CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso attraverso cui si formulano censure avverso la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva risultano generici e riproduttivi di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha, quanto alla recidiva, valorizzato i precedenti penali quale sintomo della pericolosità (in tal senso anche la decisione di primo grado che ha posto l'accento su precedente specifico del 2009); che proprio tali precedenti hanno portato con motivazione adeguata la Corte di appello a ritenere che, in assenza di elementi positivi da valorizzare, deponesse negativamente la personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/