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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 18861/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], al viale del Vignola n. 5 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1516, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il [OSCURATO:DATA_NASCITA],e pubblicata il 26.6.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto:Regime di contrasto delle società di comodo - Interpello disapplicativo - Diniego - Provvedimento impugnabile -Non operatività - Scelta imprenditoriale - Dipende.

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] presentava all’Agenzia delle Entrate interpello disapplicativo del regime antielusivo predisposto al fine di contrastare il fenomeno delle società di comodo, ai sensi dell’art. 37 bis, comma 8, del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 50, comma 4 bis, della legge n. 724 del 1994, in relazione all’anno d’imposta 2011.

L’Amministrazione finanziaria respingeva la richiesta con provv. n. 917-22262/12.

2. La società proponeva ricorso avverso il diniego innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva ed affermava la non impugnabilità del provvedimento negativo, e comunque l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza disapplicativa.

La CTP accoglieva la domanda della contribuente, ed affermava l’illegittimità del provvedimento di diniego.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso il provvedimento negativo conseguito nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia.

La CTR confermava la decisione di primo grado.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di ricorso.

Resiste mediante controricorso la contribuente.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della impugnata sentenza della CTR in conseguenza della violazione dell’art. 19, primo comma, lett. h), e dell’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art.100 cod. proc. civ., perché il provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione di legge antielusiva è atto non impugnabile.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994,in cui è incorso il giudice dell’appello, perché la disapplicazione della normativa antielusiva può disporsi in presenza di situazioni oggettive e non in conseguenza di scelte imprenditoriali.

3. Con il primo mezzo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate critica la nullità della sentenza adottata dalla CTR, per non aver rilevato, nonostante le contestazioni proposte, che il provvedimento di diniego opposto all’istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo è atto non impugnabile, come ripetutamente chiarito anche con circolari (7/E del 2009, 32/E del 2010).

3.1. In materia questa Corte di legittimità ha già avuto modo di proporre il condivisibile orientamento, ormai consolidatosi, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, il diniego da parte del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di una legge antielusiva, effettuato ai sensi del comma ottavo dell'art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è un atto definitivo in sede amministrativa (così indicato espressamente dal d.m.

Finanze 19 giugno 1998, n. 259, attuativo della procedura di cui al comma 8 del citato art. 37-bis) e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un'ipotesi di diniego di agevolazione, come tale impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546.

Il relativo giudizio instaurato dinanzi al giudice tributario, vertendo in materia di diritti soggettivi e non di meri interessi legittimi, è a cognizione piena e si estende, quindi, al merito della pretesa e non è limitata alla mera illegittimità dell'atto per cui, all'esito, potrà essere emessa una decisione sulla fondatezza della domanda di disapplicazione, con conseguente attribuzione, ove ne ricorrano le condizioni applicative, dell'agevolazione richiesta”, Cass. sez.

V, 15.4.2011, n. 8663 (conf.

Cass. sez.

VI-V, 15.2.2018, n. 3775), e non si è mancato recentemente di ribadire che “La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l'ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e quest'ultimo, senza necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva”, Cass. sez.

V, 27.1.2023, n. 2634.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto.

4. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione la ricorrente lamenta la violazione di legge in cui è incorsa la CTR, per aver ritenuto legittimo l’interpello disapplicativo proposto dalla società, sebbene non fondato su ragioni obiettive bensì su scelte imprenditoriali, peraltro antieconomiche.

4.1. La materia dell’interpello disapplicativo risulta(va) disciplinata innanzitutto dall’art. 37 bis del Dpr n. 600 del 1973 che, nelle parti di maggiore interesse, dispone(va): “1.

Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti … -

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi.

A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione”.

4.2. Tanto premesso, la CTR ha innanzitutto spiegato di condividere, al proposito, le valutazioni espresse dalla CTP, ed ha ribadito “come la società [OSCURATO:PERSONA] (con plurime denunce presentate e ritualmente accolte dagli organi previdenziali ed assicurativi) avesse cessato la propria attività … e ciò fin dal 1982.

Sempre il giudice di prima istanza ha rimarcato come tale decisione imprenditoriale non potesse plausibilmente ritenersi dettata da scelte discrezionali ma era (evidentemente) frutto della nota crisi nel settore della maglieria, tant’è che era stato collocato in mobilità tutto il personale dipendente … che addirittura la società aveva proceduto finanche alla vendita dell’opificio … donde l’impossibilità oggettiva di conseguire introiti” (sent.

CTR, p.

II s.), ed in sede di verifica gli operatori della stessa Agenzia delle Entrate avevano rinvenuto “uno stabile completamente abbandonato con all’interno varie attrezzature … in disuso e ridotti a rottami” (ibidem).

La CTR, ha quindi osservato pure, sempre in considerazione del non condiviso argomento dell’Amministrazione finanziaria secondo cui la non operatività della società sarebbe dipesa da una libera scelta imprenditoriale, che i beni sociali, ridotti a rottami, e “correlati a un’attività produttiva ormai dismessa … non si prestano a un utilizzo personale dei singoli soci” (sent.

CTR, p.

III).

5. L’Amministrazione finanziaria non si confronta, nel suo ricorso per Cassazione, con le valutazioni espresse dal giudice dell’appello.

Non chiarisce quale operazione posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] potesse essere sospettata di avere finalità elusiva; non spiega perché, nel caso di specie, la non operatività della società dovesse ritenersi una libera scelta imprenditoriale, e non la conseguenza della crisi del settore, come invece espressamente affermato dai giudici del merito; non illustra in qual modo la società potesse svolgere, nell’anno 2011, un’attività volta al profitto, etc.

L’Agenzia delle Entrate ripropone generici argomenti, che non risultano però in grado di smentire gli accertamenti, di fatto e di diritto, adeguatamente illustrati dalla CTR.

Pertanto, il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

In definitiva, il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere complessivamente rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.

6.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], al viale del Vignola n. 5 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1516, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il [OSCURATO:DATA_NASCITA],e pubblicata il 26.6.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto:Regime di contrasto delle società di comodo - Interpello disapplicativo - Diniego - Provvedimento impugnabile -Non operatività - Scelta imprenditoriale - Dipende. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] presentava all’Agenzia delle Entrate interpello disapplicativo del regime antielusivo predisposto al fine di contrastare il fenomeno delle società di comodo, ai sensi dell’art. 37 bis, comma 8, del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 50, comma 4 bis, della legge n. 724 del 1994, in relazione all’anno d’imposta 2011. L’Amministrazione finanziaria respingeva la richiesta con provv. n. 917-22262/12. 2. La società proponeva ricorso avverso il diniego innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari. L’Agenzia delle Entrate si costituiva ed affermava la non impugnabilità del provvedimento negativo, e comunque l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza disapplicativa. La CTP accoglieva la domanda della contribuente, ed affermava l’illegittimità del provvedimento di diniego. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso il provvedimento negativo conseguito nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia. La CTR confermava la decisione di primo grado. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della impugnata sentenza della CTR in conseguenza della violazione dell’art. 19, primo comma, lett. h), e dell’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art.100 cod. proc. civ., perché il provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione di legge antielusiva è atto non impugnabile. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994,in cui è incorso il giudice dell’appello, perché la disapplicazione della normativa antielusiva può disporsi in presenza di situazioni oggettive e non in conseguenza di scelte imprenditoriali. 3. Con il primo mezzo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate critica la nullità della sentenza adottata dalla CTR, per non aver rilevato, nonostante le contestazioni proposte, che il provvedimento di diniego opposto all’istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo è atto non impugnabile, come ripetutamente chiarito anche con circolari (7/E del 2009, 32/E del 2010). 3.1. In materia questa Corte di legittimità ha già avuto modo di proporre il condivisibile orientamento, ormai consolidatosi, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, il diniego da parte del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di una legge antielusiva, effettuato ai sensi del comma ottavo dell'art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è un atto definitivo in sede amministrativa (così indicato espressamente dal d.m. Finanze 19 giugno 1998, n. 259, attuativo della procedura di cui al comma 8 del citato art. 37-bis) e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un'ipotesi di diniego di agevolazione, come tale impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546. Il relativo giudizio instaurato dinanzi al giudice tributario, vertendo in materia di diritti soggettivi e non di meri interessi legittimi, è a cognizione piena e si estende, quindi, al merito della pretesa e non è limitata alla mera illegittimità dell'atto per cui, all'esito, potrà essere emessa una decisione sulla fondatezza della domanda di disapplicazione, con conseguente attribuzione, ove ne ricorrano le condizioni applicative, dell'agevolazione richiesta”, Cass. sez. V, 15.4.2011, n. 8663 (conf. Cass. sez. VI-V, 15.2.2018, n. 3775), e non si è mancato recentemente di ribadire che “La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l'ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e quest'ultimo, senza necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva”, Cass. sez. V, 27.1.2023, n. 2634. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto. 4. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione la ricorrente lamenta la violazione di legge in cui è incorsa la CTR, per aver ritenuto legittimo l’interpello disapplicativo proposto dalla società, sebbene non fondato su ragioni obiettive bensì su scelte imprenditoriali, peraltro antieconomiche. 4.1. La materia dell’interpello disapplicativo risulta(va) disciplinata innanzitutto dall’art. 37 bis del Dpr n. 600 del 1973 che, nelle parti di maggiore interesse, dispone(va): “1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti … - 8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione”. 4.2. Tanto premesso, la CTR ha innanzitutto spiegato di condividere, al proposito, le valutazioni espresse dalla CTP, ed ha ribadito “come la società [OSCURATO:PERSONA] (con plurime denunce presentate e ritualmente accolte dagli organi previdenziali ed assicurativi) avesse cessato la propria attività … e ciò fin dal 1982. Sempre il giudice di prima istanza ha rimarcato come tale decisione imprenditoriale non potesse plausibilmente ritenersi dettata da scelte discrezionali ma era (evidentemente) frutto della nota crisi nel settore della maglieria, tant’è che era stato collocato in mobilità tutto il personale dipendente … che addirittura la società aveva proceduto finanche alla vendita dell’opificio … donde l’impossibilità oggettiva di conseguire introiti” (sent. CTR, p. II s.), ed in sede di verifica gli operatori della stessa Agenzia delle Entrate avevano rinvenuto “uno stabile completamente abbandonato con all’interno varie attrezzature … in disuso e ridotti a rottami” (ibidem). La CTR, ha quindi osservato pure, sempre in considerazione del non condiviso argomento dell’Amministrazione finanziaria secondo cui la non operatività della società sarebbe dipesa da una libera scelta imprenditoriale, che i beni sociali, ridotti a rottami, e “correlati a un’attività produttiva ormai dismessa … non si prestano a un utilizzo personale dei singoli soci” (sent. CTR, p. III). 5. L’Amministrazione finanziaria non si confronta, nel suo ricorso per Cassazione, con le valutazioni espresse dal giudice dell’appello. Non chiarisce quale operazione posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] potesse essere sospettata di avere finalità elusiva; non spiega perché, nel caso di specie, la non operatività della società dovesse ritenersi una libera scelta imprenditoriale, e non la conseguenza della crisi del settore, come invece espressamente affermato dai giudici del merito; non illustra in qual modo la società potesse svolgere, nell’anno 2011, un’attività volta al profitto, etc. L’Agenzia delle Entrate ripropone generici argomenti, che non risultano però in grado di smentire gli accertamenti, di fatto e di diritto, adeguatamente illustrati dalla CTR. Pertanto, il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In definitiva, il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere complessivamente rigettato. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 6.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituit
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