CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 11041/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24061/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 40, Roma, presso dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato. resistente con procura avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 39/2021 pubblicata in data 18/03/2021, n.r.g. 110/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/03/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] ed Eurolido s . r . l . proponevano opposizione averso l’ordinanza ingiunzione n. 133/2014 emessa per la somma di euro 91.515,00, a titolo di sanzione amministrativa per una pluralità di illeciti OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa pecuniaria relativi a determinati rapporti di lavoro ritenuti di natura subordinata a seguito di verbale di accertamento ispettivo INPS. 2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l’opposizione. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dagli originari opponenti. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) le prove testimoniali dimostrano la presenza di tutti gli elementi indicativi della natura subordinata dei rapporti di lavoro; b) peraltro, in presenza di mansioni elementari e ripetitive e dell’inserimento nell’organizzazione aziendale, la subordinazione si presume (Cass. n. 18692/2007). 4.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] in proprio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.- Per l’ [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Catanzaro l’Avvocatura generale dello Statoha depositato procura. 6.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Va premesso che il ricorso per cassazione non risulta proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante di Eurolido s . r . l . , sicché pertale società la sentenza d’appello è passata in giudicato. 2.- A seguito della rinunzia al mandato da parte del difensore del ricorrente, a quest’ultimo è stato dato avviso dell’odierna adunanza camerale mediante notifica dell’ufficiale giudiziario ricevuta in data 20/12/2024. 3.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2222 ss. c.c. e 61 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale ritenuta la natura subordinata dei rapporti di lavoro ai quali si riferisce l’ordinanza ingiunzione. Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, interdetto in sede di legittimità in quanto riservato al giudice di merito. 4.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) , 3 c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale motivato in modo da non consentire di comprendere la ratio decidendi. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, limitandosi il ricorrente a clausole di stile, senza censurare in modo specifico la motivazione, senza evidenziarne le lacune e i difetti tali da dimostrarne l’asserita (ma inesistente) incomprensibilità. 3.-Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il resistente svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso i