sia Scardilli che Guagliardo non avevano riportato precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti; il primo non era un assiduo frequentatore di Scaglione, mentre i contatti con il secondo erano giustificati da ragioni di lavoro, poiché Scaglione lo coadiuvava sporadicamente nell'attività di onoranze funebri.

La sentenza non ne teneva conto e, per di più, giustificava la frequentazione con la condivisione del medesimo contesto delinquenziale, senza tenere conto che i due soggetti non avevano riportato condanne per stupefacenti.

Inoltre, Scaglione non era a conoscenza dello status (in realtà inesistente) di pregiudicati dei due soggetti.

Il ricorrente evidenzia che gli incontri osservati dai Carabinieri erano durati pochi istanti e si erano svolti nella Piazza di Regalbuto; trattandosi di un piccolo comune, tutti i giovani si conoscono; inoltre, Scaglione si recava nella piazza per vendere prodotti agricoli; uno dei soggetti incontrati, infine, era parente di Scaglione.

In definitiva, escluse alcune frequentazioni che l'imputato aveva ammesso e giustificato (con Guagliardo, Valenti e [OSCURATO:PERSONA]), le residue circostanze in cui l'imputato era stato notato con altri soggetti gravati da precedenti penali erano inidonee, per la loro sporadicità e per il contesto e il luogo in cui avvenivano, ad integrare il concetto di abituale frequentazione richiesto dalla norma.

Difettava, inoltre, la prova della consapevolezza da parte dell'imputato dello status dei soggetti frequentati.

La Corte territoriale aveva taciuto sulle considerazioni difensive.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale.

Con riferimento agli incontri con Guagliardo e con Valenti, la sentenza aveva ritenuto priva di valenza liberatoria la giustificazione legata a ragioni di lavoro, erroneamente interpretando la fattispecie incriminatrice.

In effetti, non può essere punita qualunque forma di frequentazione, a prescindere dalle ragioni che la determinano, perché ciò comporterebbe un irragionevole e ingiustificato sacrificio all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, quale il diritto al lavoro e quello a coltivare rapporti parentali; per di più, il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione deve ricercare un lavoro.

La norma punisce, quindi, soltanto le costanti e continue frequentazioni sospette e/o pericolose, poiché la finalità è quella di prevenire possibili azioni criminose.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Cons. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La motivazione della sentenza impugnata si concentra sugli incontri di Scaglione con Scardilli e Guagliardo, i due soggetti che erano stati notati più frequentemente con l'imputato (rispettivamente, come ricorda il ricorso, cinque e sedici volte): ciò è giustificato dalla menzione dei due soggetti nel decreto di applicazione della misura di prevenzione, dove si ricordavano i numerosi incontri di Scaglione con soggetti "aventi precedenti per spaccio di stupefacenti o comunque conosciuti alle forze dell'ordine quali assuntori di stupefacenti".

Da tale circostanza e dal numero degli incontri notati, la Corte territoriale trae la convinzione che i successivi incontri osservati dai carabinieri di Regalbuto ed oggetto della Comunicazione di notizia di reato che aveva dato origine al presente procedimento altro non fossero che la prosecuzione di quelli precedenti, tra soggetti che ben si conoscevano e che gravitavano nel medesimo "ambiente", quello dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti; ne deduce, altresì, la conoscenza da parte di Scaglione dello status di pregiudicati dei due soggetti.

2. A tale argomentazione il ricorrente contrappone una prima considerazione: i due soggetti frequentati non hanno riportato condanne per spaccio di sostanze stupefacenti, ma per delitti diversi.

Si tratta di circostanza irrilevante, non richiedendo affatto la norma dell'art. 8, comma 4, D. L.vo 159 del 2011 che i soggetti che il sottoposto alla misura non deve frequentare siano stati condannati per specifici reati, essendo sufficiente che gli stessi abbiano "subito condanne".

Il ricorrente, ancora, sostiene che la frequentazione con lo Scardilli non era "abituale": con ciò deducendo una considerazione in fatto che non può essere valutata in questa sede, fermo restando la valutazione già ricordata di un continuum tra gli incontri menzionati nel decreto di applicazione della misura di prevenzione e quelli oggetto della contestazione nel presente processo.

Viene, poi, contestata la motivazione della sentenza nel punto in cui ritiene "meramente assertiva" la versione dell'imputato secondo cui gli incontri con Guagliardo erano legati a motivi di lavoro, sostenendo che gli stessi Carabinieri avevano attestato che tra i due soggetti intercorreva una occasionale frequentazione motivata da ragioni di lavoro: viene citata genericamente un'annotazione dei carabinieri, che non viene prodotta, cosicché il ricorso, sul punto, risulta privo di autosufficienza.

D'altro canto — come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado — solo una delle sedici occasioni in cui l'imputato era stato notato insieme a Guagliardo era legata all'attività di onoranze funebri svoltgi dal secondo, cosicché la valutazione della Corte in ordine alla natura meramente assertiva della giustificazione addotta dall'imputato non è affatto illogica, tenendo contro, ancora una volta, che si trattava di frequentazione che risaliva ad anni precedenti, già menzionata nel decreto di applicazione della misura di prevenzione.

3. Il ricorrente rimarca, altresì, che, in tutte le occasioni in cui Scaglione era stato notato insieme a Scardilli e Guagliardo, si trattava di incontri brevi, in ora diurna e in luogo pubblico e frequentato (la piazza di Regalbuto).

La giurisprudenza di legittimità insegna che il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza'; implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, Sentenza n. 14149 del 20/02/2020, Rv. 278942 — 01): quindi sono proprio la serialità e la pluralità degli incontri a fornire prova della abituale associazione con i soggetti pregiudicati e non, piuttosto, la loro durata o il luogo in cui gli stessi avvengono.

Di conseguenza, il fatto che gli incontri avvenissero pubblicamente non rileva: al contrario, può essere sintomo di una frequentazione abituale, "alla luce del sole" (che, del resto, nel caso dell'odierno ricorrente, risaliva ad anni precedenti e, evidentemente, non si era interrotta nonostante l'applicazione della misura di prevenzione).

4. Il ricorrente ripropone, poi, la contestazione dell'esistenza del dolo: ma si tratta di questione adeguatamente risolta dalla sentenza impugnata, che fa desumere dalla comune frequentazione dell'ambiente degli spacciatori e dei consumatori di sostanze stupefacenti la consapevolezza della natura di pregiudicati dei soggetti frequentati.

Questa Corte, del resto, ha affermato che è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, ma che questa può essere desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi (Sez. 1, Sentenza n. 37163 del 19/07/2019, Rv. 276945 - 01).

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto irrilevante.

Come si è già anticipato, infatti, la Corte ha motivatamente escluso la veridicità della versione dell'imputato secondo cui la frequentazione di Scaglione con Guagliardo era dovuta a motivi di lavoro, cosicché la violazione del diritto costituzionale al lavoro non viene in evidenza.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso Letta la memoria del difensore del ricorrente_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 75, comma 2, D. Lgs. 159 del 2011. Secondo l'imputazione, Scaglione aveva violato gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, essendo stato sorpreso in più occasioni dai carabinieri della Stazione di Regalbuto in compagnia di soggetti pregiudicati ovvero sottoposti a misure di prevenzione. Nell'atto di appello la difesa aveva ricordato le giustificazioni fornite per gli incontri dall'imputato in sede di convalida dell'arresto, sia di carattere parentale che lavorative; aveva, inoltre, sottolineato che gli incontri erano avvenuti in orario diurno e nella piazza di Regalbuto, dove l'imputato si recava per cercare lavoro o per vendere prodotti stagionali; l'imputato, inoltre, aveva dichiarato di non essere a conoscenza dei precedenti penali di due dei soggetti frequentati. La Corte territoriale riteneva che gli incontri nei quali Scaglione era stato osservato non fossero affatto occasionali e che non era credibile che l'imputato non fosse consapevole dei precedenti penali di Scardilli e Guagliardo (i due soggetti con i quali l'imputato aveva avuto il più alto numero di frequentazioni), atteso che gli stessi vantavano precedenti per spaccio di stupefacenti ed erano, già in precedenza, assidui frequentatori dell'imputato, tanto da essere espressamente citati Nte I decreto di applicazione della misura di prevenzione proprio in virtù dell'inquadramento nel medesimo contesto illecito. Dal decreto di applicazione della misura si evinceva la consolidata conoscenza dei due soggetti. Secondo la Corte, la reiterata presenza in piazza dell'imputato, negli orari più disparati, era indicativa della sua non occasionalità e della volontà di vedersi dei soggetti appartenenti al medesimo contesto di aggregazione criminale. Non si trattava di contatti sporadici ed occasionali, ma di vera e propria frequentazione dell'imputato con soggetti pregiudicati. La giustificazione dell'imputato, secondo cui la frequentazione era legata a ragioni di lavoro, risultava meramente assertiva. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, in un primo motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Le occasioni in cui i carabinieri avevano controllato l'imputato erano in numero di 35 in 14 mesi; in 16 occasioni Scaglione era stato notato insieme a [OSCURATO:PERSONA], mentre nelle altre l'imputato si trovava con persone differenti. Nell'atto di appello la difesa aveva evidenziato l'assoluta occasionalità di alcuni incontri e la non significatività o la puntuale giustificazione degli altri. La motivazione della sentenza impugnata era nettamente insufficiente: sia Scardilli che Guagliardo non avevano riportato precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti; il primo non era un assiduo frequentatore di Scaglione, mentre i contatti con il secondo erano giustificati da ragioni di lavoro, poiché Scaglione lo coadiuvava sporadicamente nell'attività di onoranze funebri. La sentenza non ne teneva conto e, per di più, giustificava la frequentazione con la condivisione del medesimo contesto delinquenziale, senza tenere conto che i due soggetti non avevano riportato condanne per stupefacenti. Inoltre, Scaglione non era a conoscenza dello status (in realtà inesistente) di pregiudicati dei due soggetti. Il ricorrente evidenzia che gli incontri osservati dai Carabinieri erano durati pochi istanti e si erano svolti nella Piazza di Regalbuto; trattandosi di un piccolo comune, tutti i giovani si conoscono; inoltre, Scaglione si recava nella piazza per vendere prodotti agricoli; uno dei soggetti incontrati, infine, era parente di Scaglione. In definitiva, escluse alcune frequentazioni che l'imputato aveva ammesso e giustificato (con Guagliardo, Valenti e [OSCURATO:PERSONA]), le residue circostanze in cui l'imputato era stato notato con altri soggetti gravati da precedenti penali erano inidonee, per la loro sporadicità e per il contesto e il luogo in cui avvenivano, ad integrare il concetto di abituale frequentazione richiesto dalla norma. Difettava, inoltre, la prova della consapevolezza da parte dell'imputato dello status dei soggetti frequentati. La Corte territoriale aveva taciuto sulle considerazioni difensive. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale. Con riferimento agli incontri con Guagliardo e con Valenti, la sentenza aveva ritenuto priva di valenza liberatoria la giustificazione legata a ragioni di lavoro, erroneamente interpretando la fattispecie incriminatrice. In effetti, non può essere punita qualunque forma di frequentazione, a prescindere dalle ragioni che la determinano, perché ciò comporterebbe un irragionevole e ingiustificato sacrificio all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, quale il diritto al lavoro e quello a coltivare rapporti parentali; per di più, il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione deve ricercare un lavoro. La norma punisce, quindi, soltanto le costanti e continue frequentazioni sospette e/o pericolose, poiché la finalità è quella di prevenire possibili azioni criminose. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Cons. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La motivazione della sentenza impugnata si concentra sugli incontri di Scaglione con Scardilli e Guagliardo, i due soggetti che erano stati notati più frequentemente con l'imputato (rispettivamente, come ricorda il ricorso, cinque e sedici volte): ciò è giustificato dalla menzione dei due soggetti nel decreto di applicazione della misura di prevenzione, dove si ricordavano i numerosi incontri di Scaglione con soggetti "aventi precedenti per spaccio di stupefacenti o comunque conosciuti alle forze dell'ordine quali assuntori di stupefacenti". Da tale circostanza e dal numero degli incontri notati, la Corte territoriale trae la convinzione che i successivi incontri osservati dai carabinieri di Regalbuto ed oggetto della Comunicazione di notizia di reato che aveva dato origine al presente procedimento altro non fossero che la prosecuzione di quelli precedenti, tra soggetti che ben si conoscevano e che gravitavano nel medesimo "ambiente", quello dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti; ne deduce, altresì, la conoscenza da parte di Scaglione dello status di pregiudicati dei due soggetti. 2. A tale argomentazione il ricorrente contrappone una prima considerazione: i due soggetti frequentati non hanno riportato condanne per spaccio di sostanze stupefacenti, ma per delitti diversi. Si tratta di circostanza irrilevante, non richiedendo affatto la norma dell'art. 8, comma 4, D. L.vo 159 del 2011 che i soggetti che il sottoposto alla misura non deve frequentare siano stati condannati per specifici reati, essendo sufficiente che gli stessi abbiano "subito condanne". Il ricorrente, ancora, sostiene che la frequentazione con lo Scardilli non era "abituale": con ciò deducendo una considerazione in fatto che non può essere valutata in questa sede, fermo restando la valutazione già ricordata di un continuum tra gli incontri menzionati nel decreto di applicazione della misura di prevenzione e quelli oggetto della contestazione nel presente processo. Viene, poi, contestata la motivazione della sentenza nel punto in cui ritiene "meramente assertiva" la versione dell'imputato secondo cui gli incontri con Guagliardo erano legati a motivi di lavoro, sostenendo che gli stessi Carabinieri avevano attestato che tra i due soggetti intercorreva una occasionale frequentazione motivata da ragioni di lavoro: viene citata genericamente un'annotazione dei carabinieri, che non viene prodotta, cosicché il ricorso, sul punto, risulta privo di autosufficienza. D'altro canto — come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado — solo una delle sedici occasioni in cui l'imputato era stato notato insieme a Guagliardo era legata all'attività di onoranze funebri svoltgi dal secondo, cosicché la valutazione della Corte in ordine alla natura meramente assertiva della giustificazione addotta dall'imputato non è affatto illogica, tenendo contro, ancora una volta, che si trattava di frequentazione che risaliva ad anni precedenti, già menzionata nel decreto di applicazione della misura di prevenzione. 3. Il ricorrente rimarca, altresì, che, in tutte le occasioni in cui Scaglione era stato notato insieme a Scardilli e Guagliardo, si trattava di incontri brevi, in ora diurna e in luogo pubblico e frequentato (la piazza di Regalbuto). La giurisprudenza di legittimità insegna che il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza'; implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, Sentenza n. 14149 del 20/02/2020, Rv. 278942 — 01): quindi sono proprio la serialità e la pluralità degli incontri a fornire prova della abituale associazione con i soggetti pregiudicati e non, piuttosto, la loro durata o il luogo in cui gli stessi avvengono. Di conseguenza, il fatto che gli incontri avvenissero pubblicamente non rileva: al contrario, può essere sintomo di una frequentazione abituale, "alla luce del sole" (che, del resto, nel caso dell'odierno ricorrente, risaliva ad anni precedenti e, evidentemente, non si era interrotta nonostante l'applicazione della misura di prevenzione). 4. Il ricorrente ripropone, poi, la contestazione dell'esistenza del dolo: ma si tratta di questione adeguatamente risolta dalla sentenza impugnata, che fa desumere dalla comune frequentazione dell'ambiente degli spacciatori e dei consumatori di sostanze stupefacenti la consapevolezza della natura di pregiudicati dei soggetti frequentati. Questa Corte, del resto, ha affermato che è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, ma che questa può essere desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi (Sez. 1, Sentenza n. 37163 del 19/07/2019, Rv. 276945 - 01). 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto irrilevante. Come si è già anticipato, infatti, la Corte ha motivatamente escluso la veridicità della versione dell'imputato secondo cui la frequentazione di Scaglione con Guagliardo era dovuta a motivi di lavoro, cosicché la violazione del diritto costituzionale al lavoro non viene in evidenza. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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