CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40845/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Huete) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla pretesa inconfigurabilità del delitto di minaccia ed alla dedotta insussistenza dell'elemento psicologico del reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 2 sdttembre 2024 Il consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA]