CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27405-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MULE' PAOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti 2879 elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 292, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 221/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/05/2015 R.G.N. 1467/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e altri 26 litisconsorti avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto le domande di accertamento di illegittimità della cessione dei rispettivi contratti di 'lavoro da [OSCURATO:SOCIETA]. a Tecnosistemi s.r.I., con qualificazione delle stesse come _ licenziamenti illegittimi e condanna della società al risarcimento dei danni ex art. 18, IV e V comma dello Statuto dei lavoratori nel testo previgente, oltre alla condanna al pagamento delle retribuzioni maturate presso [OSCURATO:SOCIETA]. e al risarcimento del danno alla professionalità. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori. 3. La società ha resistito con controricorso. Considerato che: 1.1 ricorrenti hanno comunicato a questa Corte che nelle more del procedimento è intervenuta tra le parti una transazione con la quale è stata posta fine alla controversia e hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. 2. Allorché, nel giudizio di legittimità, intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (sin da Cass., sez. un., 18 maggio 2000, n. 368 ed ord., sez. un., 26 luglio 2004, n. 14059; e quindi, ex multis, 5 novembre 2014, n. 23623; 20 gennaio 2011, n. 1344; 13 luglio 2009, n. 16341; 5 agosto 2008, n. 21122; 15 marzo 2007, n. 6026; 30 giugno 2006, n. 15113; 24 giugno 2005, n. 13565; 27 gennaio 2003, n. 1205,). 3. L'intervenuta transazione, infatti, dimostra che è venuto meno l'interesse dei - ricorrenti all'impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche a quello della decisione (Cass. n. 16341 del 13/07/2009). 4. Le spese sono compensate in ragione della soluzione concordata della controversia. 5. Stante l'esito del giudizio, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] • ihje.‘ Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. i Così deciso in Roma il 20f1e-/201-9 30/ 9/L)C L 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLtutu:. 1..wricf0