CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 12229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25798/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via Caposile, n. 10. –controricorrenti– nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 93 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimato- Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 2200/2019, depositata in data 10 aprile 2019. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRAPUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] 93 di [OSCURATO:PERSONA] C., esercente attività di costruzioni, non presentava nell’anno 2007 dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2006; nel medesimo anno, veniva sottoposta a sequestro giudiziale per procedimento penale pendente nei confronti dei soci sigg. Pietro e [OSCURATO:PERSONA]. Il legale rappresentante della società, sig. [OSCURATO:PERSONA], veniva chiamato dall’Agenzia delle Entrate – Direz ione Provinciale di Palermo a rendere informazioni, documenti e dati circa i rapporti intercorrenti tra la società [OSCURATO:PERSONA] 93 e talune banche; successivamente, la società si presentava a rendere chiarimenti nella persona dell’effettivo legale rappresentante (amministratore giudiziario), dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2. In data 29 dicembre 2011, l’ufficio notificava alla suddetta società l’avviso di accertamento n. TY302S105471, relativo ad IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2006, accertando un maggior reddito d’impresa di € 1.114.770,00 (operazioni/movimentazioni finanziarie non giustificate; insussistenza di acquisti e di IVA detraibile); contestualmente, allegava il provvedimento di irrogazione sanzioni per violazioni di obblighi dichiarativi per € 165.463,20. 3. La società presentava all’ufficio istanza di accertamento con adesione, ex art. 6, secondo comma, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ma il procedimento si concludeva negativamente. 3. Avverso detto avviso di accertamento, la società proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Palermo. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, controdeducendo alle doglianze di parte. In data 03/12/2012, la C.t.p. emetteva ordinanza di integrazione del litisconsorzio, dovendosi chiamare in causa i soci, sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. La C.t.p., con sentenza n. 404/09/2013, rigettava il ricorso della società. 4. Contro tale decisione proponevano appello la società [OSCURATO:PERSONA] 93 ed i soci sigg. Parisi dinanzi la C.t.r. della Sicilia; l’ufficio si costituiva contestando i motivi di gravame. 5. Con sentenza n. 2200/01/2019, depositata in data 10 aprile 2019, la C.t.r. adita accoglieva in parte il gravame, rettificando la pronuncia di prime cure e rideterminando il reddito tassabile. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. I contribuenti hanno resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 aprile 2023 per la quale i soci contribuenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di motivare circa ogni singola operazione e relative giustificazioni e, in relazione all’importo ritenuto reddito imponibile (€ 99.457,85), ne ha escluso l’imponibilità ai fini IVA. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha esaminato quanto indicato nell’avviso di accertamento esaminando una per una le singole operazioni bancarie di cui agli estratti c/c allegati dalla ricorrente, rilevando che le operazioni contestate fossero tutte registrate nel libro giornale, e che la società ne avesse tenuto conto ai fini della determinazione del reddito d’impresa. In ragione di ciò, il recupero a tassazione delle dette operazioni deve ritenersi illegittimo. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato le sanzioni irrogate con avviso alla società, erroneamente valorizzando la circostanza che la stessa, all’epoca in cui avrebbe dovuto essere presentata dichiarazione relativa al 2006, risultava sottoposta ad [OSCURATO:PERSONA] per effetto di sequestro dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2. Va premesso che oggetto del presente giudizio è un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, rilevato che per l'anno 2006 la società non aveva presentato le dichiarazioni di imposta annuali, accertava in capo alla stessa un reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IVA sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 sui conti alla stessa riferibili, recuperando a tassazione i movimenti bancari per il quali non erano state fornite adeguate giustificazioni (si trattava, nella specie, di 169 movimenti in entrata ed uscita per complessivi € 1.114.770,00). 3. Il primo motivo è fondato. Invero, la C.t.r. non ha palesato il percorso motivazionale in base al quale, a fronte di un accertamento presuntivo sui conti correnti bancari, ha ritenuto soddisfatto l’onere della prova imposto dall’art.2697 cod. civ. ai fini della giustificazione delle singole movimentazioni limitandosi ad affermare che “le operazioni non necessitavano di alcuna spiegazione” e che “la copia del libro giornale riporta le operazioni contestate dall'amministrazione finanziaria dando prova chedi esse la società ha tenuto conto nella determinazione del reddito dell'impresa e, pertanto, il recupero a tassazione anche ai fini iva operato dall'amministrazione finanziaria deve essere ritenuto illegittimo”. 3.1. Va rilevato che la presunzione legale di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili comporta la qualificazione presunta iuris tantum reddituale di quei movimenti avendo il legislatore posto a carico del contribuente la prova sia della loro considerazione nelle dichiarazioni sia dell’eventuale rilevanza fiscale degli stessi; conseguentemente, il giudice deve compiere un'attenta verifica di questi elementi e giustificazioni, correlando ogni indizio - dotato di requisiti di gravità precisione e concordanza ed in relazione sia alla tempistica sia all'ammontare delle operazioni - ad ogni singola specifica movimentazione bancaria, motivando analiticamente su ogni singola movimentazione e sulle relative giustificazioni fornite dal contribuente. Nella fattispecie in esame, dal confronto dell’elenco di movimentazioni bancarie contenuto nell’avviso di accertamento impugnato – e debitamente riportato nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – con quello riportato nella sentenza impugnata, è evidente che sono state riportateuna piccola parte di tali operazioni per cui è stato palesemente obliterato l’obbligo di giustificare tutte ed analiticamente le movimentazioni laddove la C.t.r. ha apoditticamente affermato che “le operazioni….non necessitavano di alcuna spiegazione” e che “la copia del libro giornale riporta le operazioni contestate dall’amministrazione finanziaria, dando prova che di esse la società ha tenuto conto nella determinazione del reddito di impresa e pertanto il recupero a tassazione, anche ai fini IVA, operato dall’amministrazione finanziaria deve essere ritenuto legittimo”. Va qui ricordato che per le Sezioni unite di questa Corte la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/12/2016 n. 26127, Cass.14/12/2018, n. 32347). Effettivamente, sui precipui punti in esame, la motivazione della sentenza di appello si profila apodittica e trascura del tutto i rilievi fattuali avanzati nel giudizio di merito e riprodotti in ricorso perché il percorso argomentativo finalizzato all’accertamento della giustificazione delle operazioni bancarie in conto corrente è rimasto assolutamente inespresso con conseguente impossibilità di controllare la coerenza logica del ragionamento. Vieppiù che anche in relazione all'importo che la stessa C.t.r. ha ritenuto quale reddito imponibile, ossia € 99.457,85, non si comprende come sia stato individuato questo importo e perché la relativa imponibilità sia stata riconosciuta soltanto ai fini IRAP e non anche fini IVA difettando del tutto una motivazione sul punto. 4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento dei restanti due motivi. 5. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame non provveda sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sici