CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen., tuttavia riducendo la pena inflitta a mesi sei di reclusione ed euro 320,00 di multa; Considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. e inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché correlato vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. sono del tutto generici, esaurendosi in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove, con il richiamo di giurisprudenza di questa Corte, il giudice d'appello ha valorizzato gli indicatori specifici, da illustrarsi caso per caso, tali da integrare l'esposizione della cosa all'altrui indistinto affidamento e senso di rispetto e tali da circoscrivere, in limiti ristretti, la configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità); Ritenuto che i suddetti motivi di ricorso sono altresì manifestamente infondati, ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (in relazione all'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, si veda Cass., sez. 5, 08/01/2021, n. 6351, secondo cui "in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della 'res', ostacolandone la facilità di raggiungimento", non potendo ritenersi tale la presenza della recinzione, come del resto dimostrato dal fatto che l'imputato è riuscito con facilità ad accedere all'agrumeto in questione, nonostante la presenza di un cancello; quanto poi al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., si veda Cass., sez. 4, 19/01/2017, n. 6635, secondo cui "la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della 'res', senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato"); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione della recidiva, è - per un verso - generico, perché, nella trascrizione di un coacervo di massime giurisprudenziali, non si esprime, nello specifico, in ordine alle ragioni che non consentirebbero di attribuire pregnanza recidiviante al commesso reato e - per altro verso - manifestamente infondato, poiché il riconoscimento dell'aggravante della recidiva in capo al prevenuto è stato adeguatamente motivato (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata) e risulta applicato in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa