CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 19908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nammissibilità del ricorso;letta la memoria in data 19/03/2026 a firma del difensore del ricorrente e gli allegatidocumentali.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile la richiestadi rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per l’impugnazione in relazione allasentenza n. 3392 emessa dal Tribunale di Velletri il 6/10/2023, irrevocabile il 6 dicembreseguente, che aveva condannato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi due direclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di truffa. La Corte territoriale rilevava la tardivitàdell’istanza, presentata il 21 agosto 2025, avendo il [OSCURATO:PERSONA] avuto conoscenza dell’esistenza dellasentenza di cui chiedeva la rescissione il 3 gennaio 2025 allorché gli veniva notificato ilprovvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Trento il 6/12/2024, nel cui ambito era statomesso in esecuzione il titolo contestato.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione degli artt. 175, 629-bis, 582 cod. proc. pen., avendo igiudici d’appello erroneamente valutato gli elementi addotti a sostegno dell’istanza. Inparticolare, l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare che il ricorrente il 31 gennaio2025 aveva inoltrato una prima istanza, tempestiva, alla Corte d’Appello tramite l’ufficiomatricola del carcere di Milano-Opera ove si trovava detenuto, registrata con numero diprotocollo 9445, e il 21 agosto dello stesso anno una seconda istanza con la quale sollecitava ladefinizione della prima. Aggiunge che la tardiva o omessa trasmissione da parte della casa direclusione all’autorità competente dell’originaria e tempestiva richiesta del ricorrente costituisceun’irregolarità amministrativa che non può risolversi in pregiudizio dei diritti di difesa deldetenuto sicchè la declaratoria d’inammissibilità, in quanto determinata da causa non ascrivibileal [OSCURATO:PERSONA], deve essere annullata.3. Il ricorso è inammissibile. La tesi difensiva di un ritardo di trasmissione della primigeniaistanza di rescissione del giudicato da ascrivere al personale dell’ufficio matricola della casa direclusione Milano-Opera ove il [OSCURATO:PERSONA] trovavasi all’epoca detenuto è manifestamente infondata esprovvista di adeguate allegazioni a supporto. La Corte territoriale è stata investitaesclusivamente della richiesta trasmessa in data 21 agosto 2025, palesemente tardiva rispettoalla data della notifica del provvedimento di cumulo comprendente la sentenza del Tribunale diVelletri emessa il 6 ottobre 2023. Il ricorrente assume a fondamento della propria tesi un estrattodell’Ufficio matricola della Direzione della Casa di reclusione di Milano-Opera attestante ildeposito in data 31/1/2025 di un’istanza indirizzata alla Procura Generale presso la Corte diAppello di Roma. S’ignora il contenuto del documento, del quale non è stata allegata copia,mentre con tutta evidenza il destinatario è un ufficio giudiziario che non ha competenza in ordinead un’eventuale istanza di rescissione del giudicato a norma dell’art. 629-bis, comma 2, cod.proc. pen. né alcun onere di interpretare la volontà del mittente e di curare la trasmissione dellarichiesta al giudice competente.4. Alla luce di dette evidenze, rimaste comunque estranee ai materiali delibati dalla Corteterritoriale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a normadell’art. 616 cod. proc. pen., come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]