CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FERRARA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. chiedendo valutazione dell'applicazione dell'art. 131 bis cpp. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, è stato ritenuto responsabile, nelle due sentenze di merito conformi, di avere ceduto e venduto imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a numerosi acquirenti e cessionari. Il Tribunale di Rovigo riconosceva il vincolo della continuazione tra i diversi episodi in contestazione, individuando in essi la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La Corte di appello ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, dichiarando l'estinzione per prescrizione del fatto reato contestato al capo Q) della imputazione. La prova della ricorrenza dei diversi episodi, si legge nella motivazione della Corte di appello, è fondata sulle dichiarazioni di coloro ai quali era stata ceduta la sostanza stupefacente. Le dichiarazioni di detti testi sono state reputate attendibili in ragione della loro convergenza e dell'assenza di motivi che lasciassero fondatamente ritenere che si fossero accordati tra loro per accusare ingiustamente l'imputato. Avverso la sentenza in epigrafe indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova. La Corte non avrebbe correttamente valutato il contenuto delle dichiarazioni acquisite in sede di investigazioni difensive, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], integralmente riportate nel ricorso, le quali darebbero conto della esistenza di un mandato ad acquistare la sostanza stupefacente per un uso di gruppo tra amici. Con il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, la difesa si duole della mancata acquisizione da parte della Corte di appello, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., della documentazione difensiva esibita, comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa da parte dell'imputato, il quale aveva ottenuto il rilascio di licenza e di partita IVA per lo svolgimento di attività imprenditoriale in Tenerife. Con il terzo motivo di ricorso la difesa si duole della violazione degli artt. 62- bis cod. pen. e 133 cod. pen. I giudici sarebbero incorsi in errore nel non riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche al fine di adeguare la pena al reale disvalore del fatto. In ogni caso, la Corte di merito avrebbe dovuto disporre un aumento per la continuazione di molto inferiore a quello riconosciuto, contenendo la pena nel minimo edittale. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, riportandosi a tali conclusioni in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di passare all'esame delle singole censure è opportuno rammentare che, in caso di "doppia conforme" affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appello, per giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità e della completezza della motivazione (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Riv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima, sia nella ricostruzione del fatto, sia nelle parti non oggetto di specifiche censure difensive, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estende alla verifica circa la congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure. Inoltre, sempre secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo ai fini delle soluzioni adottate. Pertanto, in tal caso, devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e la ricostruzione fornita dal giudice nella sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri, Rv.254107, Sez 3, n.7406 del 15/01/2015, Rv.262423). Sempre in via preliminare, è d'uopo rammentare come in questa sede non possano essere prospettate questioni in fatto o differenti valutazioni di risultanze processuali, in quanto simili indagini esulano dai poteri attribuiti al giudice di legittimità. In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza logica della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (così Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 - 01). Ne consegue che, una volta che il giudice abbia offerto una logica motivazione, coordinando gli elementi sottoposti al suo esame in modo coerente e non contraddittorio, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione. Pertanto, la corretta deduzione del vizio di motivazione deve palesare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e difettoso sul piano logico, senza alcuna possibilità di introduzione di diverse ricostruzioni altrettanto logiche. Quanto al vizio del travisamento delle prove, pure ampiamente evocato nei motivi di doglianza, secondo giurisprudenza consolidata, il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. intenda far valere il vizio di «travisamento della prova» deve, a pena di inammissibilità (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035 - 01): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza; (b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.Va altresì aggiunto che, nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme, il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2017, Rv. 270394). 2. Tutto ciò premesso, il ricorso si appalesa inammissibile. Il primo motivo di doglianza, riguardante l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è versato in fatto e pedissequamente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello, alle quali la Corte territoriale ha risposto con puntuale e logica motivazione. Esso riguarda sostanzialmente aspetti attinenti al merito, alla ricostruzione dei fatti ed alla interpretazione delle prove raccolte, profili che, come detto sopra, sfuggono al sindacato di legittimità. La motivazione non soffre dei vizi lamentati dalla difesa: la prospetatta ipotesi dell'uso di gruppo è stata esclusa in motivazione con congrua motivazione (cfr. pagg. 4 e 5 della motivazione). La Corte di merito ha osservato che la prospettazione difensiva secondo la quale i testimoni, nell'indicare il Calvi quale loro fornitore della sostanza, avrebbero voluto nascondere la loro condizione di consumatori di sostanza stupefacente non ha fondamento logico. Invero, precisa, tale risultato non sarebbe stato raggiunto nemmeno aderendo alla tesi dell'uso di gruppo. Quanto alla suddetta ipotesi, ha evidenziato come nessuno dei testi escussi abbia sostenuto la compartecipazione del Calvi nell'accordo per l'acquisto, la pesa ed il consumo della sostanza stupefacente. La giustificazione a sostegno della esclusione dell'ipotesi del c.d. "consumo di gruppo" è conforme ai rigorosi principi stabiliti in questa sede (si veda Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961:"Ricorre l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto"). La difesa pretende, attraverso il richiamo integrale alle dichiarazioni dei testi assunti con indagini difensive, di sollecitare una rivalutazione del fatto, prospettando una diversa interpretazioni del compendio probatorio, aspetto vagliato dai giudici di merito e disatteso con motivazione logica, puntuale ed immune da censure.L'asserito vizio del travisamento della prova è prospettato in maniera non appropriata, non riconoscendosi nel tessuto argomentativo del ricorso i requisiti indicati sopra. 3. La mancata acquisizione della documentazione esibita in sede di discussione è sorretta da congrua giustificazione (si tratta, ha precisato la Corte di merito di documentazione redatta in lingua spagnola di cui rimane incerto il contenuto e la provenienza). Come è noto, il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. Secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga, in base al suo insindacabile giudizio, di non poter decidere allo stato degli atti. Inoltre, solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo che il giudice dia conto dell'uso del potere discrezionale derivante dall'acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep.2014, Cozzetto, Rv. 258236). 4. In punto di trattamento sanzionatorio le doglianze difensive risultano manifestamente infondate. La Corte ha espresso congrua motivazione a giustificazione della pena in concreto irrogata, ritenendo equo, sulla base delle modalità del fatto, determinare la pena base in anni 1, mesi 3 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. La dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito. In base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità del giudice, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato soltanto sulla motivazione che sorregge la decisione, la quale deve risultare immune da manifeste aporie logiche. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento del tutto illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Deve aggiungersi che, ove la pena si discosti di poco dal minimo edittale, come avvenuto nel presente caso, è sufficiente il richiamo al giudizio di congruità espresso dalla Corte di merito, essendo necessaria una specifica motivazione soltanto ove la pena superi la media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Sermone, Rv. 271243). Quanto all'aumento determinato per le condotte poste in continuazione, stabilito nella misura di mesi 3 di reclusione ed euro 800,00 dì multa per ciascun reato, è d'uopo evidenziare come i giudici abbiano giustificato in termini di congruità tale aumento. Si tratta di motivazione non censurabile in questa sede. D'altro canto, in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati non vi sono dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen. 5. Manifestamente infondata è anche l'ulteriore doglianza attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tematica che ha formato oggetto di attenta valutazione della Corte di merito. Occorre evidenziare come le argomentazioni offerte dai Giudici di merito siano rispettose dei principi espressi in materia in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899: "Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione"). 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente