Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 07025/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati: il primo motivo non si confronta con il consolidato principio di diritto sulla sufficienza della "mera possibilità della percezione" dell'offesa da parte dei presenti - nella specie estranei alle forze dell'ordine - per il reato ex art. 341-bis cod. pen. (tra tante, Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466); il secondo, il terzo e quarto motivi sono generici, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito e volti a sollecitare, con argomenti di fatto, una diversa lettura delle evidenze probatorie (congrua giustificazione si rinviene a p. 7, in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il reato di resistenza a p.u., anche con riferimento al momento in cui la condotta si è inserita rispetto allo svolgimento degli atti da parte del p.u.; a pp. 6-7 sulla esimente speciale degli atti arbitrari, con motivazione che veniva ad assorbire.escludendola, anche l'ipotesi putativa;a pp. 7-8 sull'art. 131-bis cod. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]; e Ersilia aii‘s)anese [OSCURATO:PERSONA] x)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati: il primo motivo non si confronta con il consolidato principio di diritto sulla sufficienza della "mera possibilità della percezione" dell'offesa da parte dei presenti - nella specie estranei alle forze dell'ordine - per il reato ex art. 341-bis cod. pen. (tra tante, Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466); il secondo, il terzo e quarto motivi sono generici, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito e volti a sollecitare, con argomenti di fatto, una diversa lettura delle evidenze probatorie (congrua giustificazione si rinviene a p. 7, in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il reato di resistenza a p.u., anche con riferimento al momento in cui la condotta si è inserita rispetto allo svolgimento degli atti da parte del p.u.; a pp. 6-7 sulla esimente speciale degli atti arbitrari, con motivazione che veniva ad assorbire.escludendola, anche l'ipotesi putativa;a pp. 7-8 sull'art. 131-bis cod. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]; e Ersilia aii‘s)anese [OSCURATO:PERSONA] x)
Sentenza Cassazione n. 07025/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris