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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20084/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1207/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi dell'art. 68 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Roma, in [OSCURATO:PERSONA] n. 9 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2171/1/2017 della Commissione tributaria Regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con le quali chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto che

1. [OSCURATO:PERSONA] (15 Stingalì dell'[OSCURATO:PERSONA] (CTR), con sentenza n. 2171/1/2017, depositata il 7/7/2017 confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal Musella avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'amministrazione finanziaria revocava la riduzione dell'imposta sostitutiva sull'operazione di credito a medio e a lungo termine afferente l'acquisto di un immobile con le agevolazioni "prima casa" sito nel comune di Cervia.

La revoca si fondava sul fatto che il contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel termine perentorio di 18 mesi nel suddetto comune.

La CTR, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, non riconosceva la natura di causa di forza maggiore e, dunque, di esimente dell'obbligo di trasferimento sopra indicato, alla intervenuta sentenza del Tar che aveva annullato il decreto ministeriale per effetto del quale era stato disposto il trasferimento nel comune di Cervia del ricorrente, quale giudice di pace, e negli ulteriori eventi da quest'ultimo dedotti (necessità di eseguire dei lavori presso l'immobile e il fatto che esso era oggetto di locazione).

2. Il contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi.

3. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Considerato che

1. Con un primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza di merito per omessa motivazione e, conseguentemente, violazione dell'ad 111 Cost. e dell'ad 132, comma quarto, c.p.c.

Il ricorrente rileva che a fronte della propria dichiarazione resa nel corso del giudizio di avvalersi della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 e di quella dell'Ufficio che affermava che non risultava alcun atto in tal senso, la CTR non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non fondata la • dichiarazione di parte e non ha, neppure, provveduto a disporre un rinvio dell'udienza.

Tali omissioni non avrebbero, poi, tenuto conto della prova documentale offerta dal Musella i 19.4.2017 consistita nella trasmissione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata afferente 9 cartelle, tra le quali, quella oggetto del presente giudizio.

2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia l'omessa motivazione della sentenza della CTR in ordine alla dedotta impossibilità sopravvenuta - rappresentata dalla sentenza del TAR che ne aveva bloccato il trasferimento - al rispetto del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel comune ove era ubicato l'immobile oggetto di compravendita e per il quale erano state chieste le agevolazioni "prima casa".

La CTR avrebbe, poi, omesso ogni motivazione anche in relazione agli altri fatti sopravvenuti dedotti dalla parte che ne avevano impedito il trasferimento della residenza rappresentati dalle infiltrazioni presenti nell'immobile constate successivamente al suo acquisto e dall'esistenza di un rapporto locatizio

3. Rilevato che appare opportuno disporsi il rinvio a nuovo ruolo, assumendo all'uopo rilievo la circostanza nel corso del giudizio è emerso l'avvio del procedimento per la definizione agevolata di cui agli art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. in legge n. 225 del 2016.

Deve, infatti, logicamente ritenersi che, a seguito della dichiarazione trasmessa al concessionario da parte del contribuente e del pagamento delle rate scadute (non contestato dall'Ufficio), quest'ultimo abbia inteso definire il presente giudizio dovendosi, conseguentemente, porre a carico del'Agenzia l'onere di fornire, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria, informazioni in ordine all'eventuale esito positivo del procedimento di definizione agevolata in oggetto e, a carico del contribuente, nello stesso termine, quello di provvedere alla rinuncia del presente giudizio ex art. 6 cit.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo onerando le parti di depositare presso la cancelleria entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza la documentazione indicata in part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1207/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi dell'art. 68 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Roma, in [OSCURATO:PERSONA] n. 9 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2171/1/2017 della Commissione tributaria Regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con le quali chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] (15 Stingalì dell'[OSCURATO:PERSONA] (CTR), con sentenza n. 2171/1/2017, depositata il 7/7/2017 confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal Musella avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'amministrazione finanziaria revocava la riduzione dell'imposta sostitutiva sull'operazione di credito a medio e a lungo termine afferente l'acquisto di un immobile con le agevolazioni "prima casa" sito nel comune di Cervia. La revoca si fondava sul fatto che il contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel termine perentorio di 18 mesi nel suddetto comune. La CTR, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, non riconosceva la natura di causa di forza maggiore e, dunque, di esimente dell'obbligo di trasferimento sopra indicato, alla intervenuta sentenza del Tar che aveva annullato il decreto ministeriale per effetto del quale era stato disposto il trasferimento nel comune di Cervia del ricorrente, quale giudice di pace, e negli ulteriori eventi da quest'ultimo dedotti (necessità di eseguire dei lavori presso l'immobile e il fatto che esso era oggetto di locazione). 2. Il contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. 3. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. Considerato che 1. Con un primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza di merito per omessa motivazione e, conseguentemente, violazione dell'ad 111 Cost. e dell'ad 132, comma quarto, c.p.c. Il ricorrente rileva che a fronte della propria dichiarazione resa nel corso del giudizio di avvalersi della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 e di quella dell'Ufficio che affermava che non risultava alcun atto in tal senso, la CTR non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non fondata la • dichiarazione di parte e non ha, neppure, provveduto a disporre un rinvio dell'udienza. Tali omissioni non avrebbero, poi, tenuto conto della prova documentale offerta dal Musella i 19.4.2017 consistita nella trasmissione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata afferente 9 cartelle, tra le quali, quella oggetto del presente giudizio. 2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia l'omessa motivazione della sentenza della CTR in ordine alla dedotta impossibilità sopravvenuta - rappresentata dalla sentenza del TAR che ne aveva bloccato il trasferimento - al rispetto del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel comune ove era ubicato l'immobile oggetto di compravendita e per il quale erano state chieste le agevolazioni "prima casa". La CTR avrebbe, poi, omesso ogni motivazione anche in relazione agli altri fatti sopravvenuti dedotti dalla parte che ne avevano impedito il trasferimento della residenza rappresentati dalle infiltrazioni presenti nell'immobile constate successivamente al suo acquisto e dall'esistenza di un rapporto locatizio 3. Rilevato che appare opportuno disporsi il rinvio a nuovo ruolo, assumendo all'uopo rilievo la circostanza nel corso del giudizio è emerso l'avvio del procedimento per la definizione agevolata di cui agli art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. in legge n. 225 del 2016. Deve, infatti, logicamente ritenersi che, a seguito della dichiarazione trasmessa al concessionario da parte del contribuente e del pagamento delle rate scadute (non contestato dall'Ufficio), quest'ultimo abbia inteso definire il presente giudizio dovendosi, conseguentemente, porre a carico del'Agenzia l'onere di fornire, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria, informazioni in ordine all'eventuale esito positivo del procedimento di definizione agevolata in oggetto e, a carico del contribuente, nello stesso termine, quello di provvedere alla rinuncia del presente giudizio ex art. 6 cit. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo onerando le parti di depositare presso la cancelleria entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza la documentazione indicata in part
Sentenza Cassazione n. 20084/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris