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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1968

Cassazione n. 26508/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/07/1968 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2021 il Tribunale di Torino, Sez.

IV penale rigettava l'istanza ex art. 671 cod.proc.pen. avanzata da TAFA Alfred, con la quale si chiedeva l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle sentenze del Tribunale di Torino 2/04/2015 (irr. 8/12/2020) e G.i.p.

Tribunale di Torino 21/12/2012 (irr. 5/03/2013).

In motivazione, il Tribunale sottolinea la mancanza degli elementi concreti per ritenere che i reati oggetto delle sentenze indicate (al di là della avvenuta riunione in continuazione delle violazioni in tema di stupefacenti) siano espressione di una unica determinazione criminosa.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto per Cassazione - nelle forme di legge - TAFA Alfred deducendo come unico motivo la violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 81 cod. pen. nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/07/1968 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2021 il Tribunale di Torino, Sez. IV penale rigettava l'istanza ex art. 671 cod.proc.pen. avanzata da TAFA Alfred, con la quale si chiedeva l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle sentenze del Tribunale di Torino 2/04/2015 (irr. 8/12/2020) e G.i.p. Tribunale di Torino 21/12/2012 (irr. 5/03/2013). In motivazione, il Tribunale sottolinea la mancanza degli elementi concreti per ritenere che i reati oggetto delle sentenze indicate (al di là della avvenuta riunione in continuazione delle violazioni in tema di stupefacenti) siano espressione di una unica determinazione criminosa. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto per Cassazione - nelle forme di legge - TAFA Alfred deducendo come unico motivo la violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 81 cod. pen. nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]