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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 42706/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 aprile 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 495, cod. pen., e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di porto di oggetti atti ad offendere per intervenuta prescrizione e ha, quindi, rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, da cui risulta che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato; invero, manca una specifica critica della motivazione, risolvendosi le doglianze nel "dissenso" sulla valutazione svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità; deve, sul punto, ribadirsi che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 aprile 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 495, cod. pen., e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di porto di oggetti atti ad offendere per intervenuta prescrizione e ha, quindi, rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, da cui risulta che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato; invero, manca una specifica critica della motivazione, risolvendosi le doglianze nel "dissenso" sulla valutazione svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità; deve, sul punto, ribadirsi che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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