CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2026
Cassazione n. 25303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliata per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata sono domiciliate per legge;-controricorrenti-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore,-intimata-Numero registro generale 7281/2024Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 25303/2026Data pubblicazione 14/09/2026avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di LECCE n. 69/2024depositata il 25/01/2024;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1.La controversia trae origine da una procedura di esecuzioneimmobiliare (la n. 192/2017 R.G.E.) promossa nel 2017 dinanzi alTribunale di Brindisi dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Ostuni neiconfronti della debitrice sig.ra [OSCURATO:PERSONA].All’interno di tale procedura esecutiva, avente ad oggetto uncespite immobiliare situato a [OSCURATO:PERSONA], interveniva in unsecondo momento la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale creditoreconcorrente.Nel dicembre 2018, la banca creditrice ipotecaria procedenterinunciava agli atti esecutivi, ma il processo proseguiva su impulso deicreditori intervenuti e nel 2019 l’immobile veniva posto in vendita.2.In questa fase, [OSCURATO:PERSONA] (soggetto terzo rispetto alpignoramento) proponeva opposizione deducendo di essere l’effettivaproprietaria dell’immobile staggito in forza di un contratto preliminaree di un successivo atto definitivo di compravendita regolarmentetrascritti. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] domandava che venisse accertatal’inopponibilità del pignoramento nei suoi confronti e che ne venisseordinata la cancellazione della trascrizione.Costituitasi nel sub-procedimento, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.eccepiva l’infondatezza dell’opposizione e la tardività della stessa.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, con ordinanza del 2 marzo 2020,accoglieva l’istanza di sospensione della procedura esecutiva formulatadall’opponente e assegnava alle parti il termine perentorio di 30 giorniper l’introduzione del giudizio di merito.3. [OSCURATO:PERSONA] introduceva il giudizio di merito dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (R.G. 1792/2020) con atto di citazione notificato il 3 giugnoNumero registro generale 7281/2024Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 25303/2026Data pubblicazione 14/09/20262020 (dunque, secondo la tesi di Eurogas, ben oltre il termineperentorio fissato dal G.E.).Nel giudizio di primo grado si costituiva formalmente soloEurogas [OSCURATO:SOCIETA]., mentre l’Agenzia delle Entrate - Riscossione(AdER) e la debitrice [OSCURATO:PERSONA] rimanevano contumaci.Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza n. 765/2023, accoglievaintegralmente l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inopponibile ilpignoramento trascritto sull’immobile e condannando in solido Eurogase AdER al pagamento delle spese di lite.Nel frontespizio (in alto a destra) della sentenza di primo grado,la causa veniva espressamente rubricata con la dicitura: «oggetto:opp. 615, 1°co. cpc.» (ossia opposizione all’esecuzione, appellabile),mentre, nella motivazione, il giudice di prime cure rigettava l’eccezionedi tardività formulata da Eurogas scrivendo testualmente: preliminarmente occorre rilevare che l’opposizione apparetempestiva, benché proposta oltre il termine ex art. 617 cpc .Avverso la decisione del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di Lecce.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva proponendo gravame incidentale, mentreAdER ed [OSCURATO:PERSONA] rimanevano contumaci anche in secondo grado.La Corte territoriale, con la sentenza n. 69/2024 (resa ex art.281-sexies c.p.c.), dichiarava inammissibile l’appello di Eurogas4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorsoEurogas [OSCURATO:SOCIETA]Hanno resistito con unitario controricorso [OSCURATO:PERSONA] edEvelyn Fanelli.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza entro il terminedi giorni sessanta dalla data della decisione in camera di consiglio.Numero registro generale 7281/2024Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 25303/2026Data pubblicazione 14/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. La corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha dichiaratoinammissibile l’appello di Eurogas sulla base dei seguenti passaggilogico-giuridici:- in primo luogo, ha ricordato che l’individuazione del correttomezzo di impugnazione si compie sulla base del principiodell’apparenza, ossia con esclusivo riferimento alla qualificazione -corretta o errata, espressa o implicita - data dal giudice di primo gradoalla domanda;- poi ha evidenziato che il Tribunale di Brindisi, valutando latempestività dell’atto con espresso riferimento al “termine ex art. 617cpc”, ha implicitamente ma inequivocabilmente qualificato l’azionecome opposizione agli atti esecutivi;- quindi, ha rilevato l’inappellabilità della sentenza, in quanto,non essendo appellabili, ai sensi dell’art. 618, comma 3, c.p.c., lesentenze che decidono le opposizioni ex art. 617 c.p.c., l’unico rimedioesperibile avverso la decisione di primo grado sarebbe stato il ricorsostraordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. e comunquel’utilizzazione del mezzo dell’appello aveva comportato l’inammissibilitàdel gravame e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza delTribunale.A fronte dell’iter argomentativo, qui ripercorso, la corte di meritoha stabilito che l’indicazione «opp. 615 c.p.c.», inserita nel frontespiziodel provvedimento o nei registri di cancelleria, costituisce un elementopuramente formale e statistico, che soccombe dinanzi all’effettivopercorso motivazionale seguito dal giudice per decidere la controversia.2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (la quale ha depositato anche un atto dinotifica e integrazione delle conclusioni per chiarire che la richiesta dicondanna alle spese è limitata unicamente alla [OSCURATO:PERSONA], essendo AdER ericorso due motivi. Precisamente:Numero registro generale 7281/2024Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 25303/2026Data pubblicazione 14/09/2026- con il primo motivo denuncia: “Violazione di legge per errataapplicazione degli art. 615, 617 e 619 c.p.c. in relazione all’art. 360comma 1 n.3 cpc”. Lamenta un evidente errore di sussunzione da partedella corte di merito. Sostiene che, di fronte ad elementi del tuttocontrastanti e incompatibili tra loro presenti nella medesima decisionedi primo grado (l’intestazione espressa ex art. 615 c.p.c. contrappostaall’inciso in motivazione sul termine ex art. 617 c.p.c.), il principiodell’apparenza non potesse operare in modo univoco ed automatico. Intali circostanze, i giudici d’appello avrebbero dovuto procedere adun’autonoma e concreta qualificazione dell’azione alla luce dell’effettivopetitum e della causa petendi introdotti dalla [OSCURATO:PERSONA] (che, lamentandol’invasione della propria sfera di proprietà da parte del pignoramentosul bene altrui, aveva spiegato una tipica opposizione di terzoall’esecuzione ex art. 619 c.p.c., la cui sentenza è pienamenteappellabile);- con il secondo motivo denuncia: “Violazione di legge peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le pari (sic) in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5c.p.c.”. Deduce l’omesso esame di un fatto storico-documentaledecisivo ai fini della corretta applicazione del principio dell’apparenza.Tale fatto viene individuato nell’esistenza dell’indicazione contenuta nelfrontespizio della sentenza del Tribunale («oggetto: opp. 615, 1° co.cpc»). Sostiene che la corte di merito ha arbitrariamente obliterato eignorato tale dicitura testuale, concentrandosi esclusivamentesull’inciso motivazionale per escludere l’appellabilità delprovvedimento.3. L’eccezione di formazione del giudicato interno sullaqualificazione dell’azione (e sul conseguente regime impugnatorio),sollevata dalla difesa delle controricorrenti, non è fondata.Numero registro generale 7281/2024Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 25303/2026Data pubblicazione 14/09/2026Essa si scontra con i principi fondamentali che regolano la catenadelle impugnazioni nel processo civile italiano e si risolve in una“petizione di principio” (un argomento circolare).Precisamente: la tesi della resistente si basa su un presuppostologico errato: dà per già risolto e consolidato l’oggetto stesso delcontendere. Secondo parte resistente, il giudicato si sarebbe formatoperché Eurogas ha proposto l’appello (mezzo inammissibile) anziché ilricorso ex art. 111 Cost.Tuttavia, per poter affermare che l’appello fosse ab origine unmezzo inammissibile (e che quindi la sentenza di primo grado siapassata in giudicato), bisogna prima stabilire se la sentenza di primogrado fosse effettivamente e univocamente qualificabile comeopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.Poiché questo specifico punto (la correttezza della qualificazioneoperata dalla corte territoriale in base al principio dell’apparenza)costituisce proprio l’oggetto del ricorso per Cassazione, non è possibileinvocare il giudicato su una questione che è ancora sub iudice.Al rilievo che precede occorre aggiungere quanto segue.Nel sistema delle impugnazioni, quando il giudice di secondogrado dichiara inammissibile l’appello sul presupposto che la sentenzadi primo grado non fosse appellabile, tale pronuncia (nella specie lasentenza oggi impugnata) non è un atto definitivo intangibile, ma èuna decisione a sua volta impugnabile dinanzi a questa Corte.Il ricorrente ha il pieno diritto di ricorrere a questa Corte per farverificare se la corte di merito abbia correttamente applicato il“principio dell’apparenza”, con la conseguenza che questa Corte, seritiene che la sentenza di primo grado non conteneva una qualificazioneunivoca ex art. 617 c.p.c. (o andava qualificata ex art. 619 c.p.c.),casserà la sentenza d’appello, dichiarando ammissibile il gravame erinviando le parti dinanzi alla corte d’appello per il merito (in questocaso, nessun “giudicato” si sarà mai formato, poiché la catena delleNumero registro generale 7281/2024Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 25303/2026Data pubblicazione 14/09/2026impugnazioni è stata tempestivamente e ritualmente coltivata);mentre, se conferma la correttezza della pronuncia di inammissibilitàdella corte territoriale, rigetterà il ricorso. Fino a quel momento, ladefinitività della sentenza di primo grado è sospesa dall’esito delgiudizio di legittimità.4. Ciò posto, il ricorso non è fondato.4.1. Non fondato è il primo motivo.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. lamenta che la Corted’appello di Lecce abbia errato nell’applicare il principio dell’apparenzaper dichiarare inammissibile l’appello. Sostiene che il Tribunale diBrindisi non avesse formulato alcuna qualificazione univoca o effettivadell’opposizione di terzo proposta dall’opponente [OSCURATO:PERSONA],essendovi nel testo della sentenza di primo grado indicazionioggettivamente inconciliabili: da un lato l’esplicito riferimento all’«art.615, 1° co. c.p.c.» nel frontespizio e alla locuzione «opposizioneall’esecuzione» nel corpo della motivazione; dall’altro la valutazionedella tempestività dell’atto con riguardo al termine decadenziale di cuiall’art. 617 c.p.c. Di conseguenza, ad avviso della ricorrente,l’ambiguità strutturale del provvedimento avrebbe dovuto imporre algiudice di secondo grado l’obbligo di riqualificare autonomamentel’azione sulla base dell’effettivo petitum e della causa petendi(riconducibili all’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., la cui sentenzaè pienamente appellabile).La censura non merita accoglimento.Secondo il consolidato indirizzo di questa Suprema Corte,l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro lesentenze rese in materia di opposizioni esecutive deve essere compiutasulla base del c.d. “principio dell’apparenza”, ossia con esclusivo edecisivo riferimento alla qualificazione - corretta o errata, espressa oanche solo implicita - che il giudice di primo grado ha dato al rapportocontroverso e all’azione.Numero registro generale 7281/2024Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 25303/2026Data pubblicazione 14/09/2026Nel caso in esame, la corte territoriale leccese ha fatto correttaapplicazione di tale principio. Il Tribunale di Brindisi, pur con unaredazione testuale non impeccabile, ha valutato in via preliminare latempestività dell’opposizione scrutinando in modo esplicito il rispettodel “termine ex art. 617 cpc” (ossia il termine decadenziale di ventigiorni tipico ed esclusivo delle sole opposizioni agli atti esecutivi).L’analisi, il vaglio e l’applicazione di barriere temporali tipiche di unospecifico rito (insussistenti invece per l’azione che parte ricorrente quiauspica statuirsi che essa aveva esperito) costituiscono un’attività diqualificazione implicita, ma inequivocabile, dell’azione nell’alveodell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.A fronte di tale concreta e sostanziale attività valutativa svoltanella motivazione del provvedimento di primo grado, non assumonoalcun rilievo contrario: né la dicitura generica di “opposizioneall’esecuzione” contenuta in un inciso motivazionale; né l’indicazionedell’art. 615 c.p.c. inserita nel frontespizio della sentenza. Quanto allaprima, trattasi di elemento non significativo, recessivo rispetto al passomotivazionale che esplicitamente presuppone la qualificazione ai sensidell’art. 617 c.p.c.; quanto alla seconda, è infatti principio pacifico chele indicazioni formali collocate nell’epigrafe o nel frontespizio dell’atto,così come i codici statistici di cancelleria, hanno una valenza puramenteamministrativa e statistica, e soccombono dinanzi al reale percorsologico-giuridico seguito dal giudicante per decidere la controversia.La Corte territoriale ha correttamente rilevato l’inammissibilitàdell’appello interposto da Eurogas, in quanto, una volta accertato cheil Tribunale aveva qualificato l’opposizione come opposizione agli attiesecutivi ex art. 617 c.p.c., la sentenza che decide il merito della causaè espressamente dichiarata non appellabile ai sensi dell’art. 618,comma 3, c.p.c., rimanendo soggetta al solo ricorso straordinario perCassazione ex art. 111 Cost.Numero registro generale 7281/2024Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 25303/2026Data pubblicazione 14/09/2026Né giova alla ricorrente la giurisprudenza invocata anche inmemoria, la quale esclude una qualificazione data dal primo giudicesolamente quando sul punto la motivazione è contraddittoria omeramente apparente: ma non vi è contraddizione tra un passaggiomotivazionale che presuppone chiaramente l’art. 617 c.p.c. edelementi neutri o meramente formali; mentre non apparente è ilrichiamo ad una norma chiaramente dettata per l’opposizione formale.4.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Lecce abbiaomesso di esaminare un fatto storico decisivo ai fini della qualificazionedell’azione, individuando tale fatto nell’esistenza, all’interno del testodella sentenza del Tribunale di Brindisi, della dicitura «opposizioneall’esecuzione» e, nel frontespizio, del riferimento all’art. 615 c.p.c.Secondo la prospettazione del ricorso, l’omessa considerazione di taliespressioni avrebbe falsato l’applicazione del principio dell’apparenza.La doglianza si colloca interamente al di fuori del perimetroapplicativo dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Come ripetutamente chiarito dalle Sezioni Unite di questaSuprema Corte, il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (nellaformulazione novellata applicabile ratione temporis) introducenell’ordinamento esclusivamente il vizio di omesso esame di un “fattostorico, principale o secondario”, ossia di un preciso accadimento o diuna circostanza materiale in senso storico-naturalistico, dotata di unasua oggettiva consistenza fenomenica, che sia stata allegata e discussatra le parti e che possieda carattere decisivo per l’esito del giudizio.Da tale nozione esulano radicalmente sia le questioni di purodiritto, sia le attività di carattere valutativo, interpretativo omotivazionale del giudice di merito.L’interpretazione del testo di una sentenza di primo grado e laselezione, tra i vari passaggi motivazionali, dell’espressione ritenutaidonea a qualificare la domanda rientrano in un’attività prettamenteNumero registro generale 7281/2024Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 25303/2026Data pubblicazione 14/09/2026ermeneutica e di applicazione di criteri giuridici, la quale si sostanzia inuna quaestio iuris del tutto estranea alla nozione di fatto storico-materiale.Peraltro, la corte territoriale non ha affatto “omesso” diconsiderare la sentenza di primo grado o alcuni suoi particolari, ma l’haesaminata e interpretata, individuando nel richiamo al rito di cui all’art.617 c.p.c. la reale qualificazione della domanda, quale elementoprevalente sugli altri, di segno apparentemente contrario.In definitiva, il motivo in esame, pur formulato sotto lo schermodel vizio di motivazione, mira unicamente a sindacare l’interpretazionedel provvedimento giudiziale compiuta dai giudici di secondo grado persostituirla con una lettura alternativa favorevole alla tesi dellaricorrente, operazione preclusa in sede di legittimità.L’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondoimplicano il rigetto del ricorso, con condanna della soccombentericorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, da distrarsi infavore del difensore delle controricorrenti per dichiaratone anticipo eliquidate come in dispositivo, oltre alle statuizioni previste dall’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroparte e con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dellespese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.300 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,Numero registro generale 7281/2024Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 25303/2026Data pubblicazione 14/09/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, addì 8 settembre 2026, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il Presidente