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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 12733/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Sono presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI e [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], come risulta da atto depositato in udienza, dichiarando oralmente la revoca dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Sono presenti per pratica forense il dott. [OSCURATO:PERSONA], identificato con tessera O.A. di Roma n.

P75252, e il dott. [OSCURATO:PERSONA], identificato con tessera O.A. di Roma n.

P76344.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Reggio • Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 2/3/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delinquere (capo C) dedita a frodare le imposte IVA ed accise nel settore dei prodotti petroliferi, nonché a riciclare i proventi derivanti da tali attività delittuose, con ruolo apicale, in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA]. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5/11/2018, e detentore del 99,36% delle quote sociali fino al 5/4/2019, successivamente del 30% delle quote sociali fino al settembre 2019; egli gestiva il deposito fiscale della Italpetroli, insieme ai fratelli Camastra, Giovanni e Domenico, e teneva i rapporti commerciali con i fornitori di carbu- rante del deposito fiscale e con i broker, con le società cartiere emittenti le false "dichiarazioni di intento", con il deposito commerciale della [OSCURATO:PERSONA]. (già [OSCURATO:PERSONA].) e le pompe di benzina; fatti commessi dall'anno 2017 all'ottobre 2020.

Ulteriore imputazione cautelare è contestata al capo H e riguarda vicende di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod. pen.) per avere impiegato e/o trasferito in attività economiche ed imprenditoriali parte della provvista finanziaria e di carburante di origine delittuosa.

Il Tribunale del riesame ha confermato l'impianto dell'ordinanza cautelare, con riferimento ai gravi indizi dei contestati delitti, nonché per le individuate esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen. 1.1.

È stata illustrata la triangolazione fiscale in cui consisteva il meccanismo fraudolento escogitato dagli associati: nella rete commerciale della filiera di distribuzione dei prodotti petroliferi - che si dipanava tra il deposito fiscale, cioè l'impianto in cui detto prodotto è detenuto e spedito in regime di sospensione dell'IVA e delle accise, ed i clienti finali, cioè i distributori al pubblico, c.d. pompe bianche - si interponevano una serie di società "cartiere" prive dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per assumere la qualifica di esportatore abituale (quindi abilitato all'acquisto del prodotto con imposta sospesa).

Tali imprese, dette "missing trader", apparentemente attive nel settore del commercio all'ingrosso di carburante, erano invece entità fittizie, formal- mente amministrate da prestanome nullatenenti, riconducibili e direttamente gestite dall'organizzazione criminale; esse avevano un elevato turnover, operando per periodi brevi e generalmente a cavallo di un'annualità, senza presentare le dichiarazioni fiscali o comunque non versando VIVA all'erario, all'uopo presentando false dichiarazioni di intento (previste dall'art. 8, lett. c, DPR n. 633 del 1972) contenenti il proposito dell'operatore economico nazionale di avvalersi del beneficio di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA.

Tali società non disponevano di effettivi depositi ove stoccare il prodotto acquistato, sicché ricorrevano a vari depositi commerciali che - prestandosi consapevolmente alle operazioni illecite - ricevevano un pagamento per lo stoc- caggio del prodotto industriale, che però in realtà non avveniva mai, in quanto il prodotto acquistato appariva solo cartolarmente trasportato dal deposito fiscale al deposito commerciale, mentre, con la compiacenza del gestore del deposito commerciale, che emetteva apposito DAS (documento di accompagnamento semplificato), veniva trasportato direttamente presso l'acquirente finale individuato dall'organizzazione, con l'intermediazione di un broker, sodale dell'organizzazione, che acquistava il prodotto dalla cartiera - così sfruttando il vantaggio economico del mancato versamento dell'IVA, rimasta in carico a detta società - e poteva rivenderlo ai clienti finali a prezzi assolutamente concor- renziali, al di sotto del valore di mercato.

L'organizzazione incamerava tutti i proventi dell'illecita vendita dei prodotti petroliferi, caricandoli sulle società cartiere, proventi che venivano prelevati dai sodali (in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e restituiti in contanti - attraverso i cosiddetti storni - tanto ai membri dell'organizzazione che agli acquirenti finali.

Tale meccanismo era stato adottato fino al controllo fiscale del 13/2/2019 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]., che aveva determinato un cambio di strategia costringendo la società a compilare le fatture con IVA esposta, pur consentendo agli acquirenti di inviare bonifici comprendenti soltanto il costo del prodotto e non anche la quota di IVA ed accise: ciò aveva comportato l'accumulo di debiti fiscali destinati a non essere adempiuti in capo al deposito fiscale ed il ritiro della licenza della Italpetroli da parte dell'Agenzia delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente chiusura del deposito fiscale.

Si era cioè deciso di mandare in dissesto la Italpetroli al fine di omettere - e quindi incamerare - il versamento dell'IVA e delle accise, con conseguente necessità di deviare i profitti dai conti correnti della Italpetroli, lasciandoli su quelli delle società cartiere che li trasferi- vano fraudolentemente su altri conti correnti.

L'ordinanza riporta la messe di intercettazioni telefoniche relative a tali operazioni economiche.

1.2. Il Tribunale del riesame ha poi segnalato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen., rilevando, quanto al rischio di inquinamento probatorio, che non risultano ancora identificati i soggetti addetti alla gestione dei conti correnti esteri, specialmente bulgari, incaricati di monetizzare in contanti i profitti illeciti, e rimarcando la posizione centrale del Casile nella ristrutturazione societaria post-controllo fiscale, con la creazione di documentazione diretta ad attribuire il ruolo di prestanome della Italpetroli al [OSCURATO:PERSONA]; infine, si è segnalato che l'organizzazione si serviva di una rete telefonica dedicata con SIM intestate a soggetti stranieri, della quale il Casile si serviva ampiamente nelle comunicazioni con gli altri sodali.

Quanto al pericolo di recidivazione, si è rilevato il ruolo nevralgico del Casile, dedito alla salvaguardia dell'organizzazione anche nei momenti di maggiore fibrillazione seguiti al controllo fiscale del febbraio 2019, senza dare segnali di alcuna resipiscenza pur a fronte di tale evento.

L'attualizzazione del rischio di recidiva è stata tratta dalla circostanza che in occasione dell'esecuzione della misura custodiale il Casile era colto a Lissone in compagnia del Camastra, con il quale aveva operato in modo simbiotico durante tutto il periodo investigato, in possesso di svariati dispositivi cellulari dedicati, a riprova della perduranza delle cointeressenze illecite.

2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell'inda- gato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria per i reati di cui alle imputazioni provvisorie, nonché sul punto delle esigenze cautelari.

2.1. In ordine al quadro indiziario, si censura che il Tribunale del riesame non abbia risposto alle doglianze prospettate dalla difesa, che aveva chiesto di verificare gli elementi derivati dagli interrogatori di garanzia resi dal Casile e dagli altri indagati legati alla posizione del primo.

Si nega la sussistenza di un vincolo associativo, del quale non si conosce epoca di costituzione, data di adesione del Casile, struttura organizzativa ed affectio societatis.

In particolare, si deplora l'assenza di specificazione del dolo associativo "trattandosi di un reato a concorso necessario ed a dolo specifico", non essendo stato verificato se si sia in presenza di condotte confluenti in un fenomeno associativo o se invece si tratti di ipotesi di concorso nel reato, illustrandosi diffusamente le differenze giuridiche tra le due ipotesi.

Ancora, si nega il ruolo di promotore del sodalizio, rivendicando che il Casile aveva interessi diametralmente contrapposti e incompatibili con il gruppo associato, era del tutto inconsapevole della falsità delle lettere di intento.

2.2. Con ulteriore motivo di impugnazione si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate nella specie nel pericolo di inquinamento probatorio e nel rischio di reiterazione criminosa.

Secondo il ricorrente, l'impugnata ordinanza ha trattato con superficialità il tema in discorso, attuando un pedissequo "copia e incolla" dell'ordinanza genetica e trascurando di evidenziare i requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, senza curarsi del fatto che l'insussistenza di ogni pericolo emergeva dalla combinata lettura di tutti gli interrogatori di garanzia.

Si censura che non si sia data risposta alla richiesta subordinata di applicazione della misura attenuata degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, perché reiterativi delle doglianze espresse nell'istanza di riesame, anche sotto il profilo fattuale il cui esame è qui inibito, senza alcun confronto con le congrue e corrette argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza.

1.1. La pretesa del ricorrente di' individuare una carenza motivazionale nell'asserita omessa considerazione degli interrogatori di garanzia dei coindagati ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., è illustrata in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione dei punti di detti interrogatori da cui dovrebbe discen- dere la denunciata insussistenza del vincolo associativo, del quale si lamenta in termini oltremodo generali la carenza di affectio societatis, ed il travisamento del "contenuto di alcuni colloqui intercettati o l'utilizzo di schede telefoniche che vengono definite come dedicate".

Invece, vi è stan considerazionblegli interro- gatori resi dai coindagati Sabatino, Anastasio e Cepollaro, come emerge dalle considerazioni espresse nella parte finale di pag. 4 dell'impugnata ordinanza.

Tale prospettazione collide all'evidenza con il principio di specificità dell'impugnazione, che postula che il ricorrente non possa limitarsi a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841).

Peraltro, tale onere di specificità a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811), e nella specie non si può certamente affermare che l'impugnata ordinanza manchi di una puntuale e circostanziata esposizione degli elementi indiziari a supporto delle contestate imputazioni cautelari.

Di contro, non si comprende su quali basi potrebbe riscontrarsi l'affermazione del ricorrente (pag. 5, in fine), secondo cui le condotte integrate dal Casile dimostravano quanto egli fosse distante - se non altro per ragioni di interesse economico - dalle condotte truffaldine di cui al capo E, nonché l'asserzione per cui l'indagato, nel maggio del 2019, aveva deciso di rientrare in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. al fine di risollevarne le sorti, o infine l'affermazione che il Casile aveva interessi diametralmente contrapposti e incompatibili con le finalità del gruppo associato.

Trattasi di mere allegazioni sganciate da specifici punti della motivazione, e che risultano di natura del tutto assertiva, così da condurre senz'altro alla rilevata inammissibilità.

2. Egualmente generica è la doglianza in punto di esigenze cautelari, imperniata su osservazioni astratte in tema di attualità e concretezza, e sulla censura - ripetuta anche in questa sede - della mancata considerazione degli interrogatori di garanzia dei coindagati, dai quali sarebbe scaturita una ricostruzione dei fatti diversa da quella ritenuta nell'impugnata ordinanza.

Sul punto, in mancanza di più specifici rilievi, si evidenzia la sufficienza e logicità della motivazione che ha individuato esigenze cautelari afferenti al pericolo di inquinamento probatorio ed al concreto rischio di recidivazione, descrivendone i profili salienti nelle concrete modalità di sviluppo della frode tributaria che aveva fruttato un risparmio fiscale di oltre trentaquattro milioni di Euro e nella ripulitura di tali profitti attraverso raffinate operazioni di trasferi- mento su conti bancari esteri; e il rischio di inquinamento probatorio nella predisposizione di documentazione costruita ad arte per dirigere le attenzioni investigative sul coindagato [OSCURATO:PERSONA], nonché nella capacità dell'organizzazione di allestire canali comunicativi riservati, dotando i membri di cellulari dedicati, intestati a persone straniere, così da sfuggire alle indagini.

Infine, contrariamente all'assunto difensivo, vi è stata trattazione del diniego degli arresti domiciliari, laddove il Tribunale del riesame ha rilevato che detto vincolo, anche se accompagnato da meccanismi elettronici di controllo, e pur se eseguito al di fuori del territorio calabrese, non sarebbe risultato adeguato a fronte della tentacolare operatività della compagine.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 P.Q.M.

Roma, - 5 APR. 2022 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sono presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI e [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], come risulta da atto depositato in udienza, dichiarando oralmente la revoca dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Sono presenti per pratica forense il dott. [OSCURATO:PERSONA], identificato con tessera O.A. di Roma n. P75252, e il dott. [OSCURATO:PERSONA], identificato con tessera O.A. di Roma n. P76344. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Reggio • Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 2/3/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delinquere (capo C) dedita a frodare le imposte IVA ed accise nel settore dei prodotti petroliferi, nonché a riciclare i proventi derivanti da tali attività delittuose, con ruolo apicale, in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA]. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5/11/2018, e detentore del 99,36% delle quote sociali fino al 5/4/2019, successivamente del 30% delle quote sociali fino al settembre 2019; egli gestiva il deposito fiscale della Italpetroli, insieme ai fratelli Camastra, Giovanni e Domenico, e teneva i rapporti commerciali con i fornitori di carbu- rante del deposito fiscale e con i broker, con le società cartiere emittenti le false "dichiarazioni di intento", con il deposito commerciale della [OSCURATO:PERSONA]. (già [OSCURATO:PERSONA].) e le pompe di benzina; fatti commessi dall'anno 2017 all'ottobre 2020. Ulteriore imputazione cautelare è contestata al capo H e riguarda vicende di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod. pen.) per avere impiegato e/o trasferito in attività economiche ed imprenditoriali parte della provvista finanziaria e di carburante di origine delittuosa. Il Tribunale del riesame ha confermato l'impianto dell'ordinanza cautelare, con riferimento ai gravi indizi dei contestati delitti, nonché per le individuate esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen. 1.1. È stata illustrata la triangolazione fiscale in cui consisteva il meccanismo fraudolento escogitato dagli associati: nella rete commerciale della filiera di distribuzione dei prodotti petroliferi - che si dipanava tra il deposito fiscale, cioè l'impianto in cui detto prodotto è detenuto e spedito in regime di sospensione dell'IVA e delle accise, ed i clienti finali, cioè i distributori al pubblico, c.d. pompe bianche - si interponevano una serie di società "cartiere" prive dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per assumere la qualifica di esportatore abituale (quindi abilitato all'acquisto del prodotto con imposta sospesa). Tali imprese, dette "missing trader", apparentemente attive nel settore del commercio all'ingrosso di carburante, erano invece entità fittizie, formal- mente amministrate da prestanome nullatenenti, riconducibili e direttamente gestite dall'organizzazione criminale; esse avevano un elevato turnover, operando per periodi brevi e generalmente a cavallo di un'annualità, senza presentare le dichiarazioni fiscali o comunque non versando VIVA all'erario, all'uopo presentando false dichiarazioni di intento (previste dall'art. 8, lett. c, DPR n. 633 del 1972) contenenti il proposito dell'operatore economico nazionale di avvalersi del beneficio di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA. Tali società non disponevano di effettivi depositi ove stoccare il prodotto acquistato, sicché ricorrevano a vari depositi commerciali che - prestandosi consapevolmente alle operazioni illecite - ricevevano un pagamento per lo stoc- caggio del prodotto industriale, che però in realtà non avveniva mai, in quanto il prodotto acquistato appariva solo cartolarmente trasportato dal deposito fiscale al deposito commerciale, mentre, con la compiacenza del gestore del deposito commerciale, che emetteva apposito DAS (documento di accompagnamento semplificato), veniva trasportato direttamente presso l'acquirente finale individuato dall'organizzazione, con l'intermediazione di un broker, sodale dell'organizzazione, che acquistava il prodotto dalla cartiera - così sfruttando il vantaggio economico del mancato versamento dell'IVA, rimasta in carico a detta società - e poteva rivenderlo ai clienti finali a prezzi assolutamente concor- renziali, al di sotto del valore di mercato. L'organizzazione incamerava tutti i proventi dell'illecita vendita dei prodotti petroliferi, caricandoli sulle società cartiere, proventi che venivano prelevati dai sodali (in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e restituiti in contanti - attraverso i cosiddetti storni - tanto ai membri dell'organizzazione che agli acquirenti finali. Tale meccanismo era stato adottato fino al controllo fiscale del 13/2/2019 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]., che aveva determinato un cambio di strategia costringendo la società a compilare le fatture con IVA esposta, pur consentendo agli acquirenti di inviare bonifici comprendenti soltanto il costo del prodotto e non anche la quota di IVA ed accise: ciò aveva comportato l'accumulo di debiti fiscali destinati a non essere adempiuti in capo al deposito fiscale ed il ritiro della licenza della Italpetroli da parte dell'Agenzia delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente chiusura del deposito fiscale. Si era cioè deciso di mandare in dissesto la Italpetroli al fine di omettere - e quindi incamerare - il versamento dell'IVA e delle accise, con conseguente necessità di deviare i profitti dai conti correnti della Italpetroli, lasciandoli su quelli delle società cartiere che li trasferi- vano fraudolentemente su altri conti correnti. L'ordinanza riporta la messe di intercettazioni telefoniche relative a tali operazioni economiche. 1.2. Il Tribunale del riesame ha poi segnalato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen., rilevando, quanto al rischio di inquinamento probatorio, che non risultano ancora identificati i soggetti addetti alla gestione dei conti correnti esteri, specialmente bulgari, incaricati di monetizzare in contanti i profitti illeciti, e rimarcando la posizione centrale del Casile nella ristrutturazione societaria post-controllo fiscale, con la creazione di documentazione diretta ad attribuire il ruolo di prestanome della Italpetroli al [OSCURATO:PERSONA]; infine, si è segnalato che l'organizzazione si serviva di una rete telefonica dedicata con SIM intestate a soggetti stranieri, della quale il Casile si serviva ampiamente nelle comunicazioni con gli altri sodali. Quanto al pericolo di recidivazione, si è rilevato il ruolo nevralgico del Casile, dedito alla salvaguardia dell'organizzazione anche nei momenti di maggiore fibrillazione seguiti al controllo fiscale del febbraio 2019, senza dare segnali di alcuna resipiscenza pur a fronte di tale evento. L'attualizzazione del rischio di recidiva è stata tratta dalla circostanza che in occasione dell'esecuzione della misura custodiale il Casile era colto a Lissone in compagnia del Camastra, con il quale aveva operato in modo simbiotico durante tutto il periodo investigato, in possesso di svariati dispositivi cellulari dedicati, a riprova della perduranza delle cointeressenze illecite. 2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell'inda- gato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria per i reati di cui alle imputazioni provvisorie, nonché sul punto delle esigenze cautelari. 2.1. In ordine al quadro indiziario, si censura che il Tribunale del riesame non abbia risposto alle doglianze prospettate dalla difesa, che aveva chiesto di verificare gli elementi derivati dagli interrogatori di garanzia resi dal Casile e dagli altri indagati legati alla posizione del primo. Si nega la sussistenza di un vincolo associativo, del quale non si conosce epoca di costituzione, data di adesione del Casile, struttura organizzativa ed affectio societatis. In particolare, si deplora l'assenza di specificazione del dolo associativo "trattandosi di un reato a concorso necessario ed a dolo specifico", non essendo stato verificato se si sia in presenza di condotte confluenti in un fenomeno associativo o se invece si tratti di ipotesi di concorso nel reato, illustrandosi diffusamente le differenze giuridiche tra le due ipotesi. Ancora, si nega il ruolo di promotore del sodalizio, rivendicando che il Casile aveva interessi diametralmente contrapposti e incompatibili con il gruppo associato, era del tutto inconsapevole della falsità delle lettere di intento. 2.2. Con ulteriore motivo di impugnazione si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate nella specie nel pericolo di inquinamento probatorio e nel rischio di reiterazione criminosa. Secondo il ricorrente, l'impugnata ordinanza ha trattato con superficialità il tema in discorso, attuando un pedissequo "copia e incolla" dell'ordinanza genetica e trascurando di evidenziare i requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, senza curarsi del fatto che l'insussistenza di ogni pericolo emergeva dalla combinata lettura di tutti gli interrogatori di garanzia. Si censura che non si sia data risposta alla richiesta subordinata di applicazione della misura attenuata degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, perché reiterativi delle doglianze espresse nell'istanza di riesame, anche sotto il profilo fattuale il cui esame è qui inibito, senza alcun confronto con le congrue e corrette argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza. 1.1. La pretesa del ricorrente di' individuare una carenza motivazionale nell'asserita omessa considerazione degli interrogatori di garanzia dei coindagati ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., è illustrata in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione dei punti di detti interrogatori da cui dovrebbe discen- dere la denunciata insussistenza del vincolo associativo, del quale si lamenta in termini oltremodo generali la carenza di affectio societatis, ed il travisamento del "contenuto di alcuni colloqui intercettati o l'utilizzo di schede telefoniche che vengono definite come dedicate". Invece, vi è stan considerazionblegli interro- gatori resi dai coindagati Sabatino, Anastasio e Cepollaro, come emerge dalle considerazioni espresse nella parte finale di pag. 4 dell'impugnata ordinanza. Tale prospettazione collide all'evidenza con il principio di specificità dell'impugnazione, che postula che il ricorrente non possa limitarsi a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841). Peraltro, tale onere di specificità a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811), e nella specie non si può certamente affermare che l'impugnata ordinanza manchi di una puntuale e circostanziata esposizione degli elementi indiziari a supporto delle contestate imputazioni cautelari. Di contro, non si comprende su quali basi potrebbe riscontrarsi l'affermazione del ricorrente (pag. 5, in fine), secondo cui le condotte integrate dal Casile dimostravano quanto egli fosse distante - se non altro per ragioni di interesse economico - dalle condotte truffaldine di cui al capo E, nonché l'asserzione per cui l'indagato, nel maggio del 2019, aveva deciso di rientrare in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. al fine di risollevarne le sorti, o infine l'affermazione che il Casile aveva interessi diametralmente contrapposti e incompatibili con le finalità del gruppo associato. Trattasi di mere allegazioni sganciate da specifici punti della motivazione, e che risultano di natura del tutto assertiva, così da condurre senz'altro alla rilevata inammissibilità. 2. Egualmente generica è la doglianza in punto di esigenze cautelari, imperniata su osservazioni astratte in tema di attualità e concretezza, e sulla censura - ripetuta anche in questa sede - della mancata considerazione degli interrogatori di garanzia dei coindagati, dai quali sarebbe scaturita una ricostruzione dei fatti diversa da quella ritenuta nell'impugnata ordinanza. Sul punto, in mancanza di più specifici rilievi, si evidenzia la sufficienza e logicità della motivazione che ha individuato esigenze cautelari afferenti al pericolo di inquinamento probatorio ed al concreto rischio di recidivazione, descrivendone i profili salienti nelle concrete modalità di sviluppo della frode tributaria che aveva fruttato un risparmio fiscale di oltre trentaquattro milioni di Euro e nella ripulitura di tali profitti attraverso raffinate operazioni di trasferi- mento su conti bancari esteri; e il rischio di inquinamento probatorio nella predisposizione di documentazione costruita ad arte per dirigere le attenzioni investigative sul coindagato [OSCURATO:PERSONA], nonché nella capacità dell'organizzazione di allestire canali comunicativi riservati, dotando i membri di cellulari dedicati, intestati a persone straniere, così da sfuggire alle indagini. Infine, contrariamente all'assunto difensivo, vi è stata trattazione del diniego degli arresti domiciliari, laddove il Tribunale del riesame ha rilevato che detto vincolo, anche se accompagnato da meccanismi elettronici di controllo, e pur se eseguito al di fuori del territorio calabrese, non sarebbe risultato adeguato a fronte della tentacolare operatività della compagine. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 P.Q.M. Roma, - 5 APR. 2022 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 12733/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris