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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 13211/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11423-2018 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'ABRUZZO, [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 805/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 968/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11423/2018 Cron.

Rep.

Ud.22/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 5 ottobre 20 17 , la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara e accoglieva ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente del Ministero a tempo indeterminato con qualifica di assistente amministrativo (area B), impiegata, sulla base di vari contratti a tempo determinato, nell’esercizio delle superiori mansioni di Direttore dei [OSCURATO:PERSONA] e Ammnistrativi, all’assunzione a tempo indeterminato nell’area funzionale D, profilo DSGA, nell’ambito della Provincia di Teramo, per superamento della procedura selettiva per mobilità professionale prevista dal CCNL 2009 e indetta con D.D. n. 979/2010 per la copertura, nell’ambito della predetta Provincia, di quattro posti relativi al profilo professionale in questione e condanna del Ministero al risarcimento del danno patrimoniale parametrato alla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe percepito venendo assunta tempestivamente a seguito del superamento della prova concorsuale detratto quanto già percepito in base ai contratti come DSGA fin qui stipulati e che si dovessero sottoscrivere fino all’effettiva immissione in ruolo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, una volta data per accertate la collocazione in graduatoria della Salzano come idonea non vincitrice all’8^ posto e la vacanza progressivamente determinatasi nell’ambito della Provincia per soli 7 posti di DSGA, la sussistenza del diritto azionato, trattandosi di rapporto di impiego privatizzato costituito mediante contratto che implica il riconoscimento in favore del soggetto individuato all’esito del procedimento amministrativo di selezione aggiudicatario del contratto alla cui stipula, con l’indizione della procedura, l’amministrazione si è impegnata, del diritto alla stipula di quel contratto e così all’assunzione, non rilevando i vincoli invocati dal MIUR alla stabilizzazione finanziaria ed al diverso dimensionamento della rete scolastica regionale e,così, fondata la pretesa risarcitoria non avendo il MIUR dato prova della non imputabilità dell’inadempimento dell’obbligo, da commisurarsi alla maggiore retribuzione; - che p er la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR , affidando l’impugnazione a due motiv i , cui resiste, con controricorso, la Salzano; - che la controricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, c on il primo motivo , il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazionedegli artt.550 e ss., d.lgs. n. 297/1994, 15, comma 7, d.P.R. n. 487/1994, 1, d.P.R. n. 119/2009, 1336 e 1218 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente applicato gli enunciati principi di diritto alla fattispecie che riguarda, come la stessa Corte territoriale dichiara essere risultato pacifico in atti, la posizione non di un candidato risultato vincitore della procedura selettiva (indetta per la copertura nella Provincia di Teramo di 4 posti del profilo di DSGA) ma di un idoneo non vincitore (la ricorrente era risultata inserita all’8ì posto della graduatoria) collocabile in ruolo mediante scorrimento della graduatoria a fronte del determinarsi di ulteriori disponibilità, nella specie fermatesi a 7; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 69 e 70, l. n. 183/2011, 1256 c.c. anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., il Ministero ricorrente, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale atteso che, ove anche potesse ipotizzarsi la configurabilità di un diritto soggettivo all’assunzione, questo non sarebbe comunque pieno ed incondizionato, residuando in favore dell’amministrazione la possibilità di differire e/o non portare a termine l’originario progetto assunzionale, laddove circostanze sopravvenute siano tali da imporre una nuova e diversa valutazione dell’interesse pubblico; - che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento, in considerazione dell’accertata condizione di idonea non vincitrice della procedura selettiva della ricorrente, in relazione alla quale va alla medesima riconosciuta una situazione soggettiva di mera aspettativa di diritto, per essere l’immissione in ruolo pur sempre subordinata alla volontà di coprire le ulteriori corrispondenti posizioni che si siano nel frattempo rese vacanti (cfr. Cass., S.U., n. 19595/2012), circostanza qui effettivamente verificatasi ma soltanto fino a sette posizioni, rispetto alle quattro originariamente messe a concorso, quando la ricorrente si è collocata all’8^ posto della graduatoria, non essendo quindi raggiungibile dall’eventuale scorrimento; - che il primo motivo va , dunque, accolto, restando assorbito il secondo e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11423-2018 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'ABRUZZO, [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 805/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 968/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11423/2018 Cron. Rep. Ud.22/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 5 ottobre 20 17 , la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara e accoglieva ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente del Ministero a tempo indeterminato con qualifica di assistente amministrativo (area B), impiegata, sulla base di vari contratti a tempo determinato, nell’esercizio delle superiori mansioni di Direttore dei [OSCURATO:PERSONA] e Ammnistrativi, all’assunzione a tempo indeterminato nell’area funzionale D, profilo DSGA, nell’ambito della Provincia di Teramo, per superamento della procedura selettiva per mobilità professionale prevista dal CCNL 2009 e indetta con D.D. n. 979/2010 per la copertura, nell’ambito della predetta Provincia, di quattro posti relativi al profilo professionale in questione e condanna del Ministero al risarcimento del danno patrimoniale parametrato alla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe percepito venendo assunta tempestivamente a seguito del superamento della prova concorsuale detratto quanto già percepito in base ai contratti come DSGA fin qui stipulati e che si dovessero sottoscrivere fino all’effettiva immissione in ruolo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, una volta data per accertate la collocazione in graduatoria della Salzano come idonea non vincitrice all’8^ posto e la vacanza progressivamente determinatasi nell’ambito della Provincia per soli 7 posti di DSGA, la sussistenza del diritto azionato, trattandosi di rapporto di impiego privatizzato costituito mediante contratto che implica il riconoscimento in favore del soggetto individuato all’esito del procedimento amministrativo di selezione aggiudicatario del contratto alla cui stipula, con l’indizione della procedura, l’amministrazione si è impegnata, del diritto alla stipula di quel contratto e così all’assunzione, non rilevando i vincoli invocati dal MIUR alla stabilizzazione finanziaria ed al diverso dimensionamento della rete scolastica regionale e,così, fondata la pretesa risarcitoria non avendo il MIUR dato prova della non imputabilità dell’inadempimento dell’obbligo, da commisurarsi alla maggiore retribuzione; - che p er la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR , affidando l’impugnazione a due motiv i , cui resiste, con controricorso, la Salzano; - che la controricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, c on il primo motivo , il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazionedegli artt.550 e ss., d.lgs. n. 297/1994, 15, comma 7, d.P.R. n. 487/1994, 1, d.P.R. n. 119/2009, 1336 e 1218 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente applicato gli enunciati principi di diritto alla fattispecie che riguarda, come la stessa Corte territoriale dichiara essere risultato pacifico in atti, la posizione non di un candidato risultato vincitore della procedura selettiva (indetta per la copertura nella Provincia di Teramo di 4 posti del profilo di DSGA) ma di un idoneo non vincitore (la ricorrente era risultata inserita all’8ì posto della graduatoria) collocabile in ruolo mediante scorrimento della graduatoria a fronte del determinarsi di ulteriori disponibilità, nella specie fermatesi a 7; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 69 e 70, l. n. 183/2011, 1256 c.c. anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., il Ministero ricorrente, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale atteso che, ove anche potesse ipotizzarsi la configurabilità di un diritto soggettivo all’assunzione, questo non sarebbe comunque pieno ed incondizionato, residuando in favore dell’amministrazione la possibilità di differire e/o non portare a termine l’originario progetto assunzionale, laddove circostanze sopravvenute siano tali da imporre una nuova e diversa valutazione dell’interesse pubblico; - che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento, in considerazione dell’accertata condizione di idonea non vincitrice della procedura selettiva della ricorrente, in relazione alla quale va alla medesima riconosciuta una situazione soggettiva di mera aspettativa di diritto, per essere l’immissione in ruolo pur sempre subordinata alla volontà di coprire le ulteriori corrispondenti posizioni che si siano nel frattempo rese vacanti (cfr. Cass., S.U., n. 19595/2012), circostanza qui effettivamente verificatasi ma soltanto fino a sette posizioni, rispetto alle quattro originariamente messe a concorso, quando la ricorrente si è collocata all’8^ posto della graduatoria, non essendo quindi raggiungibile dall’eventuale scorrimento; - che il primo motivo va , dunque, accolto, restando assorbito il secondo e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
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