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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 1981

Cassazione n. 33312/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 0248F8Q) nato il 23/06/1981 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA[dato avviso a-é—pa--r2fil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45439/21 Rilevato che con sentenza in data 15 luglio 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 19 febbraio 2021 del GUP del Tribunale di Vicenza, in accoglimento del cosiddetto concordato in appello /ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione di poco più di un chilo di cocaina; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo la violazione di legge per omessa motivazione sulla confisca dei cellulari e con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; Rilevato che con i motivi di appello non aveva censurato il vizio di motivazione della confisca, così determinando la formazione di una preclusione e che la censura sulla pena è generica e incoerente con il cosiddetto concordato in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 0248F8Q) nato il 23/06/1981 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA[dato avviso a-é—pa--r2fil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45439/21 Rilevato che con sentenza in data 15 luglio 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 19 febbraio 2021 del GUP del Tribunale di Vicenza, in accoglimento del cosiddetto concordato in appello /ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione di poco più di un chilo di cocaina; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo la violazione di legge per omessa motivazione sulla confisca dei cellulari e con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; Rilevato che con i motivi di appello non aveva censurato il vizio di motivazione della confisca, così determinando la formazione di una preclusione e che la censura sulla pena è generica e incoerente con il cosiddetto concordato in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33312/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris