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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 23302/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24999/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale CGP Studio legale tributario sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

LAZIO n. 5038/2014, depositata in data 31 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La società contribuente, in data 8 novembre 2007, presentava istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate (Roma I, Roma II, Diniego rimb.

Ires 1985-88-89-90-91- 92-93-94 Roma IV e Roma VI), per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 509.934,49, dovuto ad operazioni straordinarie societarie per le quali la società vantava crediti erariali e per cui erano stati tempestivamente interrotti i termini di prescrizione; la contribuente, difatti, agiva in qualità di incorporante della società [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.

2. Avverso tale silenzio-rifiuto, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma e l’Agenzia delle Entrate resisteva con controdeduzioni.

3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 430/07/2011, rigettava il ricorso della contribuente, sul presupposto della genericità della documentazione prodotta, inidonea all’individuazione del credito sottostante.

4. Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio e l’Ufficio si costituiva con controdeduzioni.

5. Con sentenza n. 5038/2014, depositata in data 31 luglio 2014, la C.t.r. adita accoglieva il gravame, riformando le statuizioni del giudice di prime cure.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2697 cod. civ, art. 2, comma 58, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha escluso l'intervenuta prescrizione del credito vantato nell'istanza di rimborso, sul presupposto che l'esposizione in dichiarazione di un credito d'imposta esoneri il contribuente da altri adempimenti verso l’Erario.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di fatto contestato e decisivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto fondata la pretesa di rimborso di cui all'istanza presentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., senza tuttavia aver condotto un accertamento in fatto, essendosi la Commissione esclusivamente fatta carico di ricostruire le vicende di incorporazione intercorse tra le società indicate dalla stessa contribuente, senza chiarire il fondamento fattuale della pretesa.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 81 e 115 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la spettanza di rimborsi rispetto al cui oggetto la contribuente non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante in ossequio a principi pacifici in giurisprudenza.

2. Occorre premettere che in relazione al primo motivo di ricorso, a mezzo del quale si denuncia l’error in iudicando dei giudici di seconde cure per aver escluso la intervenuta prescrizione del credito inserito in dichiarazione, questa Corte si è pronunciata con la recente ordinanza n. 8475 del 2023, che, dopo aver richiamato l’orientamento delle SS.UU. n. 2728 del 2007 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 112 del 2013 in materia, ha deciso nei seguenti termini « Ritiene il Collegio che, alla luce delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza n. 112/2013 della Corte costituzionale, successiva alla sentenza della Sezioni Unite, alla quale si ricollega l’orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, sia opportuno, per la rilevanza della questione, idonea a riproporsi in futuri giudizi, un nuovo intervento nomofilattico chiarificatore sulla specifica questione della valenza precettiva o meno dell’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, onde va disposta la trasmissione degli atti alla Prima Presidente della Corte di cassazione per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.».

3. Pertanto, ritiene il Collegio opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell’attesa che intervenga una decisione in merito alla controversia avente R.G.N. 17935 del 2016 (ord. citata).

P.Q.M.

La Corte rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24999/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale CGP Studio legale tributario sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 5038/2014, depositata in data 31 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società contribuente, in data 8 novembre 2007, presentava istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate (Roma I, Roma II, Diniego rimb. Ires 1985-88-89-90-91- 92-93-94 Roma IV e Roma VI), per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 509.934,49, dovuto ad operazioni straordinarie societarie per le quali la società vantava crediti erariali e per cui erano stati tempestivamente interrotti i termini di prescrizione; la contribuente, difatti, agiva in qualità di incorporante della società [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. 2. Avverso tale silenzio-rifiuto, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma e l’Agenzia delle Entrate resisteva con controdeduzioni. 3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 430/07/2011, rigettava il ricorso della contribuente, sul presupposto della genericità della documentazione prodotta, inidonea all’individuazione del credito sottostante. 4. Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio e l’Ufficio si costituiva con controdeduzioni. 5. Con sentenza n. 5038/2014, depositata in data 31 luglio 2014, la C.t.r. adita accoglieva il gravame, riformando le statuizioni del giudice di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2697 cod. civ, art. 2, comma 58, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha escluso l'intervenuta prescrizione del credito vantato nell'istanza di rimborso, sul presupposto che l'esposizione in dichiarazione di un credito d'imposta esoneri il contribuente da altri adempimenti verso l’Erario. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di fatto contestato e decisivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto fondata la pretesa di rimborso di cui all'istanza presentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., senza tuttavia aver condotto un accertamento in fatto, essendosi la Commissione esclusivamente fatta carico di ricostruire le vicende di incorporazione intercorse tra le società indicate dalla stessa contribuente, senza chiarire il fondamento fattuale della pretesa. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 81 e 115 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la spettanza di rimborsi rispetto al cui oggetto la contribuente non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante in ossequio a principi pacifici in giurisprudenza. 2. Occorre premettere che in relazione al primo motivo di ricorso, a mezzo del quale si denuncia l’error in iudicando dei giudici di seconde cure per aver escluso la intervenuta prescrizione del credito inserito in dichiarazione, questa Corte si è pronunciata con la recente ordinanza n. 8475 del 2023, che, dopo aver richiamato l’orientamento delle SS.UU. n. 2728 del 2007 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 112 del 2013 in materia, ha deciso nei seguenti termini « Ritiene il Collegio che, alla luce delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza n. 112/2013 della Corte costituzionale, successiva alla sentenza della Sezioni Unite, alla quale si ricollega l’orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, sia opportuno, per la rilevanza della questione, idonea a riproporsi in futuri giudizi, un nuovo intervento nomofilattico chiarificatore sulla specifica questione della valenza precettiva o meno dell’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, onde va disposta la trasmissione degli atti alla Prima Presidente della Corte di cassazione per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.». 3. Pertanto, ritiene il Collegio opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell’attesa che intervenga una decisione in merito alla controversia avente R.G.N. 17935 del 2016 (ord. citata). P.Q.M. La Corte rinv
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