CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 16913/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MILANOcon l'ordinanza del 21/01/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettebentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi la competenza della Corte di appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21.1.2025 solleva un conflitto negativo di competenza a provvedere sulla richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] riguardante l'esecuzione della pena a lui inflitta, a seguito di pronuncia di incompetenza della Corte di appello di Milano all'udienza del 20.12.2024. La Corte di appello aveva rilevato che la sentenza dell'8.3.2024 della Corte di appello di Milano aveva confermato quella emessa in primo grado il 12.2.2020 dal Tribunale di Milano, sicché aveva ritenuto che la competenza quale giudice dell'esecuzione fosse rimasta radicata nel giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza della Corte di appello di Milano. 2. Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, infatti, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. Tuttavia, come correttamente ha osservato il Procuratore generale, l'art. 665 comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. detta una regola speciale di attribuzione di competenza, che prescinde dai criteri indicati nel comma 2, sicché in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello (anche in caso di annullamento con rinvio disposto solo nei confronti di alcuni coimputati), giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia o no confermato la sentenza di primo grado (Sez. 1 n. 29045 del 28/02/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 273104; Sez. 1 n. 5049 del 14/01/2003 P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 223601; Sez. 1, n. 30129 del 14/05/2003, Novellino, Rv. 225048). Nel caso di specie, la Corte di cassazione con sentenza dell'11.4.2023 aveva annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano, la quale aveva poi confermato la sentenza di primo grado. 3. In applicazione di detto principio di diritto, in conclusione, la Corte di appello di Milano deve essere dichiarata competente quale giudice dell'esecuzione a pronunciarsi sul conseguente ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Milano. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Milano, cui dispone trasmetter