CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Udine [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 555/21 della Corte di appello di Trieste del 13/04/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui agli artt. 337 e 99, quarto comma, cod. pen., confermando la pena inflittagli dal Tribunale di Udine nella misura di quattro mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, che deduce i seguenti motivi di censura. 2.1. Violazione dell'art. 337 cod. pen. in relazione alla qualificazione dello accompagnamento presso l'ufficio di polizia come atto d'ufficio di identificazione. 2.2. Vizio di motivazione per travisamento delle risultanze istruttorie di cui al verbale di P.S. del 22 gennaio 2016 ed alla testimonianza dell'Isp. [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2019 nonché illogicità della motivazione in punto di ritenuta contestualità tra il compimento di un atto d'ufficio e la condotta in ipotesi violenta e/o minacciosa. 2.3. Vizio di motivazione per travisamento delle risultanze istruttorie di cui al verbale di P.S. del 22 gennaio 2016 ed alla testimonianza dell'Isp. [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2019 in punto di qualificazione della condotta dell'imputato come violenza impropria idonea ad integrare il delitto contestato ed errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. 2.4. Erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in punto di qualificazione della condotta dell'imputato come minaccia idonea ad integrare il delitto contestato. 2.5. Erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. in punto di mancata concessione dell'attenuante comune per non avere l'imputato riparato e/o attenuato le conseguenze della propria condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. S'impone quale considerazione preliminare che i motivi articolati nel ricorso per cassazione riprendono pedissequamente il contenuto delle doglianze formulate con l'atto di appello, che la Corte di merito ha debitamente vagliato e congruamente disatteso (punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. della sentenza impugnata), già per tale fatto dovendo gli stessi essere dichiarati generici e come tali improponibili (sulla genericità della doglianza per reiterazione, v. tra molte Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e al., Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Trattasi in ogni caso di motivi in parte manifestamente infondati e in parte improponibili, come più diffusamente si avrà modo di precisare. La tesi difensiva di fondo è che l'accompagnamento in ufficio dell'imputato era da ascriversi all'intento degli operanti di calmarlo, essendo il suo umore alterato dallo stato di ubriachezza ma non di procederne all'identificazione, avendo subito egli declinato nome e cognome, pur rifiutandosi di esibire un documento di identità. Sarebbe, perciò, venuto meno il collegamento funzionale tra violenza e/o minaccia e compimento dell'atto di ufficio, costituente il proprium del reato di resistenza. La Corte di appello ha, per contro, più volte ribadito che fu proprio l'atteggiamento ostruzionistico dell'imputato nel rifiutarsi di esibire i documenti d'identità a determinarne l'accompagnamento coattivo presso l'ufficio di polizia, dove aveva luogo la condotta minacciosa, proveniente da soggetto che annoverava a suo carico numerosi precedenti penali specifici. L'atto dell'ufficio non si era, dunque, esaurito nella richiesta di declinare le generalità, ma aveva comportato gli adempimenti procedurali di cui all'art. 349, comma 4 cod. proc. pen., durante i quali si era poi manifestata la condotta minacciosa. Alla luce di tali coordinate interpretative generali, va rilevata la manifesta infondatezza o l'improponibilità di tutti i motivi di ricorso. Il primo ed il quarto motivo sono palesemente destituiti di fondamento, poiché poggiano, come anzidetto, sull'assunto fallace che la condotta ascritta allo imputato non fosse concomitante con il compimento di alcun atto di ufficio. Quanto alla concreta idoneità della condotta minacciosa, costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini della integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, ma è sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (tra molte, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207). Il secondo ed il terzo motivo risultano, invece, improponibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., postulando una diversa interpretazione del contenuto di atti processuali o di prove dibattimentali. Il ricorrente pretende, infatti, in questa sede di legittimità far valere il presunto travisamento del contenuto di un documento (il verbale di P.S. del 22 gennaio 2016) e di una deposizione testimoniale (quella dell'Isp. Polizia di Stato, Pecile), dove per travisamento deve ovviamente intendersi la valutazione di tali risultanze probatorie in maniera asseritamente erronea o non coincidente con la prospettazione difensiva, secondo cui la conduzione in ufficio non fu dovuta alla necessità di compiere un atto dell'ufficio ma al mero intento di calmare l'imputato in stato di alterazione alcoolica. È evidente, pertanto, che nessun travisamento probatorio in senso tecnico si è mai verificato, quanto bensì lo svolgimento di argomentazioni immuni da censure di ordine logico. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, posto che, secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la circostanza attenuante del ravvedimento operoso, di natura soggettiva, richiede che la condotta resipiscente, posta in essere dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, sia spontanea e determinata da motivi interni, senza pressioni o costrizioni e non influenzata da fattori quali l'arresto e lo stato di detenzione (cfr. Sez. 5, n. 17226 del 09/12/2019, dep. 2020, Pronesti, Rv. 279167), deve ritenersi legittima la decisione impugnata di negare la concessione della attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. invocata dalla difesa, avendo la Corte di merito rilevato sia la consapevolezza dell'imputato 'per esperienza, delle conseguenze penali che ne sarebbero potuto seguire', sia l'impossibilità di eliminare con le proprie scuse le conseguenze dannose del reato, avuto riguardo al bene giuridico protetto dall'art. 337 cod. pen. (pag. 4 sent. impugnata). 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d