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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45500/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Arezzo applicava ai ricorrenti le pene concordate con il Pubblico Ministero, in relazione ai fatti di reato ascritti al capo di imputazione.

2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso deducendo di trovarsi ristretto in carcere, mentre aveva richiesto al giudice gli arresti donniciliari.

3. Contro la stessa sentenza propone ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione ritraibile dal provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché proposto personalmente dall'imputato.

Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 — 01).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, parimenti, inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Non è dunque possibile lamentare alcuna carenza o vizio di logicità-congruità della motivazione della decisione.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando l'evidente inammissibilità di entrambi i ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Arezzo applicava ai ricorrenti le pene concordate con il Pubblico Ministero, in relazione ai fatti di reato ascritti al capo di imputazione. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso deducendo di trovarsi ristretto in carcere, mentre aveva richiesto al giudice gli arresti donniciliari. 3. Contro la stessa sentenza propone ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione ritraibile dal provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché proposto personalmente dall'imputato. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 — 01). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, parimenti, inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Non è dunque possibile lamentare alcuna carenza o vizio di logicità-congruità della motivazione della decisione. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando l'evidente inammissibilità di entrambi i ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 ottobre 202
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