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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 04513/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30052/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] C., in persona degli amministratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Contratti bancari -Fideiussione R.G.N. 30052/2021 Ud. 11/02/2026CC Sez.

S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 2 di 13 –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 790/2021 depositata il 08/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 790/2021, pubblicata in data 8 luglio 2021, la Corte d’appello di Torino, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratore con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 17 luglio 2018.

2. Come riferito dalla decisione impugnata, la controversia era stata inizialmente proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in proprio, dal suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA] – quale debitrice principale - nonché da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – quale garante – in relazione ad un contratto di conto corrente aperto presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] originari attori avevano chiesto di dichiarare la nullità di una serie di clausole che regolavano il rapporto e di condannare la banca convenuta alla ripetizione delle somme percepite in eccesso. [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratore con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., e svolta consulenza Sez.

S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 3 di 13 tecnica d’ufficio, il Tribunale di Torino – dopo che il giudizio si era interrotto due volte, dapprima per la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi per il decesso di [OSCURATO:PERSONA] – aveva integralmente disatteso le domande coltivate dall’odierna ricorrente.

3. La Corte d’appello di Torino, preliminarmente, ha evidenziato che, venuti meno i debitori principali, il rapporto ancora oggetto del giudizio era costituito unicamente dalla garanzia rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., concludendo, pertanto, che la domanda di condanna alla ripetizione era inammissibile - non essendo stato nemmeno allegato che la società avesse in concreto pagato importi alla banca per la garanzia rilasciata a favore della debitrice inadempiente – ed affermando la persistente legittimazione dell’odierna ricorrente unicamente in relazione al profilo della corretta determinazione del debito garantito.

La Corte territoriale, poi, ha proceduto alla qualificazione della garanzia rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., condividendo quanto opinato dal Tribunale, e cioè che la garanzia in questione costituiva un contratto autonomo di garanzia, ed ha anzi evidenziato che tale qualificazione non era stata concretamente posta in discussione dall’odierna ricorrente, puntualizzando, conseguentemente, che l’odierna ricorrente poteva opporre unicamente le eccezioni relative a profili di nullità del rapporto garantito per contrarietà a norme imperative.

Con ulteriore puntualizzazione, la Corte d’appello ha evidenziato che sulla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. venivano a gravare i medesimi oneri probatori incombenti sul debitore principale, dovendo quindi la stessa appellante dare prova della fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione del Sez.

S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 4 di 13 contratto recante le clausole asseritamente nulle e l’integrale documentazione dell’andamento del rapporto.

Operata tale premessa, la Corte territoriale ha evidenziato che secondo le allegazioni della ricorrente si erano succeduti due rapporti bancari, e cioè un c/c n.575130801-02 successivamente azzerato ed il c/c n.1000/62748, estinto nel febbraio 2013 e che le domande dell’odierna ricorrente concernevano il periodo tra il 28 dicembre 2001 ed il 24 dicembre 2013 ma che l’odierna ricorrente non aveva prodotto in atti il primo contratto mentre gli estratti conto decorrevano dal 31 gennaio 2002, al punto che la CTU svolta in prime cure aveva compiuto una elaborazione partendo dal saldo del primo estratto conto.

Affermata l’inammissibilità dell’ordine di esibizione formulato dalla società, in quanto non reiterato in sede di conclusioni del giudizio di prime cure e quindi implicitamente rinunciato, la Corte territoriale ha poi osservato, in relazione ai singoli profili di nullità dedotti, che: − l’assenza di documentazione anteriore al 31 gennaio 2002 e le stesse allegazioni iniziali della società – che nell’introdurre il giudizio di prime cure aveva fatto riferimento al rapporto di conto corrente n.575130801-02 come se fosse sorto il 28 dicembre 2001 – precludevano la possibilità di affermare che al rapporto fosse stato applicato un illegittimo anatocismo, risultando, invece, che la capitalizzazione era stata applicata con pari periodicità; − quanto al superamento del tasso soglia di legge, la CTU aveva rilevato un solo superamento relativamente al secondo trimestre del 2012 ma a causa del non corretto inglobamento nel calcolo del TEG di spese relative alla normale operatività del conto corrente; Sez.

S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 5 di 13 − tutte le altre voci contestate – interessi convenzionali, commissione di massimo scoperto, ius variandi – risultavano regolarmente pattuite della debitrice principale.

La Corte territoriale ha infine esaminato il profilo dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, osservando che la stessa non assumeva valore rilevante, una volta disattese le altre deduzioni dell’odierna ricorrente.

Nondimeno, la Corte d’appello ha evidenziato che in assenza di prova di un affidamento, il termine di prescrizione veniva a decorrere dalle singole rimesse, risultando quindi l’eccezione fondata in relazione a tutto il periodo anteriore al 18 febbraio 2004. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato ad otto motivi. 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli art. 1936 e segg. c.p.c., “in quanto la Corte d'appello di Torino ha ritenuto il rapporto tra l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. fondato su un contratto autonomo di garanzia e non su un rapporto fideiussorio”.

La ricorrente argomenta di avere dedotto in giudizio la natura fideiussoria della garanzia e deduce che, anche a voler qualificare la stessa come contratto autonomo di garanzia, tale qualificazione non Sez.

S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 6 di 13 precluderebbe la possibilità di dedurre la nullità per contrasto con norme imperative delle previsioni contenute nel rapporto garantito.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c.

“con riferimento all'obbligo della garante dl corrispondere la prova dei fatti costitutivi della domanda”.

La ricorrente argomenta che era onere probatorio della banca convenuta dare prova della fondatezza delle proprie pretese, mentre non incombeva sulla ricorrente medesima – che agiva in accertamento negativo – dare prova della fondatezza delle proprie contestazioni. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza in relazione agli artt. 345 e 346 c.p.c.

“con riferimento alla richiesta di ordine di esibizione asseritamente riproposta nel corpo dell'atto dl appello ma non nelle conclusioni istruttorie”.

La ricorrente censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha disatteso l’istanza ex art. 210 c.p.c. avendola ritenuta rinunciata per sua mancata riproposizione nelle conclusioni di primo grado e – come dalla stessa sintetizzato – deduce che “la mancata riproposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni non costituisce abbandono della domanda o istanza precedentemente proposta: per affermare ciò il Giudice deve accertare la non equivoca volontà della parte volta a non reiterare -di proposito-la domanda pretermessa.” .

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza in relazione all'art. 345 c.p.c.

“per aver ritenuto domanda e/o istanza nuova e per tale motivo Sez.

S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 7 di 13 inammissibile la richiesta ex art. 210 cpc e 119 TUB con riferimento all'ordine di esibizione dei documenti mancanti”.

La ricorrente, dopo aver ribadito che nella specie non poteva ravvisarsi una rinuncia all’istanza ex art. 210 c.p.c., argomenta che l'acquisizione di tutta la documentazione bancaria era necessaria premessa per la rimessione in istruttoria e l'espletamento della CTU e deduce, testualmente, che “la Corte d'Appello, pertanto, decidendo sull'inammissibilità della domanda non ha fatto altro che ripetere l'errore già compiuto dal primo Giudice quando ha ritenuto la richiesta abbandonata” e che “è, pertanto, evidente che la Corte d'Appello di Torino non abbia tenuto in nessuna considerazione il fatto che i conchiudenti abbiano cercato di reperire la documentazione bancaria mancante anche attraverso la richiesta di ordine di esibizione ex art.210 C.P.C. formulata già in primo grado nanti il Tribunale di Torino, senza nulla ottenere”.

Argomenta ulteriormente sull’obbligo dell’istituto di credito di conservare la copia del contratto e sulle conseguenze dell’omessa conservazione e produzione della stessa.

1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1284 c.c. 1815 c.c. della Legge n. 108/1996 “con riferimento anche alla indebita e/o illegittima applicazione del tasso dl interesse comportante l'azzeramento di tutti gli interessi”.

Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso il superamento del tasso soglia di legge relazione agli interessi, evidenziando che il contratto di conto corrente conteneva previsioni mai accettate dai correntisti e che il tasso soglia di legge era stato reiteratamente superato.

Sez.

S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 8 di 13 1.6.Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1853 e 2697 c.c.

“con riferimento anche alla contestazione della commissione di massimo scoperto, al calcolo del TEG nonché' alla rilevabilità ex officio della natura usuraria degli interessi passivi”.

1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1341 e 1372, primo comma, c.c.; 118, TUB “con riferimento allo jus variandi della banca”.

Si deduce l’assenza di prova in ordine all’invio delle comunicazioni con le quali la Banca avrebbe esercitato lo ius variandi. 1.8.Con l’ottavo motivo il ricorso deduce la “nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in merito agli articoli 1842 1843 c.c. e 2935 c.c. in relazione all'eccezione di prescrizione della banca”.

Viene infine censurata la decisione impugnata nella parte in cui, esaminando l’eccezione di prescrizione, ha affermato che gravava sulla ricorrente dare prova del carattere ripristinatorio delle rimesse.

Argomenta, invece, la ricorrente che tale onere gravava sull’istituto di credito controricorrente. 2.Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare, è privo di pregio. 2.1.Inammissibile è il primo motivo, dal momento che lo stesso, oltre a risultare radicalmente carente di specificità ex art. 366 c.p.c., quanto alla riproduzione dei passaggi fondamentali delle deduzioni svolte in primo e secondo grado, omette radicalmente di impugnare la statuizione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo di appello adottata dalla Corte territoriale, nel momento in cui la stessa ha affermato testualmente che “l’appellante non ha speso una parola Sez.

S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 9 di 13 per mettere in discussione la qualificazione giuridica della garanzia rilasciata effettuata dal Tribunale di Torino (…)”.

L’assenza di adeguata impugnazione della decisione della Corte d’appello e la, conseguente, carenza di impugnazione della ratio effettiva della sentenza valgono a condurre alla declaratoria di inammissibilità del motivo il quale, ulteriormente, nella sua seconda metà viene a censurare un’affermazione inesistente, avendo la Corte d’appello asserito esattamente quanto sostenuto dalla ricorrente, e cioè che la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo non precludeva la deduzione della nullità delle clausole.

2.2. Infondato è, invece, il secondo motivo, dovendosi invero osservare che la decisione impugnata – nell’affermare l’equivalenza degli oneri probatori per la parte che agisca per la ripetizione di indebito o per la mera rideterminazione del corretto saldo del conto corrente – si è pienamente conformata all’orientamento espresso da questa Corte, a mente del quale tra azione di ripetizione di indebito ed azione di accertamento negativo non si configura alcuna diversificazione degli oneri probatori, in quanto entrambe le domande si vengono a fondare sulle medesime allegazioni di base al punto che la richiesta di accertamento del saldo effettivo del conto è da ritenersi inclusa in quella di restituzione degli indebiti indebitamente trattenuti dalla banca (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 19750 del 2025; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 18230 del 03/07/2024 , in motivazione, Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 1763 del 17/01/2024).

2.3. Infondato è altresì il terzo motivo , risultando la decisione impugnata anche in questo conforme al principio espresso da questa Corte, per cui, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di Sez.

S1 - R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 10 di 13 reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le richieste disattese devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione, potendo tale presunzione essere superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 33103 del 10/11/2021) .

Nel caso in esame, poiché emerge –anche dal controricorso – che l’istanza di esibizione era stata rigettata dall’istruttore con ordinanza motivata, correttamente la Corte territoriale ha concluso che, in mancanza di una successiva istanza di revoca del rigetto - con illustrazione delle ragioni - l’istanza doveva ritenersi rinunciata , non potendo valere, in contrario, il richiamo che il ricorso opera genericamente alle memorie ex art. 183 c.p.c., sia perché il ricorso , in violazione dell’art. 366 n. 6), c.p.c. , non specifica se il rigetto dell’istanza ex art. 210 fosse precedente o successivo alle dette memorie, sia perché il generico rinvio a tutte le istanze istruttorie, senza specificazione delle ragioni contrastanti al rigetto dell’istanza ex art. 210, non risultava idoneo ad integrare il mancato abbandono dell’istanza.

2.4. Il mancato accoglimento del terzo motivo determina, a questo punto, l’assorbimento del quarto motivo, il quale, peraltro, si presenta privo di concreta autonomia rispetto al precedente.

2.5. I l quinto ed il sesto motivo devono essere congiuntamente dichiarati inammissibili: gli stessi – peraltro privi di adeguata Sez.

S1 - R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 11 di 13 specificità ex art. 366 c.p.c. nel richiamo generico al contenuto degli atti e dei documenti di causa – si traducono in una mera – ed inammissibile – censura al giudizio di fatto espresso dalla Corte d’appello, non sindacabile in sede di legittimità se non entro limiti che il ricorso non viene a rispettare, non senza rilevare, ulteriormente, che il sesto motivo in alcun modo viene a confrontarsi con precedenti di questa Corte (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 16303 del 20/06/2018 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 1464 del 18/01/2019 ), cui invece la decisione impugnatarisulta conforme.

2.6. Inammissibile, ancora, risulta il settimo motivo, il quale si limita a contestare apoditticamente il giudizio di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo di appello espresso dalla decisione impugnata, senza tuttavia procedere – nel rispetto sempre dell’art.366 c.p.c. –a specificare il contenuto del motivo di appello dichiarato inammissibile, in modo da consentire a questa Corte di verificarne la ritualità, risultando conseguentemente assorbite le ulteriori deduzioni di merito svolte dalla ricorrente.

2.7. Inammissibile, infine, è l’ottavo ed ultimo motivo, dal momento che lo stesso non aggredisce una ratio fondamentale della decisione impugnata, essendosi quest’ultima venuta a basare sulla considerazione per cui al rapporto garantito non erano stati applicati anatocismo ed interessi superiori al tasso-soglia di legge.

Emerge in modo evidente, quindi, che il motivo viene a censurare ungiudizio che – per espressa ed univoca indicazione nella decisione impugnata (pag. 17: “l’esame delle doglianze dell’appellante in ordine alla riconosciuta fondatezza dell’eccezione di prescrizione non sono rilevanti”; pag. 20: “se avesse una qualche rilevanza concreta (…)”)” –è stato espresso dalla Corte d’appello meramente ad abundantiam Sez.

S1 - R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 12 di 13 nell’esaminare un motivo di appello ritenuto comunque assorbito dal rigetto degli altri motivi di gravame.

3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30052/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] C., in persona degli amministratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Contratti bancari -Fideiussione R.G.N. 30052/2021 Ud. 11/02/2026CC Sez. S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 2 di 13 –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 790/2021 depositata il 08/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 790/2021, pubblicata in data 8 luglio 2021, la Corte d’appello di Torino, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratore con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 17 luglio 2018. 2. Come riferito dalla decisione impugnata, la controversia era stata inizialmente proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in proprio, dal suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA] – quale debitrice principale - nonché da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – quale garante – in relazione ad un contratto di conto corrente aperto presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] originari attori avevano chiesto di dichiarare la nullità di una serie di clausole che regolavano il rapporto e di condannare la banca convenuta alla ripetizione delle somme percepite in eccesso. [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratore con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., e svolta consulenza Sez. S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 3 di 13 tecnica d’ufficio, il Tribunale di Torino – dopo che il giudizio si era interrotto due volte, dapprima per la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi per il decesso di [OSCURATO:PERSONA] – aveva integralmente disatteso le domande coltivate dall’odierna ricorrente. 3. La Corte d’appello di Torino, preliminarmente, ha evidenziato che, venuti meno i debitori principali, il rapporto ancora oggetto del giudizio era costituito unicamente dalla garanzia rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., concludendo, pertanto, che la domanda di condanna alla ripetizione era inammissibile - non essendo stato nemmeno allegato che la società avesse in concreto pagato importi alla banca per la garanzia rilasciata a favore della debitrice inadempiente – ed affermando la persistente legittimazione dell’odierna ricorrente unicamente in relazione al profilo della corretta determinazione del debito garantito. La Corte territoriale, poi, ha proceduto alla qualificazione della garanzia rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., condividendo quanto opinato dal Tribunale, e cioè che la garanzia in questione costituiva un contratto autonomo di garanzia, ed ha anzi evidenziato che tale qualificazione non era stata concretamente posta in discussione dall’odierna ricorrente, puntualizzando, conseguentemente, che l’odierna ricorrente poteva opporre unicamente le eccezioni relative a profili di nullità del rapporto garantito per contrarietà a norme imperative. Con ulteriore puntualizzazione, la Corte d’appello ha evidenziato che sulla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. venivano a gravare i medesimi oneri probatori incombenti sul debitore principale, dovendo quindi la stessa appellante dare prova della fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione del Sez. S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 4 di 13 contratto recante le clausole asseritamente nulle e l’integrale documentazione dell’andamento del rapporto. Operata tale premessa, la Corte territoriale ha evidenziato che secondo le allegazioni della ricorrente si erano succeduti due rapporti bancari, e cioè un c/c n.575130801-02 successivamente azzerato ed il c/c n.1000/62748, estinto nel febbraio 2013 e che le domande dell’odierna ricorrente concernevano il periodo tra il 28 dicembre 2001 ed il 24 dicembre 2013 ma che l’odierna ricorrente non aveva prodotto in atti il primo contratto mentre gli estratti conto decorrevano dal 31 gennaio 2002, al punto che la CTU svolta in prime cure aveva compiuto una elaborazione partendo dal saldo del primo estratto conto. Affermata l’inammissibilità dell’ordine di esibizione formulato dalla società, in quanto non reiterato in sede di conclusioni del giudizio di prime cure e quindi implicitamente rinunciato, la Corte territoriale ha poi osservato, in relazione ai singoli profili di nullità dedotti, che: − l’assenza di documentazione anteriore al 31 gennaio 2002 e le stesse allegazioni iniziali della società – che nell’introdurre il giudizio di prime cure aveva fatto riferimento al rapporto di conto corrente n.575130801-02 come se fosse sorto il 28 dicembre 2001 – precludevano la possibilità di affermare che al rapporto fosse stato applicato un illegittimo anatocismo, risultando, invece, che la capitalizzazione era stata applicata con pari periodicità; − quanto al superamento del tasso soglia di legge, la CTU aveva rilevato un solo superamento relativamente al secondo trimestre del 2012 ma a causa del non corretto inglobamento nel calcolo del TEG di spese relative alla normale operatività del conto corrente; Sez. S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 5 di 13 − tutte le altre voci contestate – interessi convenzionali, commissione di massimo scoperto, ius variandi – risultavano regolarmente pattuite della debitrice principale. La Corte territoriale ha infine esaminato il profilo dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, osservando che la stessa non assumeva valore rilevante, una volta disattese le altre deduzioni dell’odierna ricorrente. Nondimeno, la Corte d’appello ha evidenziato che in assenza di prova di un affidamento, il termine di prescrizione veniva a decorrere dalle singole rimesse, risultando quindi l’eccezione fondata in relazione a tutto il periodo anteriore al 18 febbraio 2004. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato ad otto motivi. 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli art. 1936 e segg. c.p.c., “in quanto la Corte d'appello di Torino ha ritenuto il rapporto tra l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. fondato su un contratto autonomo di garanzia e non su un rapporto fideiussorio”. La ricorrente argomenta di avere dedotto in giudizio la natura fideiussoria della garanzia e deduce che, anche a voler qualificare la stessa come contratto autonomo di garanzia, tale qualificazione non Sez. S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 6 di 13 precluderebbe la possibilità di dedurre la nullità per contrasto con norme imperative delle previsioni contenute nel rapporto garantito. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. “con riferimento all'obbligo della garante dl corrispondere la prova dei fatti costitutivi della domanda”. La ricorrente argomenta che era onere probatorio della banca convenuta dare prova della fondatezza delle proprie pretese, mentre non incombeva sulla ricorrente medesima – che agiva in accertamento negativo – dare prova della fondatezza delle proprie contestazioni. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza in relazione agli artt. 345 e 346 c.p.c. “con riferimento alla richiesta di ordine di esibizione asseritamente riproposta nel corpo dell'atto dl appello ma non nelle conclusioni istruttorie”. La ricorrente censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha disatteso l’istanza ex art. 210 c.p.c. avendola ritenuta rinunciata per sua mancata riproposizione nelle conclusioni di primo grado e – come dalla stessa sintetizzato – deduce che “la mancata riproposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni non costituisce abbandono della domanda o istanza precedentemente proposta: per affermare ciò il Giudice deve accertare la non equivoca volontà della parte volta a non reiterare -di proposito-la domanda pretermessa.” . 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza in relazione all'art. 345 c.p.c. “per aver ritenuto domanda e/o istanza nuova e per tale motivo Sez. S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 7 di 13 inammissibile la richiesta ex art. 210 cpc e 119 TUB con riferimento all'ordine di esibizione dei documenti mancanti”. La ricorrente, dopo aver ribadito che nella specie non poteva ravvisarsi una rinuncia all’istanza ex art. 210 c.p.c., argomenta che l'acquisizione di tutta la documentazione bancaria era necessaria premessa per la rimessione in istruttoria e l'espletamento della CTU e deduce, testualmente, che “la Corte d'Appello, pertanto, decidendo sull'inammissibilità della domanda non ha fatto altro che ripetere l'errore già compiuto dal primo Giudice quando ha ritenuto la richiesta abbandonata” e che “è, pertanto, evidente che la Corte d'Appello di Torino non abbia tenuto in nessuna considerazione il fatto che i conchiudenti abbiano cercato di reperire la documentazione bancaria mancante anche attraverso la richiesta di ordine di esibizione ex art.210 C.P.C. formulata già in primo grado nanti il Tribunale di Torino, senza nulla ottenere”. Argomenta ulteriormente sull’obbligo dell’istituto di credito di conservare la copia del contratto e sulle conseguenze dell’omessa conservazione e produzione della stessa. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1284 c.c. 1815 c.c. della Legge n. 108/1996 “con riferimento anche alla indebita e/o illegittima applicazione del tasso dl interesse comportante l'azzeramento di tutti gli interessi”. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso il superamento del tasso soglia di legge relazione agli interessi, evidenziando che il contratto di conto corrente conteneva previsioni mai accettate dai correntisti e che il tasso soglia di legge era stato reiteratamente superato. Sez. S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 8 di 13 1.6.Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1853 e 2697 c.c. “con riferimento anche alla contestazione della commissione di massimo scoperto, al calcolo del TEG nonché' alla rilevabilità ex officio della natura usuraria degli interessi passivi”. 1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1341 e 1372, primo comma, c.c.; 118, TUB “con riferimento allo jus variandi della banca”. Si deduce l’assenza di prova in ordine all’invio delle comunicazioni con le quali la Banca avrebbe esercitato lo ius variandi. 1.8.Con l’ottavo motivo il ricorso deduce la “nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in merito agli articoli 1842 1843 c.c. e 2935 c.c. in relazione all'eccezione di prescrizione della banca”. Viene infine censurata la decisione impugnata nella parte in cui, esaminando l’eccezione di prescrizione, ha affermato che gravava sulla ricorrente dare prova del carattere ripristinatorio delle rimesse. Argomenta, invece, la ricorrente che tale onere gravava sull’istituto di credito controricorrente. 2.Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare, è privo di pregio. 2.1.Inammissibile è il primo motivo, dal momento che lo stesso, oltre a risultare radicalmente carente di specificità ex art. 366 c.p.c., quanto alla riproduzione dei passaggi fondamentali delle deduzioni svolte in primo e secondo grado, omette radicalmente di impugnare la statuizione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo di appello adottata dalla Corte territoriale, nel momento in cui la stessa ha affermato testualmente che “l’appellante non ha speso una parola Sez. S1- R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 9 di 13 per mettere in discussione la qualificazione giuridica della garanzia rilasciata effettuata dal Tribunale di Torino (…)”. L’assenza di adeguata impugnazione della decisione della Corte d’appello e la, conseguente, carenza di impugnazione della ratio effettiva della sentenza valgono a condurre alla declaratoria di inammissibilità del motivo il quale, ulteriormente, nella sua seconda metà viene a censurare un’affermazione inesistente, avendo la Corte d’appello asserito esattamente quanto sostenuto dalla ricorrente, e cioè che la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo non precludeva la deduzione della nullità delle clausole. 2.2. Infondato è, invece, il secondo motivo, dovendosi invero osservare che la decisione impugnata – nell’affermare l’equivalenza degli oneri probatori per la parte che agisca per la ripetizione di indebito o per la mera rideterminazione del corretto saldo del conto corrente – si è pienamente conformata all’orientamento espresso da questa Corte, a mente del quale tra azione di ripetizione di indebito ed azione di accertamento negativo non si configura alcuna diversificazione degli oneri probatori, in quanto entrambe le domande si vengono a fondare sulle medesime allegazioni di base al punto che la richiesta di accertamento del saldo effettivo del conto è da ritenersi inclusa in quella di restituzione degli indebiti indebitamente trattenuti dalla banca (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19750 del 2025; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 18230 del 03/07/2024 , in motivazione, Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 1763 del 17/01/2024). 2.3. Infondato è altresì il terzo motivo , risultando la decisione impugnata anche in questo conforme al principio espresso da questa Corte, per cui, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di Sez. S1 - R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 10 di 13 reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le richieste disattese devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione, potendo tale presunzione essere superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 33103 del 10/11/2021) . Nel caso in esame, poiché emerge –anche dal controricorso – che l’istanza di esibizione era stata rigettata dall’istruttore con ordinanza motivata, correttamente la Corte territoriale ha concluso che, in mancanza di una successiva istanza di revoca del rigetto - con illustrazione delle ragioni - l’istanza doveva ritenersi rinunciata , non potendo valere, in contrario, il richiamo che il ricorso opera genericamente alle memorie ex art. 183 c.p.c., sia perché il ricorso , in violazione dell’art. 366 n. 6), c.p.c. , non specifica se il rigetto dell’istanza ex art. 210 fosse precedente o successivo alle dette memorie, sia perché il generico rinvio a tutte le istanze istruttorie, senza specificazione delle ragioni contrastanti al rigetto dell’istanza ex art. 210, non risultava idoneo ad integrare il mancato abbandono dell’istanza. 2.4. Il mancato accoglimento del terzo motivo determina, a questo punto, l’assorbimento del quarto motivo, il quale, peraltro, si presenta privo di concreta autonomia rispetto al precedente. 2.5. I l quinto ed il sesto motivo devono essere congiuntamente dichiarati inammissibili: gli stessi – peraltro privi di adeguata Sez. S1 - R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 11 di 13 specificità ex art. 366 c.p.c. nel richiamo generico al contenuto degli atti e dei documenti di causa – si traducono in una mera – ed inammissibile – censura al giudizio di fatto espresso dalla Corte d’appello, non sindacabile in sede di legittimità se non entro limiti che il ricorso non viene a rispettare, non senza rilevare, ulteriormente, che il sesto motivo in alcun modo viene a confrontarsi con precedenti di questa Corte (Cass. Sez. U - Sentenza n. 16303 del 20/06/2018 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 1464 del 18/01/2019 ), cui invece la decisione impugnatarisulta conforme. 2.6. Inammissibile, ancora, risulta il settimo motivo, il quale si limita a contestare apoditticamente il giudizio di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo di appello espresso dalla decisione impugnata, senza tuttavia procedere – nel rispetto sempre dell’art.366 c.p.c. –a specificare il contenuto del motivo di appello dichiarato inammissibile, in modo da consentire a questa Corte di verificarne la ritualità, risultando conseguentemente assorbite le ulteriori deduzioni di merito svolte dalla ricorrente. 2.7. Inammissibile, infine, è l’ottavo ed ultimo motivo, dal momento che lo stesso non aggredisce una ratio fondamentale della decisione impugnata, essendosi quest’ultima venuta a basare sulla considerazione per cui al rapporto garantito non erano stati applicati anatocismo ed interessi superiori al tasso-soglia di legge. Emerge in modo evidente, quindi, che il motivo viene a censurare ungiudizio che – per espressa ed univoca indicazione nella decisione impugnata (pag. 17: “l’esame delle doglianze dell’appellante in ordine alla riconosciuta fondatezza dell’eccezione di prescrizione non sono rilevanti”; pag. 20: “se avesse una qualche rilevanza concreta (…)”)” –è stato espresso dalla Corte d’appello meramente ad abundantiam Sez. S1 - R.G. 30052/2021 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 12 di 13 nell’esaminare un motivo di appello ritenuto comunque assorbito dal rigetto degli altri motivi di gravame. 3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con
Sentenza Cassazione n. 04513/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris