CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27640/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 4 marzo 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale ambrosiano in data 27 novembre 2019 in relazione a reato di guida in stato d'ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale e dall'orario notturno (art. 186, commi 2 lettera C, 2-bis e 2-sexies Cod.Strada), contestato come commesso in Milano il 16 febbraio 2018. Due i motivi di lagnanza. 1.1. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge processuale in relazione al fatto che si é proceduto in absentia, a partire dal primo grado di giudizio, sebbene vi fossero ragioni per dubitare che l'imputata fosse a conoscenza del procedimento e del processo: la Quendolo, che ha residenza all'estero, ha eletto domicilio presso un indirizzo in Milano, dove non é mai stata reperita; a fronte della replica della Corte di merito all'eccezione difensiva formulata sul punto, la ricorrente puntualizza - richiamando una recente pronunzia a Sezioni Unite - che l'elezione di domicilio, almeno in determinate condizioni concrete, non dà luogo a una presunzione di conoscenza, di tal che doveva essere disposta la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio ed eventualmente la sua ripetizione all'estero ex art. 169 cod.proc.pen.. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto del motivo di gravame relativo all'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, che la Corte di merito ha argomentato sostenendo l'inapplicabilità dell'istituto sulla sola base dell'elevato grado alcolimetrico riscontrato sull'imputata. 2. A seguito della requisitoria scritta, con la quale il Procuratore generale della Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, il difensore della ricorrente ha fatto pervenire memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso é inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 3.1. Premesso che é inconferente il richiamo della ricorrente a Sez. U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, in cui il tema era costituito dall'elezione di domicilio, da parte di uno straniero extracomunitario, presso il difensore d'ufficio (ipotesi peculiare, oggi disciplinata dal comma 4-bis dell'art. 162 cod.proc.pen.), nella specie la Quendolo aveva eletto domicilio presso un indirizzo privato milanese ove non é stata mai trovata, di tal che si trattava di domicilio elettivo nel quale non entrava in gioco il rapporto professionale con il difensore, ma unicamente la scelta di ricevere le notificazioni del presente procedimento presso un determinato luogo indicato dalla prevenuta. In tale ipotesi, resta valido il principio - cui la sentenza impugnata mostra di aderire - in base al quale, in tema di processo di primo grado in absentia, l'elezione di domicilio da parte dell'imputato, solo se effettuata prima dell'accertamento della regolare costituzione delle parti, consente di presumere la conoscenza del processo e di conseguenza di addebitare all'imputato l'onere di tenersi informato sul prosieguo (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 11313 del 17/01/2020, Kabena, Rv. 278924); anche nel caso di che trattasi, poiché l'elezione di domicilio non aveva comportato alcuna volontaria instaurazione di un rapporto professionale con un difensore domiciliatario ma aveva comunque consentito alla Quendolo di avere conoscenza della pendenza di un procedimento nei suoi confronti, operava la presunzione di conoscenza ed era onere della stessa informarsi sul corso del giudizio. 3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso é pure manifestamente infondato. Non risponde a verità che la sentenza impugnata giustifichi il diniego della causa di non punibilità sulla sola base del tasso alcolemico particolarmente elevato (ciò che contrasterebbe, invero, con quanto stabilito da Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), atteso che quest'ultimo viene inquadrato in una condotta nella quale la Quendolo, dopo avere provocato un incidente, proseguiva nella marcia senza neppure rendersi conto del sinistro da lei cagionato, indice allarmante dello stato di alterazione nel quale la donna procedeva nella guida della sua autovettura; il percorso argomentativo così costruito é in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite, che richiedono, ai fini dell'applicabilità della particolare tenuità del fatto, che il giudice di merito proceda a una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo: ciò che la Corte ambrosiana ha comunque regolarmente fatto. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del